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Contratto e impresa - Cedam

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754 CONTRATTO E IMPRESA<br />

In concreto, la soluzione proposta è molto simile a quella prospettata<br />

da chi propende per l’applicabilità analogica della disciplina del trasferimento<br />

di quote di s.r.l. per quanto riguarda il carattere autentico dell’atto<br />

di cessione, ma non la sua iscrivibilità nel registro delle imprese ( 28).<br />

Il ragionamento posto a base di questa conclusione sembra, però, preferibile<br />

all’affermata applicabilità analogica, che solleva le già evidenziate<br />

perplessità di ordine sistematico.<br />

4. – In conclusione, sembra da escludere, per le rilevate difficoltà di<br />

ordine sistematico, la possibilità di regolamentare la forma dell’atto di trasferimento<br />

della partecipazione azionaria non rappresentata da titoli applicando<br />

analogicamente altre discipline di trasferimento della partecipazione<br />

sociale.<br />

Più lineare, e quindi preferibile, è parsa, invece, la proposta di assoggettare<br />

tale fattispecie alla disciplina della cessione del contratto.<br />

Si è ritenuto, però, di escludere che il trasferimento debba avvenire<br />

nella stessa forma imposta per l’atto costitutivo di s.p.a., ovvero mediante<br />

atto pubblico. Il diffuso orientamento che reputa necessaria l’identità di<br />

forma tra negozio di cessione e contratto ceduto tende, infatti, a fondarsi<br />

sulla considerazione che il primo comporta una modifica del secondo, e<br />

tale circostanza non ricorre nel caso di cessione della partecipazione sociale<br />

nelle società di capitali.<br />

Tuttavia, sotto il profilo operativo, ciò non significa che si debba ritenere<br />

che il negozio di trasferimento sia assoggettato al generale principio<br />

della libertà di forma.<br />

Infatti esigenze di natura sistematica, desumibili dal disposto dell’art.<br />

2435, ult. cpv., c.c., in materia di deposito periodico presso il registro delle<br />

imprese dell’elenco dei soci, e in particolare la necessità di garantire a<br />

tali fini l’accertamento dell’identità del soggetto che acquista la partecipazione,<br />

impongono di utilizzare per il trasferimento la forma dell’atto pubblico<br />

o della scrittura privata autenticata.<br />

( 28 ) V. gli aa. citt. retro, nota 14.

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