30.05.2013 Views

Segreti di Stati - Ladysilvia.com

Segreti di Stati - Ladysilvia.com

Segreti di Stati - Ladysilvia.com

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

con organizzazioni terroristiche nel Me<strong>di</strong>o Oriente. E ciò, in<br />

particolare, con riferimento ad operazioni per la liberazione dell’On.<br />

Moro che erano state decise il 2 marzo 1978, cioè due settimane prima<br />

del rapimento e della strage <strong>di</strong> Via Fani in cui vennero uccisi gli<br />

agenti Raffaele Iozzino, Oreste Leonar<strong>di</strong>, Domenico Ricci, Giulio<br />

Rivera, Francesco Zizzi. A questi uomini va il nostro più <strong>com</strong>mosso<br />

ricordo, che si unisce oggi all’interrogativo se la loro morte potesse<br />

essere stata evitata.<br />

Circa le operazioni <strong>di</strong> Gla<strong>di</strong>o per la liberazione dell’On. Moro<br />

descritte negli allegati (Gruppo A) emergono ora alcuni documenti che<br />

implicitamente richiamano il tipo <strong>di</strong> attività non istituzionali<br />

attuate da Gla<strong>di</strong>o (o da una <strong>com</strong>ponente <strong>di</strong> Gla<strong>di</strong>o) e <strong>di</strong> cui non si era<br />

a conoscenza. Operazioni <strong>di</strong> questo tipo hanno riguardato la<br />

esercitazione Delfino del 1966 e l’attività degli Ossi (Operatori<br />

Speciali Sicurezza e Informazioni).<br />

A proposito dell’attività degli Ossi si è pronunciata in due sentenze<br />

la Magistratura. Nella sentenza del 21 marzo 1997 della II^ Corte<br />

d’Assise <strong>di</strong> Roma si legge della ‘esistenza <strong>di</strong> una organizzazione<br />

costituita anche da appartenenti alle forze armate e preor<strong>di</strong>nata al<br />

<strong>com</strong>pimento <strong>di</strong> azioni <strong>di</strong> guerra ancorchè non ortodosse al <strong>di</strong> fuori<br />

della unica istituzione che in base all’or<strong>di</strong>namento costituzionale<br />

deve legittimamente ritenersi incaricata dello svolgimento <strong>di</strong> attività<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa della Patria e cioè al <strong>di</strong> fuori delle forze armate e al <strong>di</strong><br />

fuori <strong>di</strong> un qualsiasi controllo da parte del Capo dello Stato che, ai<br />

sensi dell’art. 87 della Costituzione, <strong>di</strong> queste ha il Comando’.<br />

Nella sentenza del 1 febbraio 2001 della Corte Suprema <strong>di</strong> Cassazione<br />

si legge che, in merito al contenuto del documento OSSI ‘la Corte<br />

territoriale ha puntualmente argomentato <strong>com</strong>e esso riguardasse<br />

l’impiego <strong>di</strong> ‘operatori speciali’ del servizio italiano nella<br />

organizzazione della ‘guerra non ortodossa’ me<strong>di</strong>ante una struttura <strong>di</strong><br />

<strong>com</strong>ando finalizzata ad azioni <strong>di</strong> guerra e <strong>di</strong> sabotaggio sull’intero<br />

territorio nazionale collocata al <strong>di</strong> fuori dell’or<strong>di</strong>namento delle<br />

forze armate e esclusivamente preposta alla <strong>di</strong>fesa della patria, anche<br />

me<strong>di</strong>ante il coinvolgimento occulto <strong>di</strong> personale a<strong>di</strong>bito ad altri<br />

<strong>com</strong>piti, sottratta infine ad ogni controllo istituzionale. Siffatto<br />

documento concerneva fatti eversivi dell’or<strong>di</strong>ne costituzionale e<br />

doveva quin<strong>di</strong> conseguentemente considerarsi sottratto alla garanzia<br />

della tutela del segreto <strong>di</strong> Stato”.<br />

Da queste due sentenze appare chiaramente che vi è stato del<br />

personale militare impiegato al <strong>di</strong> fuori da quanto previsto dalla<br />

Costituzione. Una simile problematica era stata già sollevata anni or<br />

sono a proposito del contenuto della pubblicazione DC2 (‘La<br />

cooperazione civile-militare’, Ed. 1983), dal settimanale ‘Punto<br />

critico’ e dalle interrogazioni del Senatore Pollice e dell’On. Dorigo<br />

rispettivamente in data 18 gennaio 1991 e 13 giugno 1995. Infine, <strong>com</strong>e<br />

segnalato in precedenza, nella operazione Delfino (Ve<strong>di</strong> allegati<br />

Gruppo C) erano state pianificate attività <strong>di</strong> tipo terroristico <strong>com</strong>e<br />

lancio <strong>di</strong> bombe a mano contro sede <strong>di</strong> partiti politici a scopo<br />

intimidatorio, azioni <strong>di</strong> provocazione <strong>com</strong>e aggressioni e pestaggi <strong>di</strong><br />

sacerdoti e militari con provocazioni che giustificassero l’intervento<br />

militare per ristabilire l’or<strong>di</strong>ne (destabilizzare per stabilizzare).<br />

Le operazioni precedentemente citate della <strong>com</strong>ponente <strong>di</strong> Gla<strong>di</strong>o non<br />

<strong>com</strong>presa nel gruppo dei 622 ufficialmente <strong>di</strong>chiarati hanno<br />

caratteristiche similari a quelle sopra accennate; si tratta <strong>di</strong><br />

operazioni a cui hanno partecipato militari, operazioni non rientranti<br />

in quanto previsto dall’or<strong>di</strong>namento costituzionale, poichè le<br />

operazioni <strong>di</strong> guerriglia sono regolate dalle Serie Dottrinali n. 300 e<br />

seguenti dell’Esercito.<br />

Signor Presidente a tutte le lettere sopra citate non è stato dato<br />

alcun riscontro da parte dei destinatari. Eppure, in quegli scritti,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!