20.05.2013 Views

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAGGI 657<br />

sensi del quale « la procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni<br />

». Il termine di sessanta giorni è prorogabile con l’accordo delle parti, e<br />

decorre dalla presentazione della domanda di conciliazione.<br />

È pacifico che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, le parti<br />

possono agire in giudizio. Il legislatore non ha in realtà previsto l’improcedibilità<br />

dell’azione giudiziaria, durante lo svolgimento della procedura di<br />

conciliazione. Anzi, l’art. 140, comma 6°, del codice del consumo prevede<br />

che l’attivazione della procedura di conciliazione da parte del professionista<br />

non arreca alcun pregiudizio per l’azione giudiziaria da avviarsi (o già<br />

avviata) da parte dell’associazione dei consumatori. Pertanto, l’associazione<br />

può abbandonare a suo piacimento la procedura di conciliazione ed agire<br />

in giudizio, senza attendere il decorso dei sessanta giorni.<br />

L’art. 140, comma 3°, del codice del consumo fa riferimento ad un<br />

« processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dal rappresentante<br />

dell’organismo di composizione extragiudiziale adito ». Sembra che<br />

per rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale debba<br />

intendersi il conciliatore. Pertanto, in tema di conciliazione delle controversie<br />

collettive il legislatore limita il potere discrezionale degli organismi<br />

di composizione extragiudiziale relativamente alla struttura da attribuire<br />

all’organo conciliativo: la struttura deve essere necessariamente monocratica,<br />

e non collegiale.<br />

Ai sensi dell’art. 140, commi 3° e 4°, del codice del consumo, il processo<br />

verbale di conciliazione, sottoscritto come si è testè illustrato, « è depositato<br />

per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale<br />

si è svolto il procedimento di conciliazione. Il tribunale, in composizione<br />

monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara<br />

esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce<br />

titolo esecutivo ». La dottrina, che pur sottolinea come il legislatore<br />

si discosti dal modello contrattuale della conciliazione, guarda con favore<br />

all’attribuzione del valore di titolo esecutivo al verbale, che rende veramente<br />

efficace il ricorso all’istituto della conciliazione, in passato poco considerato<br />

per la ridotta forza dell’atto conclusivo (un semplice contratto).<br />

L’omologazione consiste, per espressa volontà del legislatore, in un<br />

controllo della sola regolarità formale del verbale di conciliazione, e non<br />

del merito di questo. Il giudice deve pertanto accertare la provenienza del<br />

verbale da uno degli organismi di composizione extragiudiziale, di cui all’art.<br />

140, comma 2°, del codice del consumo, la presenza delle sottoscrizioni<br />

richieste dall’art. 140, comma 3°, del codice del consumo, la corrispondenza<br />

della controversia oggetto della conciliazione a quella prevista<br />

nell’art. 140, commi 2° e 6°, del codice del consumo (controversia tra<br />

un’associazione dei consumatori rappresentativa a livello nazionale ed un<br />

professionista o un’associazione di professionisti).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!