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Contratto e impresa - Cedam

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726 CONTRATTO E IMPRESA<br />

Fermi i presupposti della (preesistenza della) situazione di concerto e<br />

degli acquisti successivi ad essa (di uno o più) dei concertisti, si può ritenere<br />

che determinante per azionare l’obbligo individuale (artt. 105 e 106<br />

T.U.F.) piuttosto che quello solidale (art. 109 T.U.F.) sarà il momento in<br />

cui avviene il superamento, individuale o collettivo, delle soglie rilevanti,<br />

al di là di quale dei due presupposti venga per primo accertato.<br />

Trasferendo i risultati ottenuti alla fattispecie in esame, si può allora<br />

affermare che, nell’accertare il primo patto parasociale tra BPI ed altri, la<br />

Consob ha ritenuto ( 46) che quest’ultima, anche per effetto di acquisti ad<br />

essa indirettamente imputabili, avesse superato la soglia che obbliga a lanciare<br />

un’O.P.A. obbligatoria in luogo dell’O.P.S. volontaria già approvata,<br />

con l’effetto di circoscrivere le conseguenze della mancata comunicazione<br />

del patto al divieto di esercizio del diritto di voto e all’annullabilità della<br />

delibera di nomina del c.d.a. della società, assunta grazie ai voti dei « concertisti<br />

» (art. 14, comma 6°, T.U.F.).<br />

Coerente con tale impostazione è l’ulteriore effetto che spiega, nell’interpretazione<br />

datane dalla Consob, il successivo accertamento dell’acquisto<br />

di azioni per interposta persona da parte della BPI ( 47 ), che di<br />

conseguenza sarebbe stata tenuta – ma la vicenda com’è noto ha preso<br />

un’altra piega – a modificare il prezzo dell’O.P.A.S. in corso, mentre privo<br />

di riflessi immediati sarebbe stato il provvedimento con cui l’Autorità<br />

di vigilanza dei mercati finanziari ha sanzionato la mancata comunicazione<br />

di un diverso patto parasociale tra la stessa BPI ed altro soggetto<br />

( 48), derivandone gli stessi effetti già rintracciabili nella prima delle<br />

tre delibere.<br />

Come si vede, ricorre qui un’ipotesi di frazionamento abusivo « soggettivo<br />

», che si distingue dal modello « oggettivo » anche per il diverso regime<br />

probatorio.<br />

Nelle ipotesi di frazionamento « soggettivo » dell’operazione economica<br />

per imporre l’O.P.A. è necessario fornire la prova della natura di soggetto<br />

fiduciario o interposto di colui le cui partecipazioni si vogliono aggregare<br />

al soggetto osservato ( 49 ), mentre nel frazionamento « oggettivo »<br />

la legge, per evitare le incertezze e lungaggini del procedimento di accer-<br />

( 46 ) Forse anche sul presupposto che i concertisti avessero rastrellato azioni della BPAV<br />

con finanziamenti della BPI: cfr. delibera Consob n. 15029 del 2005, cit.<br />

( 47 ) Cfr. delibera Consob n. 15116 del 2005, cit.<br />

( 48 ) Cfr. delibera Consob n. 15115 del 2005, cit.<br />

( 49 ) Prova che nel caso di specie sarebbe rintracciabile – per quanto consta – nel fatto<br />

che i partecipanti al patto avrebbero acquistato titoli della quotata in virtù di finanziamenti<br />

loro concessi dal raider, con il sottostante patto di (retro)vendita a quest’ultimo in cambio<br />

di un’adeguata plusvalenza.

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