Contratto e impresa - Cedam
Contratto e impresa - Cedam
Contratto e impresa - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SAGGI 641<br />
temente rappresentativa: nel silenzio del codice del consumo, il compito<br />
è interamente rimesso alla sensibilità del giudice, che terrà presumibilmente<br />
conto della consistenza numerica dell’associazione, della sua diffusione<br />
sul territorio, dell’ampiezza della sua struttura, della continuità della<br />
sua azione, dei suoi scopi quali risultano dallo statuto, ecc.<br />
L’attribuzione della legittimazione attiva alle Camere di commercio<br />
sembra coerente con il disposto dell’art. 2, comma 4°, lett. c), l. 29 dicembre<br />
1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio: ai<br />
sensi di tale norma, le Camere di commercio possono « promuovere forme<br />
di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti ».<br />
È appena il caso di aggiungere che la legittimazione della Camera di<br />
commercio non incontra limiti di carattere merceologico, ma soltanto un<br />
limite nella competenza territoriale della stessa: ai sensi dell’art. 1, l. n.<br />
580 del 1993, ciascuna Camera di commercio può esercitare i suoi poteri<br />
nell’ambito della « circoscrizione territoriale di competenza ». Pertanto, il<br />
potere di agire in inibitoria spetta alla Camera di commercio del luogo in<br />
cui è radicata la competenza territoriale giurisdizionale.<br />
L’elencazione dei soggetti dotati di legittimazione attiva, sin qui operata,<br />
deve considerarsi tassativa: così, non sono legittimati né i singoli<br />
consumatori (non associati) né le singole imprese (non associate) né le associazioni<br />
dei consumatori non inserite nell’apposito elenco istituito presso<br />
il Ministero delle attività produttive.<br />
L’art. 37, comma 1°, del codice del consumo (già art. 1469 sexies, comma<br />
1°, c.c., nel testo modificato dall’art. 6, l. 3 febbraio 2003, n. 14), riconosce<br />
la legittimazione passiva al professionista o all’associazione di professionisti<br />
che utilizzano o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali<br />
di contratto.<br />
Differentemente si esprime l’art. 7, par. 3, della dir. Ce 93/13, secondo<br />
cui il rimedio generale e preventivo può essere diretto, « separatamente o<br />
in comune, contro più professionisti che utilizzano o raccomandano l’inserzione<br />
delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili ».<br />
Stando al tenore letterale dell’art. 37, comma 1°, del codice del consumo,<br />
il legislatore italiano opera, forse inavvertitamente, un ridimensionamento<br />
dell’ambito della legittimazione passiva: in particolare, scompare il<br />
riferimento a più di un professionista ed all’utilizzazione di clausole non<br />
identiche ma soltanto simili. È dubbio se, interpretando la norma in senso<br />
conforme alla direttiva comunitaria, si possa ovviare a siffatto ridimensionamento<br />
della legittimazione passiva, che comporterebbe l’illegittimità<br />
della norma, in quanto verrebbe garantito al consumatore un livello di<br />
protezione meno elevato di quello riconosciuto dalla dir. Ce 93/13. In linea<br />
di massima, al quesito va data risposta affermativa, in modo da adeguare<br />
la normativa italiana a quella comunitaria.