Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 657<br />
sensi del quale « la procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni<br />
». Il termine di sessanta giorni è prorogabile con l’accordo delle parti, e<br />
decorre dalla presentazione della domanda di conciliazione.<br />
È pacifico che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, le parti<br />
possono agire in giudizio. Il legislatore non ha in realtà previsto l’improcedibilità<br />
dell’azione giudiziaria, durante lo svolgimento della procedura di<br />
conciliazione. Anzi, l’art. 140, comma 6°, del codice del consumo prevede<br />
che l’attivazione della procedura di conciliazione da parte del professionista<br />
non arreca alcun pregiudizio per l’azione giudiziaria da avviarsi (o già<br />
avviata) da parte dell’associazione dei consumatori. Pertanto, l’associazione<br />
può abbandonare a suo piacimento la procedura di conciliazione ed agire<br />
in giudizio, senza attendere il decorso dei sessanta giorni.<br />
L’art. 140, comma 3°, del codice del consumo fa riferimento ad un<br />
« processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dal rappresentante<br />
dell’organismo di composizione extragiudiziale adito ». Sembra che<br />
per rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale debba<br />
intendersi il conciliatore. Pertanto, in tema di conciliazione delle controversie<br />
collettive il legislatore limita il potere discrezionale degli organismi<br />
di composizione extragiudiziale relativamente alla struttura da attribuire<br />
all’organo conciliativo: la struttura deve essere necessariamente monocratica,<br />
e non collegiale.<br />
Ai sensi dell’art. 140, commi 3° e 4°, del codice del consumo, il processo<br />
verbale di conciliazione, sottoscritto come si è testè illustrato, « è depositato<br />
per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale<br />
si è svolto il procedimento di conciliazione. Il tribunale, in composizione<br />
monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara<br />
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce<br />
titolo esecutivo ». La dottrina, che pur sottolinea come il legislatore<br />
si discosti dal modello contrattuale della conciliazione, guarda con favore<br />
all’attribuzione del valore di titolo esecutivo al verbale, che rende veramente<br />
efficace il ricorso all’istituto della conciliazione, in passato poco considerato<br />
per la ridotta forza dell’atto conclusivo (un semplice contratto).<br />
L’omologazione consiste, per espressa volontà del legislatore, in un<br />
controllo della sola regolarità formale del verbale di conciliazione, e non<br />
del merito di questo. Il giudice deve pertanto accertare la provenienza del<br />
verbale da uno degli organismi di composizione extragiudiziale, di cui all’art.<br />
140, comma 2°, del codice del consumo, la presenza delle sottoscrizioni<br />
richieste dall’art. 140, comma 3°, del codice del consumo, la corrispondenza<br />
della controversia oggetto della conciliazione a quella prevista<br />
nell’art. 140, commi 2° e 6°, del codice del consumo (controversia tra<br />
un’associazione dei consumatori rappresentativa a livello nazionale ed un<br />
professionista o un’associazione di professionisti).