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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 641<br />

temente rappresentativa: nel silenzio del codice del consumo, il compito<br />

è interamente rimesso alla sensibilità del giudice, che terrà presumibilmente<br />

conto della consistenza numerica dell’associazione, della sua diffusione<br />

sul territorio, dell’ampiezza della sua struttura, della continuità della<br />

sua azione, dei suoi scopi quali risultano dallo statuto, ecc.<br />

L’attribuzione della legittimazione attiva alle Camere di commercio<br />

sembra coerente con il disposto dell’art. 2, comma 4°, lett. c), l. 29 dicembre<br />

1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio: ai<br />

sensi di tale norma, le Camere di commercio possono « promuovere forme<br />

di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti ».<br />

È appena il caso di aggiungere che la legittimazione della Camera di<br />

commercio non incontra limiti di carattere merceologico, ma soltanto un<br />

limite nella competenza territoriale della stessa: ai sensi dell’art. 1, l. n.<br />

580 del 1993, ciascuna Camera di commercio può esercitare i suoi poteri<br />

nell’ambito della « circoscrizione territoriale di competenza ». Pertanto, il<br />

potere di agire in inibitoria spetta alla Camera di commercio del luogo in<br />

cui è radicata la competenza territoriale giurisdizionale.<br />

L’elencazione dei soggetti dotati di legittimazione attiva, sin qui operata,<br />

deve considerarsi tassativa: così, non sono legittimati né i singoli<br />

consumatori (non associati) né le singole imprese (non associate) né le associazioni<br />

dei consumatori non inserite nell’apposito elenco istituito presso<br />

il Ministero delle attività produttive.<br />

L’art. 37, comma 1°, del codice del consumo (già art. 1469 sexies, comma<br />

1°, c.c., nel testo modificato dall’art. 6, l. 3 febbraio 2003, n. 14), riconosce<br />

la legittimazione passiva al professionista o all’associazione di professionisti<br />

che utilizzano o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali<br />

di contratto.<br />

Differentemente si esprime l’art. 7, par. 3, della dir. Ce 93/13, secondo<br />

cui il rimedio generale e preventivo può essere diretto, « separatamente o<br />

in comune, contro più professionisti che utilizzano o raccomandano l’inserzione<br />

delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili ».<br />

Stando al tenore letterale dell’art. 37, comma 1°, del codice del consumo,<br />

il legislatore italiano opera, forse inavvertitamente, un ridimensionamento<br />

dell’ambito della legittimazione passiva: in particolare, scompare il<br />

riferimento a più di un professionista ed all’utilizzazione di clausole non<br />

identiche ma soltanto simili. È dubbio se, interpretando la norma in senso<br />

conforme alla direttiva comunitaria, si possa ovviare a siffatto ridimensionamento<br />

della legittimazione passiva, che comporterebbe l’illegittimità<br />

della norma, in quanto verrebbe garantito al consumatore un livello di<br />

protezione meno elevato di quello riconosciuto dalla dir. Ce 93/13. In linea<br />

di massima, al quesito va data risposta affermativa, in modo da adeguare<br />

la normativa italiana a quella comunitaria.

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