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Contratto e impresa - Cedam

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ANTONIO ALBANESE<br />

L’indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2005, n. 137<br />

Sommario: 1. Le cause di indegnità dopo la l. 8 luglio 2005, n. 137. Le modifiche di carattere<br />

formale. – 2. La natura giuridica: la tesi dottrinale dell’indegnità come causa di incapacità<br />

a succedere. – 3. La soluzione giurisprudenziale dell’indegnità come causa di<br />

esclusione dalla successione. – 4. La modifica di carattere sostanziale: la decadenza<br />

dalla potestà genitoriale come causa di esclusione dalla successione. – 5. L’applicazione<br />

alla nuova ipotesi delle altre norme dettate in materia di indegnità: a) la restituzione<br />

dei frutti; b) l’indegnità del genitore; c) la riabilitazione.<br />

1. – La collocazione della disciplina della capacità di succedere nel titolo<br />

I del secondo libro del codice, tra le « disposizioni generali sulle successioni<br />

», è una novità del codificatore del ’42. Nel codice abrogato, le<br />

norme corrispondenti all’attuale art. 462, comma 1°, avevano trovato posto<br />

tra le disposizioni sulle « successioni legittime » (artt. 723-724 c.c. del<br />

1865). Ciò aveva reso necessario un richiamo specifico a queste norme in<br />

sede di successione testamentaria, ove l’art. 764 c.c. 1865 definiva « incapaci<br />

di ricevere per testamento coloro che sono incapaci di succedere per<br />

legge » (salvo che si trattasse di « figli immediati di una determinata persona<br />

vivente al tempo della morte del testatore »). Inoltre, nel vecchio codice,<br />

l’incapacità di succedere dava il titolo alla rubrica sotto cui era regolata<br />

anche l’indegnità a succedere, e ciò, unito all’ambigua formula dell’art.<br />

725 (« Sono incapaci, come indegni, di succedere . . . »), dava adito a seri<br />

dubbi in ordine alla natura giuridica dell’indegnità, quale causa di esclusione<br />

dalla successione ovvero quale specie di incapacità di succedere.<br />

Il legislatore moderno, all’opposto, è partito dal presupposto che le regole<br />

inerenti alla capacità di succedere sono comuni ad ogni tipo di successione,<br />

sia essa legittima o testamentaria; ha pertanto disciplinato la<br />

materia all’interno delle disposizioni successorie generali. Ha, inoltre, separato<br />

l’indegnità dall’incapacità, riservandole un capo autonomo, sebbene<br />

senza riuscire a porre termine ai contrasti interpretativi sul rapporto tra<br />

i due istituti.<br />

L’art. 463 c.c., nella formulazione precedente il recente intervento della<br />

l. 8 luglio 2005, n. 137, così recitava: « è escluso dalla successione come<br />

indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona<br />

della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente<br />

della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludo-

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