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Segreti di Stati - Ladysilvia.com

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per sollecitare un suo intervento ai sensi del I <strong>com</strong>ma dell’art. 55 C.P.P.<br />

Passiamo a partitamene esporre le ragioni <strong>di</strong> lamentela.<br />

I) DEL COLLEGIO GIUDICANTE<br />

Argomento <strong>di</strong>fficile, spinoso questo. In parte già affrontato. Argomento arduo e che rischia <strong>di</strong> alienare in<br />

aeternum a questa <strong>di</strong>fesa la <strong>com</strong>prensione dei <strong>com</strong>ponenti togati del Collegio.<br />

Ciò nonostante noi affrontiamo, nuovamente, questo delicatissimo aspetto e perché il dovere ce lo impone<br />

e perché <strong>com</strong>unque confi<strong>di</strong>amo nel senso <strong>di</strong> equilibrio e nell’intelligenza <strong>di</strong> chi ci ascolta.<br />

Né tanto paia, <strong>com</strong>e pur potrebbe apparire, una contrad<strong>di</strong>zione in termini. Come <strong>di</strong> seguito vedremo.<br />

Certamente voi ricorderete che proprio questa <strong>di</strong>fesa ebbe già a sollevare il problema <strong>di</strong> una possibile<br />

in<strong>com</strong>patibilità fra la presenza in questo Collegio del Giu<strong>di</strong>ce a latere e <strong>com</strong>e successivo redattore delle<br />

motivazioni delle decisioni – <strong>di</strong> Collegi chiamati a decidere ex art. 263 bis C.P.P. su istanze <strong>di</strong> riesame <strong>di</strong><br />

or<strong>di</strong>ni o mandati <strong>di</strong> cattura concernenti imputati <strong>di</strong> questo processo.<br />

Sempre ricorderete <strong>com</strong>e in quella occasione la Corte respinse le obiezioni <strong>di</strong> questa Difesa in quanto<br />

seppure la lamentela trovava fondamento nei fatti, seppure era vero che una circolar4e del C.S.M.<br />

‘suggerisce’ ai Capi degli Uffici <strong>di</strong> evitare, nella formazione dei Collegi Giu<strong>di</strong>canti l’inserimento <strong>di</strong><br />

magistrati che abbiano in qualche modo espresso, attraverso la partecipazione allo speciale Collegio<br />

previsto dall’art.263 bis C.P.P., il loro pensiero circa posizioni <strong>di</strong> imputati, era peraltro vero che da un<br />

canto la predetta Circolare ‘suggerisce’ e non ‘vincola’, perché tiene conto delle necessità <strong>di</strong> organico, e<br />

dall’altro era soprattutto vero che lo stesso dr. Albiani non aveva mancato <strong>di</strong> fare presente al Presidente<br />

del Tribunale dr. Forte la sua personale <strong>di</strong>fficoltà. Ricevendo però da questi tranquillanti e <strong>di</strong>ssuasive<br />

risposte.<br />

Meritoriamente il dr. Albiani aveva avuto lo scrupolo, ragionevolmente il Presidente gli aveva confermato<br />

la fiducia.<br />

Orbene noi vorremmo sottolineare che al <strong>di</strong> là delle ragioni utili perché venga dato corso all’applicazione<br />

degli artt. 63 e 64 del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Rito, una ragione non detta, etica, è alla base del dovere <strong>di</strong> un Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

astenersi.<br />

Specialmente in certi processi. Come questo. Dove la ‘terzietà’ è essenziale. E cioè la legittima aspettativa<br />

– che va valutata in termini oggettivi e non già soggettivi, con riferimento cioè alla persona del magistrato<br />

– <strong>di</strong> imputati e <strong>di</strong>fensori a un giu<strong>di</strong>zio sereno.<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce che ‘sente’ certe <strong>di</strong>fficoltà etiche, che nutre egli stesso il dubbio, deve trasporsi nei panni<br />

dell’imputato, del <strong>di</strong>fensore e darsi il seguente quesito:<br />

può l’imputato, un imputato in questo processo, o il suo <strong>di</strong>fensore ritenere <strong>di</strong> trovarsi, avendone sacro<br />

<strong>di</strong>ritto, davanti a un Giu<strong>di</strong>ce, sereno, imparziale, libero da preconcetti, quando ha avuto modo <strong>di</strong> leggere,<br />

conoscere le espressioni da me impiegate nel re<strong>di</strong>gere certe motivazioni? Può attendersi tanto se considera<br />

che io, motivando, non ho espresso tanto dubbi sulla presunta colpevolezza, quanto certezze <strong>di</strong> tale<br />

colpevolezza. Della colpevolezza <strong>di</strong> chi a quel Collegio era ricorso per un riesame del provve<strong>di</strong>mento<br />

limitativo della sua libertà personale? Come abbondantemente sta a <strong>di</strong>mostrare l’uso costante del verbo<br />

all’in<strong>di</strong>cativo anziché al con<strong>di</strong>zionale?<br />

Può, obbiettivamente, dr. Albiani, questo era ed è il quesito, uno chiunque fra gli imputati sperare <strong>di</strong><br />

trovarsi davanti un giu<strong>di</strong>ce imparziale?<br />

Se la risposta, <strong>com</strong>e nella specie, altro non poteva essere che un chiarissimo e cubitale ‘NO’, il Giu<strong>di</strong>ce,<br />

pensoso della sua alta e delicata funzione, gravosa e non certo invi<strong>di</strong>abile funzione, non può che

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