Contratto e impresa - Cedam
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632 CONTRATTO E IMPRESA<br />
specie di trascrizione avrebbe dovuto accompagnarsi alla previsione degli<br />
effetti sostanziali che produce.<br />
Nulla di tutto questo è contenuto all’art. 2645 ter, essendo il piano di<br />
efficacia sostanziale del vincolo privo di qualsiasi riferimento ( 20). Inoltre,<br />
la fattispecie essendo esclusivamente riferita a beni immobili e mobili registrati,<br />
autorizza ad escludere l’adozione di una particolare forma di pubblicità<br />
per gli atti di destinazione che hanno ad oggetto beni mobili. Qui<br />
allora varranno le ordinarie regole in materia di opponibilità dettate all’art.<br />
2915 c.c.: il soggetto legittimato ex art. 2645 ter potrà opporsi avendo<br />
« l’onere di provare documentalmente l’affidamento dei beni al debitore<br />
(id est: il negozio con effetto di destinazione), avente quindi data certa anteriore<br />
al pignoramento » ( 21 ).<br />
Rilevanti le conseguenze di tale impostazione ricavate dal Tribunale di<br />
Trieste che afferma l’inapplicabilità dell’art. 2645 ter in senso conservativo<br />
degli effetti di un atto pubblico di dotazione di un bene immobile in trust<br />
del quale si richiede l’intavolazione a nome del trustee, senza alcun riferimento<br />
all’atto istitutivo di trust redatto in forma di scrittura privata che<br />
non viene prodotta né in alcun modo richiamata o menzionata nell’atto di<br />
dotazione ( 22 ). Manca dunque nell’atto l’expressio causae idonea a determinare<br />
il trasferimento del diritto di proprietà dal disponente al trustee ( 23 ). Il<br />
giudice tavolare, non potendo svolgere il suo tipico vaglio di legittimità<br />
chiero, che non li ritiene incompatibili con il richiamo dell’art. 2915 c.c. operato dalla<br />
norma; op. loc. cit. Il richiamo della norma dell’art. 2915 c.c. conferma che la trascrizione<br />
è richiesta solo per l’opponibilità ai creditori del vincolo di destinazione che nasce tra le<br />
parti anche prima della trascrizione; in questo senso Petrelli, op. cit., p. 192.<br />
( 20) In questo senso Picciotto, op. loc. ult. cit.; Trib. Trieste, 7 aprile 2006, cit.<br />
( 21) Così Picciotto, op. loc. ult. cit.<br />
( 22) Il d. del Trib. Belluno, 25 settembre 2002, in Trusts, 2003, p. 255, aveva stabilito<br />
che qualora l’atto istitutivo di trust sia separato dall’atto di dotazione di beni al trust<br />
stesso, l’atto istitutivo deve enunciare nelle premesse la finalità per la quale il trust è<br />
stato istituito e la legge applicabile scelta dal disponente, non ritenendo sufficiente<br />
sotto il profilo causale il richiamo, nell’atto di trasferimento del bene immobile al trust,<br />
dell’istituzione di un trust redatto ai sensi della Convenzione de l’Aja la quale non<br />
identificando i requisiti sostanziali del trust ma indicando solo i requisiti minimi per il<br />
riconoscimento degli effetti, fa rinvio per il contenuto sostanziale alla legge applicabile<br />
scelta dal disponente. Sul punto si v. l’ampio e puntuale commento di Tonelli, Il<br />
trust all’italiana bocciato 4 volte, in Italia Oggi, 20 aprile 2006, p. 52.<br />
( 23) Il requisito della expressio causae deriva dal principio di rigida causalità che<br />
informa l’intera disciplina degli atti giuridici, sia dei contratti che degli atti unilaterali:<br />
pertanto, se l’atto traslativo non menziona la causa del trasferimento la conseguenza è<br />
la sua nullità, esclusa la possibilità di dare aliunde la prova della sussistenza della causa;<br />
Galgano, Dir. civ. comm., Padova, 2004, II, 1, p. 246.