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con organizzazioni terroristiche nel Me<strong>di</strong>o Oriente. E ciò, in<br />
particolare, con riferimento ad operazioni per la liberazione dell’On.<br />
Moro che erano state decise il 2 marzo 1978, cioè due settimane prima<br />
del rapimento e della strage <strong>di</strong> Via Fani in cui vennero uccisi gli<br />
agenti Raffaele Iozzino, Oreste Leonar<strong>di</strong>, Domenico Ricci, Giulio<br />
Rivera, Francesco Zizzi. A questi uomini va il nostro più <strong>com</strong>mosso<br />
ricordo, che si unisce oggi all’interrogativo se la loro morte potesse<br />
essere stata evitata.<br />
Circa le operazioni <strong>di</strong> Gla<strong>di</strong>o per la liberazione dell’On. Moro<br />
descritte negli allegati (Gruppo A) emergono ora alcuni documenti che<br />
implicitamente richiamano il tipo <strong>di</strong> attività non istituzionali<br />
attuate da Gla<strong>di</strong>o (o da una <strong>com</strong>ponente <strong>di</strong> Gla<strong>di</strong>o) e <strong>di</strong> cui non si era<br />
a conoscenza. Operazioni <strong>di</strong> questo tipo hanno riguardato la<br />
esercitazione Delfino del 1966 e l’attività degli Ossi (Operatori<br />
Speciali Sicurezza e Informazioni).<br />
A proposito dell’attività degli Ossi si è pronunciata in due sentenze<br />
la Magistratura. Nella sentenza del 21 marzo 1997 della II^ Corte<br />
d’Assise <strong>di</strong> Roma si legge della ‘esistenza <strong>di</strong> una organizzazione<br />
costituita anche da appartenenti alle forze armate e preor<strong>di</strong>nata al<br />
<strong>com</strong>pimento <strong>di</strong> azioni <strong>di</strong> guerra ancorchè non ortodosse al <strong>di</strong> fuori<br />
della unica istituzione che in base all’or<strong>di</strong>namento costituzionale<br />
deve legittimamente ritenersi incaricata dello svolgimento <strong>di</strong> attività<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa della Patria e cioè al <strong>di</strong> fuori delle forze armate e al <strong>di</strong><br />
fuori <strong>di</strong> un qualsiasi controllo da parte del Capo dello Stato che, ai<br />
sensi dell’art. 87 della Costituzione, <strong>di</strong> queste ha il Comando’.<br />
Nella sentenza del 1 febbraio 2001 della Corte Suprema <strong>di</strong> Cassazione<br />
si legge che, in merito al contenuto del documento OSSI ‘la Corte<br />
territoriale ha puntualmente argomentato <strong>com</strong>e esso riguardasse<br />
l’impiego <strong>di</strong> ‘operatori speciali’ del servizio italiano nella<br />
organizzazione della ‘guerra non ortodossa’ me<strong>di</strong>ante una struttura <strong>di</strong><br />
<strong>com</strong>ando finalizzata ad azioni <strong>di</strong> guerra e <strong>di</strong> sabotaggio sull’intero<br />
territorio nazionale collocata al <strong>di</strong> fuori dell’or<strong>di</strong>namento delle<br />
forze armate e esclusivamente preposta alla <strong>di</strong>fesa della patria, anche<br />
me<strong>di</strong>ante il coinvolgimento occulto <strong>di</strong> personale a<strong>di</strong>bito ad altri<br />
<strong>com</strong>piti, sottratta infine ad ogni controllo istituzionale. Siffatto<br />
documento concerneva fatti eversivi dell’or<strong>di</strong>ne costituzionale e<br />
doveva quin<strong>di</strong> conseguentemente considerarsi sottratto alla garanzia<br />
della tutela del segreto <strong>di</strong> Stato”.<br />
Da queste due sentenze appare chiaramente che vi è stato del<br />
personale militare impiegato al <strong>di</strong> fuori da quanto previsto dalla<br />
Costituzione. Una simile problematica era stata già sollevata anni or<br />
sono a proposito del contenuto della pubblicazione DC2 (‘La<br />
cooperazione civile-militare’, Ed. 1983), dal settimanale ‘Punto<br />
critico’ e dalle interrogazioni del Senatore Pollice e dell’On. Dorigo<br />
rispettivamente in data 18 gennaio 1991 e 13 giugno 1995. Infine, <strong>com</strong>e<br />
segnalato in precedenza, nella operazione Delfino (Ve<strong>di</strong> allegati<br />
Gruppo C) erano state pianificate attività <strong>di</strong> tipo terroristico <strong>com</strong>e<br />
lancio <strong>di</strong> bombe a mano contro sede <strong>di</strong> partiti politici a scopo<br />
intimidatorio, azioni <strong>di</strong> provocazione <strong>com</strong>e aggressioni e pestaggi <strong>di</strong><br />
sacerdoti e militari con provocazioni che giustificassero l’intervento<br />
militare per ristabilire l’or<strong>di</strong>ne (destabilizzare per stabilizzare).<br />
Le operazioni precedentemente citate della <strong>com</strong>ponente <strong>di</strong> Gla<strong>di</strong>o non<br />
<strong>com</strong>presa nel gruppo dei 622 ufficialmente <strong>di</strong>chiarati hanno<br />
caratteristiche similari a quelle sopra accennate; si tratta <strong>di</strong><br />
operazioni a cui hanno partecipato militari, operazioni non rientranti<br />
in quanto previsto dall’or<strong>di</strong>namento costituzionale, poichè le<br />
operazioni <strong>di</strong> guerriglia sono regolate dalle Serie Dottrinali n. 300 e<br />
seguenti dell’Esercito.<br />
Signor Presidente a tutte le lettere sopra citate non è stato dato<br />
alcun riscontro da parte dei destinatari. Eppure, in quegli scritti,