Contratto e impresa - Cedam
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668 CONTRATTO E IMPRESA<br />
zione. (3) Una decisione presa conformemente all’alinea (2) dovrà consistere<br />
in una risposta appropriata e proporzionata alla violazione, tenuto<br />
conto di tutte le circostanze rilevanti e pertinenti, e compresi (a) lo scopo<br />
della norma violata, (b) la categoria di soggetti che la regola è diretta a<br />
proteggere, (c) tutte le sanzioni che potranno essere imposte in virtù della<br />
regola violata, (d) la gravità della violazione, (e) il carattere intenzionale o<br />
meno della violazione, (f ) e il rapporto più o meno stretto tra la violazione<br />
e il contratto ».<br />
Sarà interessante vedere se la materia dei rimedi contrattuali sarà toccata<br />
dal CFR (Common Frame of Reference, o Quadro Comune di Riferimento,<br />
la cui adozione da parte della Commissione europea è prevista per<br />
il 2009) che è diretto a presiedere alla definizione di una serie di concetti e<br />
di una terminologia comuni agli ordinamenti dei Paesi membri, tra le altre,<br />
anche nella materia dell’invalidità del contratto ( 29 ).<br />
3. – A seguito della modificazione legislativa intervenuta, sembra utile<br />
richiamare sinteticamente i profili della disciplina del rimedio contro le<br />
clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, onde non ingenerare<br />
equivoci in materia.<br />
Si tratta di un rimedio a legittimazione relativa in capo al consumatore<br />
che contempla anche il rilievo d’ufficio da parte del giudice della vessatorietà<br />
della clausola ad esclusivo vantaggio del consumatore (art. 34,<br />
comma 4°, codice del consumo) ( 30 ). Ha affermato la Corte di giustizia<br />
( 29 ) Si v. la Comunicazione della Commissione, Maggiore coerenza nel diritto contrattuale<br />
europeo, Un piano d’azione, 2003/C 63/01, in GUCE, 15 marzo 2003; il successivo Reazione<br />
al piano d’azione “Un diritto contrattuale europeo più coerente”, Allegato; e la Comunicazione<br />
della Commissione “European Contract Law and the revision of the acquis: the way<br />
forward” dell’11 ottobre 2004 sul sito internet della Commissione, DG consumatori, diritto<br />
contrattuale europeo. Per la collocazione del CFR nel contesto della realizzazione di una<br />
regolazione europea comune in materia di diritto dei contratti v. Ioriatti Ferrari, Codice<br />
civile europeo, Padova, 2006, p. 228. Sulla realizzazione di una terminologia giuridica uniforme,<br />
P. Rossi, Diritto privato europeo e terminologia uniforme, in <strong>Contratto</strong> e <strong>impresa</strong>/Europa,<br />
2005, p. 889 ss.; Id., Il diritto privato europeo nella comparazione tra sistemi giuridici nazionali,<br />
Analisi linguistica e contesti interpretativi, Torino, 2005. Al medesimo fine sta lavorando<br />
il progetto “Terminologia Uniforme per il diritto privato europeo” sostenuto dalla Commissione<br />
europea, www.uniformterminology.unito.it.<br />
Per quanto riguarda la disciplina delle clausole vessatorie si può riscontrare che ordinamenti<br />
diversi danno soluzioni diverse quanto al rimedio: l’ordinamento tedesco prevede<br />
che esse sono unwirksam (inefficaci); quello francese adotta l’espressione reputées non ecrites,<br />
che viene ricondotta alla nullité relative (simile alla nostra annullabilità); quello inglese<br />
quella di clausole not binding on the consumer.<br />
( 30 ) Si ricorda in ogni caso che (come visto supra nota 4) tra gli interpreti non vi è