Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 671<br />
dall’evenienza certo rara ed eccezionale, ma non esclusa dal tenore della<br />
disciplina in questione che, come emerge dall’appena ricordato art. 34,<br />
comma 4°, codice del consumo non bandisce – così come di regola una<br />
disciplina della nullità – l’esercizio dell’autonomia privata ( 37).<br />
Come si è già osservato sopra, la previsione della nullità potrebbe importare<br />
la messa in ombra dell’altro carattere della disciplina delle clausole<br />
vessatorie nei contratti con il consumatore, cioè quello relativo al controllo<br />
sull’equilibrio del contratto e al bilanciamento, affidato al giudice,<br />
del contenuto del contratto. Pure a questo oscuramento però non può e<br />
non deve offrirsi spazio, pena il travisamento delle peculiarità della disciplina.<br />
Il ricorso alla denominazione della nullità da parte del codice del consumo<br />
indurrebbe invece a ritenere assodata la scelta per l’imprescrittibilità<br />
dell’azione in giudizio per la dichiarazione della nullità della clausola. Da<br />
parte mia si era prospettata, associandola alla scelta qualificatoria dell’inefficacia,<br />
la prescrittibilità ordinaria decennale dell’azione. Si era anche messo<br />
in rilievo che il problema della prescrittibilità ovvero imprescrittibilità<br />
dell’azione pareva rivestire una portata secondaria in rapporti contrattuali,<br />
come quelli con il consumatore, che in un gran numero di casi non hanno<br />
una così lunga durata. D’altro canto avevo messo in rilievo una generale<br />
tendenza all’abbreviazione dei termini di prescrizione in ragione della progressiva<br />
rapidità con cui si svolgono i rapporti giuridici sul mercato ( 38 ).<br />
Un’ultima considerazione riguarda quei casi, rari ed eccezionali ( 39 ),<br />
nei quali la caducazione delle clausole vessatorie può travolgere l’intero<br />
contratto. A questo riguardo si era concluso ( 40) – ciò che si addiceva alla<br />
( 37 ) Merita ricordare che la conferma della clausola vessatoria si è ritenuta possibile in<br />
applicazione della disciplina dell’art. 1341 che condivide il profilo della trattativa individuale<br />
con quella delle clausole vessatorie nei contratti con il consumatore. Valle, L’inefficacia<br />
delle clausole vessatorie, monografia, cit., nota 73, p. 341, così C.M. Bianca, R. Scognamiglio,<br />
Auletta.<br />
( 38 ) Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia, cit., p. 275 ss.<br />
( 39 ) Nel nostro ordinamento il problema non è stato affrontato; in altri ordinamenti si è<br />
prospettato che ciò potrebbe avvenire quando in considerazione del gran numero di clausole<br />
vessatorie espunte il contratto rimanga privo di significato; nel caso in cui, a seguito dell’integrazione<br />
del contratto successiva alla caducazione delle clausole vessatorie, esso risulti<br />
così modificato da perdere l’originaria identità; oppure risulti squilibrato in maniera insostenibile<br />
a svantaggio di una delle parti. Ancora, nel caso in cui la vessatorietà colpisca l’oggetto<br />
del contratto e non vi sia modo di farlo salvo; beninteso si deve trattare di un caso diverso<br />
rispetto ad es. all’indeterminabilità dell’oggetto, che condurrebbe all’ordinaria nullità<br />
del contratto. V. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia, cit., p. 261 ss.<br />
( 40 ) Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia cit., p. 278 ss.