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Contratto e impresa - Cedam

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DIBATTITI 603<br />

teresse verso il quale il soggetto può determinarsi, anche a scapito dello<br />

stesso diritto alla salute. Ulteriori interessi possono essere ricordati, come<br />

il diritto ad una determinata qualità di vita ( 70 ), strettamente connesso<br />

al diritto alla dignità personale. Si ricordi, a titolo esemplificativo, il<br />

caso della donna che preferì andare incontro a morte sicura piuttosto<br />

che acconsentire all’amputazione di un arto, in fase di avanzata cancrena<br />

( 71 ). Non si può certo dire che la donna avesse interesse a tutelare la<br />

propria salute, che fu sacrificata in vista dell’interesse, ritenuto preminente,<br />

ad una vita autonoma. La rinuncia a simile autonomia venne ritenuta<br />

male peggiore non tanto rispetto alla perdita della salute, almeno<br />

accogliendo la definizione datane dall’OMS nel senso di « perfetto stato<br />

di benessere fisico, psichico e sociale », quanto piuttosto della vita, a tutela<br />

della quale sarebbe stata diretta la prestazione medica. Certamente<br />

il principio personalista pone il diritto alla vita al vertice della scala dei<br />

valori tutelati dal nostro ordinamento. Il sacrificio di simile diritto non<br />

sempre, tuttavia, può essere considerato alla stregua di un suicidio ( 72 ). Il<br />

diritto al rifiuto delle cure è, difatti, diritto costituzionalmente garantito,<br />

(art. 32, ult. cpv., Cost.). L’eventus mortalis non risulta, dunque, in simili<br />

casi, il fine immediatamente perseguito, ma la conseguenza accettata<br />

di una scelta in sé legittima ( 73 ), non essendo previsto alcun dovere di<br />

curarsi, né alcun diritto del medico di curare ( 74). I problemi si collocano,<br />

pertanto, sul piano etico-morale piuttosto che su quello del diritto, e<br />

tuttavia lo influenzano.<br />

Ripropostosi un caso analogo a quello appena riferito, il giudice ha ritenuto<br />

di poter risolvere la difficoltà, determinata dal contrasto tra la necessità<br />

di intervenire, malgrado il dissenso della persona, e il principio<br />

( 70 ) Cfr. Trib. Milano, 4 dicembre 1997, in Riv. it. med. leg., 1998, p. 1129 ss., con commento<br />

di Fiori.<br />

( 71 ) Caso di recente cronaca, ricordato da La Forgia, cit. alla nota 1.<br />

( 72 ) Fattispecie, comunque, estranea ad una valutazione normativa. Ad avere rilevanza<br />

sono fattispecie differenti, caratterizzate dal rapporto tra più individui, come nel caso dell’istigazione<br />

e aiuto al suicidio (art. 579 c.p.). Cassano, È lecito il diritto all’eutanasia?, nota ad<br />

App. Milano, d. 31 dicembre 1999, in Familia, 2002, I, 2, p. 242, rileva che il giudizio sull’autodistruzione<br />

è, in definitiva, lasciato alla coscienza individuale.<br />

( 73 ) V. Ponzanelli, Nancy Cruzan, la Corte Suprema degli Stati Uniti e il “right to die”,<br />

in Foro it., 2001, IV, c. 72: per la Corte Suprema il diritto costituzionale di un malato di rifiutare<br />

un trattamento che lo tiene in vita non riposa sul diritto a morire, ma su quello all’integrità<br />

fisica e sul principio dell’inviolabilità della sfera personale senza il consenso del<br />

soggetto interessato dal trattamento.<br />

( 74 ) V. il citato parere del Comitato per la Bioetica del 20 giugno 1992 e l’art. 32 del vigente<br />

codice di deontologia medica.

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