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Contratto e impresa - Cedam

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610 CONTRATTO E IMPRESA<br />

proprio corpo. Si tratta, piuttosto, di un’acquisizione frutto dell’ampia rivisitazione<br />

dei rapporti giuridici alla luce del principio personalista.<br />

In dottrina c’è chi sostiene l’esistenza di un vero e proprio « diritto alla<br />

verità », la violazione del quale mortificherebbe in massimo grado la dignità<br />

della persona, ritenendola incapace di autodeterminarsi. Se tale violazione<br />

avvenisse, poi, quando l’esistenza volge al termine, al soggetto verrebbe<br />

sottratta la possibilità di esercitare talune, fondamentali, facoltà. Ad<br />

esempio quella di riconoscere, nel testamento, i propri figli naturali ( 107).<br />

Altri, rispetto al diritto alla salute possono, dunque, essere gli interessi dei<br />

quali il soggetto voglia tener conto, ai fini della sua decisione.<br />

Il diritto all’autodeterminazione riguarda, in definitiva, la possibilità<br />

della persona di decidere come meglio perseguire i propri interessi, costituzionalmente<br />

tutelati. Gli artt. 13 e 32 Cost. insegnano ad esercitare i diritti in<br />

modo libero e dignitoso, ma non configurano un diritto a determinarsi in<br />

quanto tale, che rischierebbe di confondersi con un diritto all’arbitrio o al<br />

capriccio ( 108 ). Che avere impedito al soggetto di decidere per sé comporti<br />

un danno alla libertà religiosa, alla dignità personale, alla capacità testamentaria,<br />

o quant’altro, poco conta. Poco conta, una volta che sia stabilito che gli<br />

articoli in questione riguardano ogni ambito di manifestazione della personalità<br />

umana. La forma giuridica dell’autodeterminazione rende, comunque,<br />

la libera scelta valore strumentale alla realizzazione di un interesse.<br />

Il diritto all’autodeterminazione, dunque, non va riferito unicamente<br />

al diritto alla salute, e neppure va considerato come un autonomo diritto,<br />

a meno di non volerlo risolvere nel solo art. 13 Cost., nel solo diritto alla<br />

libertà individuale ( 109). Sarebbe, infatti, un’inutile ripetizione terminologica,<br />

stretta tra il rifiuto del paternalismo (polo negativo) ed il valore, ritenuto<br />

assoluto, dell’autonomia individuale (polo positivo) ( 110 ).<br />

Si tratta, piuttosto, di un principio generale, capace, di volta in volta,<br />

di adeguarsi alle specifiche esigenze dell’individuo. Solo l’operatività di tale<br />

principio rende possibile che la libertà individuale si elevi da assenza di<br />

costrizione a dignitosa decisione.<br />

Alice Pinna<br />

( 107 ) Paradiso, Il dovere del medico di informare il paziente. Consenso contrattuale e diritti<br />

della persona, in Aa.Vv., La responsabilità medica, Milano, 1982, p. 144 ss.<br />

( 108 ) Cfr. Corte cost., 6 ottobre 1988, n. 957, in Giur. it., 1989, I, c. 1 ss., relativamente all’art.<br />

147 c.c. D’altra parte non sembrano rinvenibili indici che depongano nel senso di un<br />

riconoscimento integrale ed incondizionato dell’autodeterminazione; così Balestra, cit.,<br />

p. 93.<br />

( 109 ) Come fa La Forgia, cit., p. 408.<br />

( 110 ) Calderai, cit., p. 328.

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