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Contratto e impresa - Cedam

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614 CONTRATTO E IMPRESA<br />

tuale, in quanto compatibili con la sua natura appunto di « atto unilaterale<br />

» tra vivi.<br />

Sono perciò applicabili, secondo il Supremo Collegio, i principi fondanti,<br />

alla stregua degli artt. 1362 e 1366 c.c., di tutela dell’affidamento che la dichiarazione<br />

abbia generato, in relazione ai doveri di lealtà e buona fede.<br />

Queste osservazioni offrono il destro per una riflessione sulla natura<br />

delle lettere di patronage, ripercorrendo a grandi linee l’iter interpretativo<br />

della dottrina e della giurisprudenza in relazione al fenomeno<br />

delle lettere di patronage che non trovano una tipizzazione normativa,<br />

benché siano ormai pienamente tipizzate a livello socio-economico nella<br />

prassi commerciale. Di qui l’esigenza ed i tentativi della dottrina e<br />

della giurisprudenza di collocare dette lettere in categorie tipizzate e<br />

ben conosciute, dato che, come è stato ben affermato, l’atipicità è più<br />

pericolosa ( 6 ).<br />

La lettera di patronage, introdotta negli Stati Uniti ed esportata in Europa,<br />

è una dichiarazione che una società, di solito capo-gruppo – ma è<br />

anche ammesso il patronage di minoranza –, invia alla banca che ha concesso<br />

o sta per concedere un finanziamento ad una società figlia. Con tale<br />

lettera la società cd. patronnant rassicura la banca in merito ad alcune caratteristiche<br />

della società controllata (solvibilità, mantenimento della partecipazione<br />

da parte dell’attuale gruppo di controllo, solidità finanziaria) e<br />

raccomanda la concessione del credito, eventualmente assumendo limitati<br />

obblighi in proprio (« dichiarazione di solvibilità », « dichiarazione di divieto<br />

di svuotamento »). Tutto ciò per rafforzare nella banca il convincimento<br />

che il patrocinante farà fronte ai propri impegni.<br />

I dubbi sono nati, in dottrina e in giurisprudenza, in relazione all’interpretazione<br />

del contenuto alquanto eterogeneo della lettera di patronage,<br />

nonché in relazione alla sua natura, alla sua estraneità o meno agli atti<br />

di rilevanza giuridica, ai suoi effetti e soprattutto al fondamento della responsabilità<br />

del patronnant. Infatti, fin dal momento della loro introduzione<br />

ci si è interrogati sulla natura e sulla vincolatività degli impegni o<br />

delle dichiarazioni in esse contenute.<br />

( 6 ) Mazzoni, Lettere di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo, in<br />

Banca, borsa, tit. cred., 1984, p. 333 ss.; Prosperetti, Profili sistematici delle “lettere di gradimento”,<br />

ivi, 1978, p. 70 ss., il quale considera che « la necessaria conseguenza di questa forma<br />

di approccio alla questione è che spesso lo sforzo riduttivo dell’atto atipico in uno schema<br />

noto frustra lo scopo che le parti hanno voluto perseguire »; De Sanctis Ricciardone,<br />

Patronage e “raccomandazione”, in Riv. crit. dir. priv., 1983, p. 397 ss.; parla di « ossequio generalizzato<br />

alla tipicità »; Atti, Il “patronage” e i gruppi di società: la fattispecie e il valore giuridico,<br />

in questa rivista, 1985, p. 932. Prosperi, Lettre de patronage e mendacio bancario, in<br />

Banca, borsa, tit. cred., 1979, p. 152 ss.

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