Contratto e impresa - Cedam
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600 CONTRATTO E IMPRESA<br />
ficato un danno biologico. Il solo ruolo del diritto in esame sarebbe dunque<br />
quello di consentire il risarcimento qualora da un intervento, perfettamente<br />
eseguito ma imperfettamente informato, siano discese conseguenze<br />
negative per la salute del paziente ( 58). Non si tratterebbe, dunque,<br />
di un diritto autonomo ed autonomamente risarcibile, quanto piuttosto di<br />
una clausola di ampliamento dell’area del danno biologico risarcibile.<br />
6. – ... ma il risarcimento, accordato in assenza di conseguenze pregiudizievoli,<br />
si risolve in una sanzione. Quali sono, dunque, i possibili danni?<br />
Ammettere, come il giudice milanese ammette, la rilevanza della lesione<br />
in sé considerata significa ( 59 ), in realtà, ragionare non in termini di<br />
risarcimento ma di sanzione civile ( 60). È ben possibile che il comportamento<br />
omissivo del sanitario sia valutato in termini talmente gravi da giustificare<br />
una reazione dell’ordinamento, a prescindere dal verificarsi di un<br />
danno. Simile reazione non può, tuttavia, consistere in un mero rimprovero<br />
( 61), poiché si tratterebbe, altrimenti, di risolvere la questione sul piano<br />
morale, piuttosto che giuridico. Perché il rimprovero si traduca in sanzione<br />
sarebbe, tuttavia, necessaria un’espressa previsione di legge. Da<br />
questo punto di vista la soluzione del giudice milanese può meglio essere<br />
compresa. La punibilità di una condotta, prima ed a prescindere dal verificarsi<br />
di un danno, è rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore:<br />
la magistratura non può concedere alcun risarcimento sanzionatorio.<br />
Ciò che il giudice può fare, a questo punto, è esprimere un monito, relativo<br />
al disvalore sociale connesso alla condotta di chi non abbia tenuto in<br />
debito conto le capacità autodeterminative del proprio assistito. La solu-<br />
( 58 ) Cass., 26 marzo 1981, n. 1773, in Arch. civ., 1981, p. 544; Cass., 24 settembre 1997, n.<br />
9374, cit.<br />
( 59 ) Malgrado espressamente affermi la non configurabilità di un danno in re ipsa.<br />
( 60 ) La possibilità di dare ingresso, nel nostro ordinamento, a pene private, non è però<br />
pacificamente ammessa; lo sottolinea Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto,<br />
Bologna, 2005, p. 111, nota 29. Ritiene che la prevenzione non debba essere relegata nel solo<br />
ambito penal-pubblicistico, almeno ove siano in gioco interessi superindividuali e fondamentali,<br />
quale quelli alla libertà e dignità della persona umana: Simone, La responsabilità<br />
della struttura sanitaria pubblica e privata, in Danno e resp., n. 1, 2003, p. 15; sulle necessità,<br />
nel settore medico, di un momento di deterrence, v. anche Ponzanelli, La responsabilità civile.<br />
Profili di diritto comparato, Bologna, 1992, p. 281 s. Sulla problematica, in generale, si<br />
rinvia a Galgano, Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali, in questa rivista,<br />
1987, n. 2, p. 531 ss.<br />
( 61 ) Così suona il riconoscimento di un inadempimento o di un danneggiamento ai<br />
quali non sia collegata alcuna conseguenza giuridica.