Contratto e impresa - Cedam
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726 CONTRATTO E IMPRESA<br />
Fermi i presupposti della (preesistenza della) situazione di concerto e<br />
degli acquisti successivi ad essa (di uno o più) dei concertisti, si può ritenere<br />
che determinante per azionare l’obbligo individuale (artt. 105 e 106<br />
T.U.F.) piuttosto che quello solidale (art. 109 T.U.F.) sarà il momento in<br />
cui avviene il superamento, individuale o collettivo, delle soglie rilevanti,<br />
al di là di quale dei due presupposti venga per primo accertato.<br />
Trasferendo i risultati ottenuti alla fattispecie in esame, si può allora<br />
affermare che, nell’accertare il primo patto parasociale tra BPI ed altri, la<br />
Consob ha ritenuto ( 46) che quest’ultima, anche per effetto di acquisti ad<br />
essa indirettamente imputabili, avesse superato la soglia che obbliga a lanciare<br />
un’O.P.A. obbligatoria in luogo dell’O.P.S. volontaria già approvata,<br />
con l’effetto di circoscrivere le conseguenze della mancata comunicazione<br />
del patto al divieto di esercizio del diritto di voto e all’annullabilità della<br />
delibera di nomina del c.d.a. della società, assunta grazie ai voti dei « concertisti<br />
» (art. 14, comma 6°, T.U.F.).<br />
Coerente con tale impostazione è l’ulteriore effetto che spiega, nell’interpretazione<br />
datane dalla Consob, il successivo accertamento dell’acquisto<br />
di azioni per interposta persona da parte della BPI ( 47 ), che di<br />
conseguenza sarebbe stata tenuta – ma la vicenda com’è noto ha preso<br />
un’altra piega – a modificare il prezzo dell’O.P.A.S. in corso, mentre privo<br />
di riflessi immediati sarebbe stato il provvedimento con cui l’Autorità<br />
di vigilanza dei mercati finanziari ha sanzionato la mancata comunicazione<br />
di un diverso patto parasociale tra la stessa BPI ed altro soggetto<br />
( 48), derivandone gli stessi effetti già rintracciabili nella prima delle<br />
tre delibere.<br />
Come si vede, ricorre qui un’ipotesi di frazionamento abusivo « soggettivo<br />
», che si distingue dal modello « oggettivo » anche per il diverso regime<br />
probatorio.<br />
Nelle ipotesi di frazionamento « soggettivo » dell’operazione economica<br />
per imporre l’O.P.A. è necessario fornire la prova della natura di soggetto<br />
fiduciario o interposto di colui le cui partecipazioni si vogliono aggregare<br />
al soggetto osservato ( 49 ), mentre nel frazionamento « oggettivo »<br />
la legge, per evitare le incertezze e lungaggini del procedimento di accer-<br />
( 46 ) Forse anche sul presupposto che i concertisti avessero rastrellato azioni della BPAV<br />
con finanziamenti della BPI: cfr. delibera Consob n. 15029 del 2005, cit.<br />
( 47 ) Cfr. delibera Consob n. 15116 del 2005, cit.<br />
( 48 ) Cfr. delibera Consob n. 15115 del 2005, cit.<br />
( 49 ) Prova che nel caso di specie sarebbe rintracciabile – per quanto consta – nel fatto<br />
che i partecipanti al patto avrebbero acquistato titoli della quotata in virtù di finanziamenti<br />
loro concessi dal raider, con il sottostante patto di (retro)vendita a quest’ultimo in cambio<br />
di un’adeguata plusvalenza.