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Contratto e impresa - Cedam

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668 CONTRATTO E IMPRESA<br />

zione. (3) Una decisione presa conformemente all’alinea (2) dovrà consistere<br />

in una risposta appropriata e proporzionata alla violazione, tenuto<br />

conto di tutte le circostanze rilevanti e pertinenti, e compresi (a) lo scopo<br />

della norma violata, (b) la categoria di soggetti che la regola è diretta a<br />

proteggere, (c) tutte le sanzioni che potranno essere imposte in virtù della<br />

regola violata, (d) la gravità della violazione, (e) il carattere intenzionale o<br />

meno della violazione, (f ) e il rapporto più o meno stretto tra la violazione<br />

e il contratto ».<br />

Sarà interessante vedere se la materia dei rimedi contrattuali sarà toccata<br />

dal CFR (Common Frame of Reference, o Quadro Comune di Riferimento,<br />

la cui adozione da parte della Commissione europea è prevista per<br />

il 2009) che è diretto a presiedere alla definizione di una serie di concetti e<br />

di una terminologia comuni agli ordinamenti dei Paesi membri, tra le altre,<br />

anche nella materia dell’invalidità del contratto ( 29 ).<br />

3. – A seguito della modificazione legislativa intervenuta, sembra utile<br />

richiamare sinteticamente i profili della disciplina del rimedio contro le<br />

clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, onde non ingenerare<br />

equivoci in materia.<br />

Si tratta di un rimedio a legittimazione relativa in capo al consumatore<br />

che contempla anche il rilievo d’ufficio da parte del giudice della vessatorietà<br />

della clausola ad esclusivo vantaggio del consumatore (art. 34,<br />

comma 4°, codice del consumo) ( 30 ). Ha affermato la Corte di giustizia<br />

( 29 ) Si v. la Comunicazione della Commissione, Maggiore coerenza nel diritto contrattuale<br />

europeo, Un piano d’azione, 2003/C 63/01, in GUCE, 15 marzo 2003; il successivo Reazione<br />

al piano d’azione “Un diritto contrattuale europeo più coerente”, Allegato; e la Comunicazione<br />

della Commissione “European Contract Law and the revision of the acquis: the way<br />

forward” dell’11 ottobre 2004 sul sito internet della Commissione, DG consumatori, diritto<br />

contrattuale europeo. Per la collocazione del CFR nel contesto della realizzazione di una<br />

regolazione europea comune in materia di diritto dei contratti v. Ioriatti Ferrari, Codice<br />

civile europeo, Padova, 2006, p. 228. Sulla realizzazione di una terminologia giuridica uniforme,<br />

P. Rossi, Diritto privato europeo e terminologia uniforme, in <strong>Contratto</strong> e <strong>impresa</strong>/Europa,<br />

2005, p. 889 ss.; Id., Il diritto privato europeo nella comparazione tra sistemi giuridici nazionali,<br />

Analisi linguistica e contesti interpretativi, Torino, 2005. Al medesimo fine sta lavorando<br />

il progetto “Terminologia Uniforme per il diritto privato europeo” sostenuto dalla Commissione<br />

europea, www.uniformterminology.unito.it.<br />

Per quanto riguarda la disciplina delle clausole vessatorie si può riscontrare che ordinamenti<br />

diversi danno soluzioni diverse quanto al rimedio: l’ordinamento tedesco prevede<br />

che esse sono unwirksam (inefficaci); quello francese adotta l’espressione reputées non ecrites,<br />

che viene ricondotta alla nullité relative (simile alla nostra annullabilità); quello inglese<br />

quella di clausole not binding on the consumer.<br />

( 30 ) Si ricorda in ogni caso che (come visto supra nota 4) tra gli interpreti non vi è

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