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Contratto e impresa - Cedam

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tra i rischi assumibili dal paziente, quelli dipendenti da malpractice. Si oppone<br />

a tale possibilità l’art. 1229 c.c., che opererebbe, in simili casi, anche<br />

a prescindere dai requisiti di dolo o colpa grave (comma 1°); la clausola di<br />

limitazione andrebbe, difatti, comunque considerata contraria all’ordine<br />

pubblico (comma 2°) ( 11 ).<br />

L’ottica paternalistica, sottesa all’impostazione che nega le capacità autodeterminative<br />

del malato, dovrebbe ormai ritenersi inequivocabilmente<br />

superata. Lo impongono il principio personalista e la dignità della persona.<br />

Sono tali valori a porre il consenso del paziente al centro dell’attività medico-chirurgica<br />

( 12 ). Il consenso è, dunque, divenuto, nei giudizi di responsabilità<br />

medica, strumento di controllo della liceità e correttezza dello svolgimento<br />

del rapporto, nonché mezzo di tutela della dignità del paziente, in<br />

una prospettiva che evidenzia la centralità della persona umana ( 13). Il rapporto<br />

appare, dunque, imperniato prima sui diritti del paziente che sugli<br />

obblighi del medico, sicché, fuori dei casi di trattamenti sanitari obbligatori<br />

(ad es.: vaccinazione antipolio), non sussiste alcun dovere di curarsi ( 14 ).<br />

L’opinione maggioritaria è, comunque, nel senso di riconoscere il diritto di<br />

autodeterminazione del diretto interessato, con certezza quando maggiorenne<br />

e capace, con qualche distinguo nel caso degli incapaci.<br />

2. – Qualifica del consenso<br />

DIBATTITI 591<br />

Controversa è la natura giuridica del consenso. Non sembra condivisibile<br />

la riconduzione all’art. 51 c.p. ( 15). In presenza di tutte le condizioni richieste<br />

per la sua validità, infatti, l’attività medica non si presenta quale<br />

fattispecie penale tipica scriminata ( 16 ). Si tratta, piuttosto, dello svolgi-<br />

( 11 ) Cattaneo, cit., p. 265; Alpa, La responsabilità medica., in Resp. civ. prev., 1999, I, p.<br />

324.<br />

( 12 ) V. Informazione e consenso all’atto medico, parere del Comitato Italiano per la Bioetica<br />

del 20 giugno 1992, in www.palazzochigi.it/bioetica/testi/200692.html.<br />

( 13 ) La necessità di un consenso libero ed informato è riconosciuta non solo a livello<br />

deontologico (capo V del codice deontologico del 1998), ma anche a livello legislativo, nazionale<br />

ed internazionale. V., ad es., art. 33, l. 23 agosto 1978, n. 833 e la « Convenzione sui<br />

diritti dell’uomo e sulla medicina », firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata in Italia<br />

con l. 28 marzo 2001, n. 145, in G.U. 24 aprile 2001, n. 95, nonché, oggi, la Cost. europea, art.<br />

II-63, comma 2°, in www.europare.it/costituzione/index.asp..<br />

( 14 ) Sia sufficiente richiamare l’art. 32, ult. cpv., Cost. e l’art. 32 del vigente codice di<br />

deontologia medica.<br />

( 15 ) Cass., 26 marzo 1981, n. 1773, in Arch. civ., 1981, p. 554; Cass. pen., 29 maggio 2002,<br />

n. 528, reputa non necessario far riferimento alle cause di giustificazione codificate.<br />

( 16 ) Romano, Commentario sistematico del codice penale, III ed., Milano, 2004, sub art.<br />

50, spec. p. 529 ss.

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