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Contratto e impresa - Cedam

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696 CONTRATTO E IMPRESA<br />

A fronte della presenza, nel codice e nelle leggi speciali, di numerose<br />

ipotesi di sostituzione, si è precisato che la portata dell’art. 1339 c.c. non è<br />

semplicemente riepilogativa, giacché disponendo in via generale l’istituto<br />

della sostituzione automatica, lo rende operativo ogni qual volta è dato riscontrare<br />

la norma imperativa sostitutiva da un lato e la clausola in violazione<br />

dall’altro. Non occorre, pertanto, che la norma sostitutiva disponga<br />

anche sulla sostituzione; è sufficiente, viceversa, che non la escluda ( 74 ).<br />

D’altro canto, il meccanismo della conformazione d’autorità impone che<br />

« la difformità del definitivo regolamento contrattuale rispetto a quello au-<br />

stride con l’idea diffusa che la libera esplicazione dell’autonomia privata sia suscettibile soltanto<br />

di divieti posti in via eccezionale a segnarne il limite funzionale (cfr. G.B. Ferri, Ordine<br />

pubblico, buon costume e la teoria del contratto, Milano, 1970, p. 160; Nuzzo, Negozio<br />

giuridico IV. Negozio illecito, in Enc. giur., XX, Roma, 1990, p. 6; v. anche Galgano, La nullità<br />

per illiceità, in Galgano, Peccenini, Franzoni, Memmo, Cavallo Borgia, Simulazione.<br />

Nullità del contratto. Annullabilità del contratto, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, diretto da<br />

Galgano, Bologna-Roma 1998, p. 127; Russo, Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile,<br />

norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva, in Riv. dir. civ. 2001, I,<br />

p. 584). L’opinione, già propria della dottrina tradizionale (cfr., per tutti, Messineo, Il contratto<br />

in generale, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, XXI, 2, Milano,<br />

1972, p. 239), risente della tesi di F. Ferrara, Teoria del negozio illecito, cit., p. 61, che, nel<br />

far derivare comunemente le norme imperative e l’ordine pubblico dal complesso dello ius<br />

cogens, poi distingueva le prime dal secondo collegando queste alle leggi proibitive, e invece<br />

quello all’insieme delle restanti leggi coattive (nel diritto tedesco, cfr. Dilcher, in Staudingers<br />

Kommentar zum BGB, Berlin, 1979, sub par. 134, p. 416). Secondo un avviso, l’essenza<br />

delle norme imperative sarebbe proprio nel loro carattere proibitivo: di divieto e dunque<br />

negazione del comportamento che porta alla conclusione del contratto e del contratto così<br />

concluso. Mentre le norme cogenti precettive pongono un comando all’autonomia privata<br />

condizionando la validità o l’efficacia del prodotto del suo esercizio al rispetto di determinate<br />

direttive, « la legge proibitiva [. . .] tende a difendere l’ordine sociale da tutte le manifestazioni<br />

di autonomia considerate nocive ». Mentre le norme cogenti precettive assicurano<br />

la tutela di beni relativi, invece le norme proibitive (e perciò imperative) salvaguardano beni<br />

assoluti (così Russo, Norma imperativa, cit., p. 584). L’assunto ripeterebbe la sua origine<br />

storica dal riferimento, contenuto nell’art. 12 delle disposizioni generali del codice del 1865,<br />

alle « leggi proibitive ». In quella norma, infatti, l’espressione fu usata insieme all’altra di<br />

«leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume » per definire il<br />

concetto di illecito: così Nuzzo, Negozio giuridico, IV, Negozio illecito, cit., p. 6. L’influenza<br />

storica è dimostrata dall’idea che « nonostante la diversità della formula, quindi, l’espressione<br />

‘norme imperative’ corrisponde esattamente nel contenuto, alla formula ‘leggi proibitive’<br />

già espressa nell’art. 12 prel. del codice civile 1865 »: G.B. Ferri, Ordine pubblico, buon<br />

costume e la teoria del contratto, cit., p. 161. In giurisprudenza cfr., per tutte, Cass., 18 ottobre<br />

1980, n. 5610, in Arch. civ., 1981, p. 133.<br />

( 74 ) Cfr. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, cit., p. 35. In giurisprudenza, cfr.<br />

Cass., 21 agosto 1997, n. 7822, in Arch. civ., 1997, p. 1206.

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