Contratto e impresa - Cedam
Contratto e impresa - Cedam
Contratto e impresa - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
696 CONTRATTO E IMPRESA<br />
A fronte della presenza, nel codice e nelle leggi speciali, di numerose<br />
ipotesi di sostituzione, si è precisato che la portata dell’art. 1339 c.c. non è<br />
semplicemente riepilogativa, giacché disponendo in via generale l’istituto<br />
della sostituzione automatica, lo rende operativo ogni qual volta è dato riscontrare<br />
la norma imperativa sostitutiva da un lato e la clausola in violazione<br />
dall’altro. Non occorre, pertanto, che la norma sostitutiva disponga<br />
anche sulla sostituzione; è sufficiente, viceversa, che non la escluda ( 74 ).<br />
D’altro canto, il meccanismo della conformazione d’autorità impone che<br />
« la difformità del definitivo regolamento contrattuale rispetto a quello au-<br />
stride con l’idea diffusa che la libera esplicazione dell’autonomia privata sia suscettibile soltanto<br />
di divieti posti in via eccezionale a segnarne il limite funzionale (cfr. G.B. Ferri, Ordine<br />
pubblico, buon costume e la teoria del contratto, Milano, 1970, p. 160; Nuzzo, Negozio<br />
giuridico IV. Negozio illecito, in Enc. giur., XX, Roma, 1990, p. 6; v. anche Galgano, La nullità<br />
per illiceità, in Galgano, Peccenini, Franzoni, Memmo, Cavallo Borgia, Simulazione.<br />
Nullità del contratto. Annullabilità del contratto, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, diretto da<br />
Galgano, Bologna-Roma 1998, p. 127; Russo, Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile,<br />
norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva, in Riv. dir. civ. 2001, I,<br />
p. 584). L’opinione, già propria della dottrina tradizionale (cfr., per tutti, Messineo, Il contratto<br />
in generale, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, XXI, 2, Milano,<br />
1972, p. 239), risente della tesi di F. Ferrara, Teoria del negozio illecito, cit., p. 61, che, nel<br />
far derivare comunemente le norme imperative e l’ordine pubblico dal complesso dello ius<br />
cogens, poi distingueva le prime dal secondo collegando queste alle leggi proibitive, e invece<br />
quello all’insieme delle restanti leggi coattive (nel diritto tedesco, cfr. Dilcher, in Staudingers<br />
Kommentar zum BGB, Berlin, 1979, sub par. 134, p. 416). Secondo un avviso, l’essenza<br />
delle norme imperative sarebbe proprio nel loro carattere proibitivo: di divieto e dunque<br />
negazione del comportamento che porta alla conclusione del contratto e del contratto così<br />
concluso. Mentre le norme cogenti precettive pongono un comando all’autonomia privata<br />
condizionando la validità o l’efficacia del prodotto del suo esercizio al rispetto di determinate<br />
direttive, « la legge proibitiva [. . .] tende a difendere l’ordine sociale da tutte le manifestazioni<br />
di autonomia considerate nocive ». Mentre le norme cogenti precettive assicurano<br />
la tutela di beni relativi, invece le norme proibitive (e perciò imperative) salvaguardano beni<br />
assoluti (così Russo, Norma imperativa, cit., p. 584). L’assunto ripeterebbe la sua origine<br />
storica dal riferimento, contenuto nell’art. 12 delle disposizioni generali del codice del 1865,<br />
alle « leggi proibitive ». In quella norma, infatti, l’espressione fu usata insieme all’altra di<br />
«leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume » per definire il<br />
concetto di illecito: così Nuzzo, Negozio giuridico, IV, Negozio illecito, cit., p. 6. L’influenza<br />
storica è dimostrata dall’idea che « nonostante la diversità della formula, quindi, l’espressione<br />
‘norme imperative’ corrisponde esattamente nel contenuto, alla formula ‘leggi proibitive’<br />
già espressa nell’art. 12 prel. del codice civile 1865 »: G.B. Ferri, Ordine pubblico, buon<br />
costume e la teoria del contratto, cit., p. 161. In giurisprudenza cfr., per tutte, Cass., 18 ottobre<br />
1980, n. 5610, in Arch. civ., 1981, p. 133.<br />
( 74 ) Cfr. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, cit., p. 35. In giurisprudenza, cfr.<br />
Cass., 21 agosto 1997, n. 7822, in Arch. civ., 1997, p. 1206.