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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 671<br />

dall’evenienza certo rara ed eccezionale, ma non esclusa dal tenore della<br />

disciplina in questione che, come emerge dall’appena ricordato art. 34,<br />

comma 4°, codice del consumo non bandisce – così come di regola una<br />

disciplina della nullità – l’esercizio dell’autonomia privata ( 37).<br />

Come si è già osservato sopra, la previsione della nullità potrebbe importare<br />

la messa in ombra dell’altro carattere della disciplina delle clausole<br />

vessatorie nei contratti con il consumatore, cioè quello relativo al controllo<br />

sull’equilibrio del contratto e al bilanciamento, affidato al giudice,<br />

del contenuto del contratto. Pure a questo oscuramento però non può e<br />

non deve offrirsi spazio, pena il travisamento delle peculiarità della disciplina.<br />

Il ricorso alla denominazione della nullità da parte del codice del consumo<br />

indurrebbe invece a ritenere assodata la scelta per l’imprescrittibilità<br />

dell’azione in giudizio per la dichiarazione della nullità della clausola. Da<br />

parte mia si era prospettata, associandola alla scelta qualificatoria dell’inefficacia,<br />

la prescrittibilità ordinaria decennale dell’azione. Si era anche messo<br />

in rilievo che il problema della prescrittibilità ovvero imprescrittibilità<br />

dell’azione pareva rivestire una portata secondaria in rapporti contrattuali,<br />

come quelli con il consumatore, che in un gran numero di casi non hanno<br />

una così lunga durata. D’altro canto avevo messo in rilievo una generale<br />

tendenza all’abbreviazione dei termini di prescrizione in ragione della progressiva<br />

rapidità con cui si svolgono i rapporti giuridici sul mercato ( 38 ).<br />

Un’ultima considerazione riguarda quei casi, rari ed eccezionali ( 39 ),<br />

nei quali la caducazione delle clausole vessatorie può travolgere l’intero<br />

contratto. A questo riguardo si era concluso ( 40) – ciò che si addiceva alla<br />

( 37 ) Merita ricordare che la conferma della clausola vessatoria si è ritenuta possibile in<br />

applicazione della disciplina dell’art. 1341 che condivide il profilo della trattativa individuale<br />

con quella delle clausole vessatorie nei contratti con il consumatore. Valle, L’inefficacia<br />

delle clausole vessatorie, monografia, cit., nota 73, p. 341, così C.M. Bianca, R. Scognamiglio,<br />

Auletta.<br />

( 38 ) Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia, cit., p. 275 ss.<br />

( 39 ) Nel nostro ordinamento il problema non è stato affrontato; in altri ordinamenti si è<br />

prospettato che ciò potrebbe avvenire quando in considerazione del gran numero di clausole<br />

vessatorie espunte il contratto rimanga privo di significato; nel caso in cui, a seguito dell’integrazione<br />

del contratto successiva alla caducazione delle clausole vessatorie, esso risulti<br />

così modificato da perdere l’originaria identità; oppure risulti squilibrato in maniera insostenibile<br />

a svantaggio di una delle parti. Ancora, nel caso in cui la vessatorietà colpisca l’oggetto<br />

del contratto e non vi sia modo di farlo salvo; beninteso si deve trattare di un caso diverso<br />

rispetto ad es. all’indeterminabilità dell’oggetto, che condurrebbe all’ordinaria nullità<br />

del contratto. V. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia, cit., p. 261 ss.<br />

( 40 ) Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia cit., p. 278 ss.

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