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Commissione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina. L'ufficiale designato dal presidente non<br />
può rifiutarsi».<br />
Se l’identica norma fosse stata prevista per il proce<strong>di</strong>mento applicato<br />
al ricorrente, questi avrebbe potuto farsi <strong>di</strong>fendere da un militare o,<br />
<strong>com</strong>unque, il Presidente avrebbe dovuto nominargli un <strong>di</strong>fensore<br />
d’ufficio.<br />
Tale garanzia, del resto, è prevista dall’art. 15, <strong>com</strong>ma II, legge 11<br />
luglio 1978, n. 382 (norme <strong>di</strong> principio sulla <strong>di</strong>sciplina militare),<br />
pure per il caso in cui sia inflitta la consegna <strong>di</strong> rigore. Eppure,<br />
tale sanzione non produce, sotto il profilo del rapporto <strong>di</strong> servizio,<br />
gli effetti risolutori tipici del provve<strong>di</strong>mento impugnato.<br />
Peraltro, l’assistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> fiducia viene ammessa solo<br />
per una consolidata prassi amministrativa. Prassi che, però, non è<br />
stata applicata in favore del ricorrente che è stato sottoposto al<br />
proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> destituzione senza potersi avvalere della necessaria<br />
assistenza tecnica.<br />
Allora, emerge chiaramente l’illegittimità costituzionale dell’art.<br />
33, L. 31 luglio 1954, n. 599, in riferimento agli artt. 3, , 24, 53,<br />
<strong>com</strong>ma III, e 97 della Costitizione nella parte in cui non prevede che<br />
il militare possa farsi assistere da un <strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> fiducia o<br />
d’ufficio e nella parte in cui non prevede l’obbligatorietà del<br />
mandato del <strong>di</strong>fensore d’ufficio eventualmente nominato.<br />
Viola, infatti, l’art. 3 della Costituzione, ed è irragionevole la<br />
<strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento tra il militare che cessa dal servizio<br />
permanente per scarso ren<strong>di</strong>mento e quello che cessa per per<strong>di</strong>ta del<br />
grado.<br />
I due provve<strong>di</strong>menti producono lo stesso effetto, solo che la rimozione<br />
per per<strong>di</strong>ta del grado è <strong>di</strong>sposta «per violazione del giuramento o per<br />
altri motivi <strong>di</strong>sciplinari» (art. 60, <strong>com</strong>ma I, num. 6, L. 31 luglio<br />
1954, n. 599).<br />
Ciò premesso, la <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina dei due proce<strong>di</strong>menti è<br />
irragionevole e si presta ad abusi da parte dell’amministrazione<br />
militare. Questa, infatti, per perseguire il medesimo risultato, può<br />
<strong>di</strong>screzionalmente scegliere tra azionare due proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>versamente<br />
garantiti. E, nel caso del ricorrente, l’amministrazione ha senz’altro<br />
optato per il proce<strong>di</strong>mento che offre minori garanzie per il<br />
destinatario.<br />
L’art. 33 in esame è illegittimo anche in riferimento all’art. 52,<br />
<strong>com</strong>ma III, Cost.. Se è vero che l'or<strong>di</strong>namento militare presenta<br />
aspetti peculiari, e <strong>di</strong>fferenziati, è altrettanto vero che le<br />
<strong>di</strong>sposizioni meno favorevoli, incidenti sul rapporto <strong>di</strong> servizio del<br />
<strong>di</strong>pendente militare, debbono trovare una ragionevole giustificazione<br />
e, <strong>com</strong>unque, un limite nell'esigenza <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dei preminenti<br />
interessi dell'apparato militare.<br />
Orbene, il <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> assistenza tecnica al <strong>di</strong>pendente militare<br />
nell’ambito del proce<strong>di</strong>mento in esame non pare finalizzato ad alcuna<br />
esigenza <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dell'or<strong>di</strong>namento militare, con la conseguenza<br />
<strong>di</strong> rendere ingiustamente <strong>di</strong>scriminatorio, e deteriore, il trattamento<br />
del ricorrente rispetto a quello, ben più favorevole, previsto per il<br />
sottufficiale cessato per per<strong>di</strong>ta del grado.<br />
Il <strong>di</strong>stinto, ma affine proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensa per per<strong>di</strong>ta del grado<br />
si presenta maggiormente garantito anche sotto un altro profilo.<br />
Per esso, infatti, l’art. 71 della legge n. 599/1954 prevede che il<br />
militare sottoposto alla Commissione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina possa ricusare per<br />
una sola volta un <strong>com</strong>ponente della Commissione. La ricusazione non<br />
deve essere motivata ed il <strong>com</strong>ponente in<strong>di</strong>cato è sostituito.<br />
Irragionevolmente, per il proce<strong>di</strong>mento applicato al ricorrente non è<br />
prevista una analoga facoltà dell’interessato, onde, <strong>com</strong>e si è visto,<br />
l’Appuntato scelto Mattioli non ha potuto ricusare il Presidente della