Contratto e impresa - Cedam
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614 CONTRATTO E IMPRESA<br />
tuale, in quanto compatibili con la sua natura appunto di « atto unilaterale<br />
» tra vivi.<br />
Sono perciò applicabili, secondo il Supremo Collegio, i principi fondanti,<br />
alla stregua degli artt. 1362 e 1366 c.c., di tutela dell’affidamento che la dichiarazione<br />
abbia generato, in relazione ai doveri di lealtà e buona fede.<br />
Queste osservazioni offrono il destro per una riflessione sulla natura<br />
delle lettere di patronage, ripercorrendo a grandi linee l’iter interpretativo<br />
della dottrina e della giurisprudenza in relazione al fenomeno<br />
delle lettere di patronage che non trovano una tipizzazione normativa,<br />
benché siano ormai pienamente tipizzate a livello socio-economico nella<br />
prassi commerciale. Di qui l’esigenza ed i tentativi della dottrina e<br />
della giurisprudenza di collocare dette lettere in categorie tipizzate e<br />
ben conosciute, dato che, come è stato ben affermato, l’atipicità è più<br />
pericolosa ( 6 ).<br />
La lettera di patronage, introdotta negli Stati Uniti ed esportata in Europa,<br />
è una dichiarazione che una società, di solito capo-gruppo – ma è<br />
anche ammesso il patronage di minoranza –, invia alla banca che ha concesso<br />
o sta per concedere un finanziamento ad una società figlia. Con tale<br />
lettera la società cd. patronnant rassicura la banca in merito ad alcune caratteristiche<br />
della società controllata (solvibilità, mantenimento della partecipazione<br />
da parte dell’attuale gruppo di controllo, solidità finanziaria) e<br />
raccomanda la concessione del credito, eventualmente assumendo limitati<br />
obblighi in proprio (« dichiarazione di solvibilità », « dichiarazione di divieto<br />
di svuotamento »). Tutto ciò per rafforzare nella banca il convincimento<br />
che il patrocinante farà fronte ai propri impegni.<br />
I dubbi sono nati, in dottrina e in giurisprudenza, in relazione all’interpretazione<br />
del contenuto alquanto eterogeneo della lettera di patronage,<br />
nonché in relazione alla sua natura, alla sua estraneità o meno agli atti<br />
di rilevanza giuridica, ai suoi effetti e soprattutto al fondamento della responsabilità<br />
del patronnant. Infatti, fin dal momento della loro introduzione<br />
ci si è interrogati sulla natura e sulla vincolatività degli impegni o<br />
delle dichiarazioni in esse contenute.<br />
( 6 ) Mazzoni, Lettere di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo, in<br />
Banca, borsa, tit. cred., 1984, p. 333 ss.; Prosperetti, Profili sistematici delle “lettere di gradimento”,<br />
ivi, 1978, p. 70 ss., il quale considera che « la necessaria conseguenza di questa forma<br />
di approccio alla questione è che spesso lo sforzo riduttivo dell’atto atipico in uno schema<br />
noto frustra lo scopo che le parti hanno voluto perseguire »; De Sanctis Ricciardone,<br />
Patronage e “raccomandazione”, in Riv. crit. dir. priv., 1983, p. 397 ss.; parla di « ossequio generalizzato<br />
alla tipicità »; Atti, Il “patronage” e i gruppi di società: la fattispecie e il valore giuridico,<br />
in questa rivista, 1985, p. 932. Prosperi, Lettre de patronage e mendacio bancario, in<br />
Banca, borsa, tit. cred., 1979, p. 152 ss.