Contratto e impresa - Cedam
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INNOVAZIONE LEGISLATIVA 861<br />
sta volta differenziandosi dal codice abrogato che aveva considerato l’indegnità<br />
un’incapacità a succedere, ha collocato l’istituto in un capo separato<br />
rispetto a quello dell’incapacità, così mostrando di aderire alla tradizione<br />
romanistica secondo cui l’indegno potest capere sed non potest retinere.<br />
Presso i Romani, infatti, l’indegno acquistava l’eredità, subendo però,<br />
in seguito, la privazione (ereptio) dei beni ereditari dal fisco; la confisca<br />
aveva carattere di pena inflitta per ragioni di ordine pubblico. Il legislatore<br />
moderno si è ispirato a quella antica concezione dell’istituto, ed ha<br />
considerato l’indegnità quale esclusione dalla successione ex post dall’eredità<br />
o dal legato ( 16 ).<br />
dottrina prevalente (L. Ferri, Se debba riconoscersi efficacia ad una volontà testamentaria di<br />
diseredazione, in Foro pad., 1955, I, c. 48; Id., L’esclusione testamentaria di eredi, in Riv. dir.<br />
civ., 1941, p. 228; Torrente, voce Diseredazione. c) diritto vigente, in Enc. dir., XIII, Milano,<br />
1964, p. 102; Lipari, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970, p. 240; Odorisio, Sulla<br />
cosiddetta diseredazione, in Temi, 1965, p. 180; Andreoli, Vocazioni isolate e concorrenti a titolo<br />
di erede, in Riv. dir. civ., 1941, p. 328; Cicu, Diseredazione e rappresentazione, in Riv.<br />
trim. dir. proc. civ., 1956, p. 385; Jemolo, La diseredazione, in Riv. dir. civ., 1965, II, p. 505;<br />
Cass., 5 aprile 1975, n. 1217, in Rep. Giur. it., 1975, voce Successione legittima e necessaria, n.<br />
31; Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, in Foro it., 1968, I, c. 574; Cass., 14 ottobre 1955, n. 3138,<br />
in Giur. it., 1955, I, c. 749; Trib. S.M. Capua Vetere, 25 maggio 1960, in Temi nap., 1960, I, p.<br />
621). Questa norma, nell’affermare che con il testamento si dispone di tutte o parte delle<br />
proprie sostanze, andrebbe interpretata nel senso che con il negozio testamentario è possibile<br />
solo disporre tramite l’istituzione di erede o di legatario, e non escludere; con la conseguenza<br />
che il fine dell’esclusione potrebbe essere raggiunto soltanto attribuendo tutti i<br />
beni a soggetti diversi dal soggetto che si vuole diseredare. Inoltre, si aggiunge, le cause di<br />
esclusione dalla successione sono previste dalla legge all’art. 463 c.c. quando disciplina l’indegnità,<br />
ed hanno carattere tassativo. Sarà quindi possibile escludere un non legittimario<br />
dalla propria successione soltanto disponendo a vantaggio esclusivo di altri soggetti (es.:<br />
« dei miei tre fratelli istituisco eredi soltanto Tizio e Caio ») (Torrente, op. cit., p. 10; G.<br />
Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., p. 1181; Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, in<br />
Foro it., 1968, I, c. 574. Ha ammesso che la volontà di istituire eredi altri successibili possa<br />
risultare anche implicitamente, Cass., 18 giugno 1994, n. 5895, in Corriere giur., 1994, p. 1498,<br />
con nota contraria di Bigliazzi Geri, così confermando App. Cagliari, 5 dicembre 1990, in<br />
Riv. giur. sarda, 1992, p. 27. Per una rassegna di giurisprudenza v. l’Appendice in D. Russo,<br />
op. cit., p. 220 ss.). La S.C., prendendo posizione su una questione dibattuta in dottrina, ha<br />
stabilito che poiché la diseredazione ha effetti esclusivamente con riguardo al soggetto nei<br />
cui confronti è effettuata, essa non esclude che il discendente legittimo di chi sia stato diseredato<br />
dal testatore possa succedere a quest’ultimo per rappresentazione (Cass., 23 novembre<br />
1982, n. 6339, in Mass. Giust. civ., 1982, fasc. 10-11).<br />
( 16 ) Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, p.<br />
298; Giannattasio, op. cit., p. 50 ss.; Salis, L’indegnità a succedere, in Riv. trim. dir. proc.<br />
civ., 1957, p. 933 ss.; Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p. 67; Bonilini,<br />
Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2003, II ed., p. 44 ss.; L. Coviello