Contratto e impresa - Cedam
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610 CONTRATTO E IMPRESA<br />
proprio corpo. Si tratta, piuttosto, di un’acquisizione frutto dell’ampia rivisitazione<br />
dei rapporti giuridici alla luce del principio personalista.<br />
In dottrina c’è chi sostiene l’esistenza di un vero e proprio « diritto alla<br />
verità », la violazione del quale mortificherebbe in massimo grado la dignità<br />
della persona, ritenendola incapace di autodeterminarsi. Se tale violazione<br />
avvenisse, poi, quando l’esistenza volge al termine, al soggetto verrebbe<br />
sottratta la possibilità di esercitare talune, fondamentali, facoltà. Ad<br />
esempio quella di riconoscere, nel testamento, i propri figli naturali ( 107).<br />
Altri, rispetto al diritto alla salute possono, dunque, essere gli interessi dei<br />
quali il soggetto voglia tener conto, ai fini della sua decisione.<br />
Il diritto all’autodeterminazione riguarda, in definitiva, la possibilità<br />
della persona di decidere come meglio perseguire i propri interessi, costituzionalmente<br />
tutelati. Gli artt. 13 e 32 Cost. insegnano ad esercitare i diritti in<br />
modo libero e dignitoso, ma non configurano un diritto a determinarsi in<br />
quanto tale, che rischierebbe di confondersi con un diritto all’arbitrio o al<br />
capriccio ( 108 ). Che avere impedito al soggetto di decidere per sé comporti<br />
un danno alla libertà religiosa, alla dignità personale, alla capacità testamentaria,<br />
o quant’altro, poco conta. Poco conta, una volta che sia stabilito che gli<br />
articoli in questione riguardano ogni ambito di manifestazione della personalità<br />
umana. La forma giuridica dell’autodeterminazione rende, comunque,<br />
la libera scelta valore strumentale alla realizzazione di un interesse.<br />
Il diritto all’autodeterminazione, dunque, non va riferito unicamente<br />
al diritto alla salute, e neppure va considerato come un autonomo diritto,<br />
a meno di non volerlo risolvere nel solo art. 13 Cost., nel solo diritto alla<br />
libertà individuale ( 109). Sarebbe, infatti, un’inutile ripetizione terminologica,<br />
stretta tra il rifiuto del paternalismo (polo negativo) ed il valore, ritenuto<br />
assoluto, dell’autonomia individuale (polo positivo) ( 110 ).<br />
Si tratta, piuttosto, di un principio generale, capace, di volta in volta,<br />
di adeguarsi alle specifiche esigenze dell’individuo. Solo l’operatività di tale<br />
principio rende possibile che la libertà individuale si elevi da assenza di<br />
costrizione a dignitosa decisione.<br />
Alice Pinna<br />
( 107 ) Paradiso, Il dovere del medico di informare il paziente. Consenso contrattuale e diritti<br />
della persona, in Aa.Vv., La responsabilità medica, Milano, 1982, p. 144 ss.<br />
( 108 ) Cfr. Corte cost., 6 ottobre 1988, n. 957, in Giur. it., 1989, I, c. 1 ss., relativamente all’art.<br />
147 c.c. D’altra parte non sembrano rinvenibili indici che depongano nel senso di un<br />
riconoscimento integrale ed incondizionato dell’autodeterminazione; così Balestra, cit.,<br />
p. 93.<br />
( 109 ) Come fa La Forgia, cit., p. 408.<br />
( 110 ) Calderai, cit., p. 328.