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Segreti di Stati - Ladysilvia.com

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che il ricorrente dall’ultima intimazione a mutare condotta avesse<br />

avuto a <strong>di</strong>sposizione «ben quattro mesi e cinque giorni per fornire<br />

elementi <strong>di</strong> ravve<strong>di</strong>mento» [doc. 2] e ha, pertanto, avviato il nuovo<br />

proce<strong>di</strong>mento.<br />

La determinazione <strong>di</strong> dare nuovo impulso al proce<strong>di</strong>mento è allora<br />

illegittima per eccesso <strong>di</strong> potere perché si pone in contrasto con i<br />

precedenti atti e le precedenti statuizioni in materia della medesima<br />

amministrazione senza, peraltro, dare contezza nella motivazione delle<br />

ragioni <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>scostamento.<br />

L’illegittimità della proposta destitutiva si trae anche sotto il<br />

profilo della ragionevolezza e della logicità della scelta<br />

amministrativa <strong>com</strong>piuta.<br />

Si è detto in narrativa, infatti, che il Comandante <strong>di</strong> Compagnia del<br />

ricorrente ha basato la seconda proposta <strong>di</strong> destituzione sul documento<br />

caratteristico n. 39 [doc. 31] senza considerare che, al momento<br />

dell'esortazione a mutare condotta, erano trascorsi già cinque mesi e<br />

<strong>di</strong>eci giorni del periodo oggetto <strong>di</strong> valutazione e che, pertanto,<br />

sarebbe risultato davvero improbabile poter fornire «elementi <strong>di</strong><br />

ravve<strong>di</strong>mento» tali da meritare - già nel periodo <strong>di</strong> valutazione in<br />

corso - l'auspicato «conseguimento <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio positivo, o almeno<br />

<strong>di</strong> livello superiore».<br />

L’atto <strong>di</strong> impulso del proce<strong>di</strong>mento è irragionevole pure sotto un altro<br />

profilo. Il 23 luglio 2001, il ricorrente era stato trasferito dalla<br />

Stazione <strong>di</strong> San Giovanni Valdarno al Comando Scuola Marescialli e<br />

Briga<strong>di</strong>eri dei Carabinieri <strong>di</strong> Firenze con il <strong>di</strong>chiarato scopo <strong>di</strong><br />

«procedere al recupero professionale» dello stesso [doc. 41].<br />

Dopo l’ammonimento a mutare condotta del 16 marzo 2001, infatti, era<br />

stato lo stesso ricorrente a sollecitare il ritrasferimento<br />

nell’Organizzazione Addestrativa dell’Arma, in considerazione del<br />

fatto che il passato impiego presso la Scuola ufficiali si era<br />

rivelato «particolarmente fertile».<br />

A seguito dell’adesione del Comando generale alla proposta del<br />

Mattioli, ci si sarebbe aspettato che la sua messa in prova si<br />

riferisse al servizio prestato nel nuovo incarico ed al cospetto dei<br />

nuovi superiori gerarchici, <strong>com</strong>pilatori delle note caratteristiche.<br />

Invece, il nuovo Comandante <strong>di</strong> Compagnia del graduato ha azionato il<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensa sulla scorta della valutazione caratteristica<br />

n. 39 riferita ancora al vecchio incarico, prestato alla Stazione<br />

carabinieri <strong>di</strong> S. Giovanni Valdarno [doc. 31].<br />

Non ha cioè atteso <strong>di</strong> valutare il servizio offerto dal ricorrente nel<br />

nuovo incarico e con ciò ha tra<strong>di</strong>to lo scopo del recente trasferimento<br />

del Mattioli.<br />

Inoltre, ha giu<strong>di</strong>cato fatti accaduti in un altro Comando senza nulla<br />

<strong>di</strong>re in merito all’attuale ren<strong>di</strong>mento in servizio del ricorrente.<br />

Questa circostanza rivela ulteriormente <strong>com</strong>e i superiori gerarchici<br />

del ricorrente abbiano inteso liquidare la pratica relativa alla sua<br />

<strong>di</strong>spensa dal servizio sbrigativamente e senza offrirgli una reale<br />

occasione <strong>di</strong> ravve<strong>di</strong>mento.<br />

I rilevati vizi logici della proposta destitutiva si sono poi<br />

riverberati nelle successive fasi del proce<strong>di</strong>mento determinando<br />

l’ulteriore illegittimità del provve<strong>di</strong>mento finale.<br />

Il proce<strong>di</strong>mento impugnato è viziato da eccesso <strong>di</strong> potere altresì per<br />

travisamento <strong>di</strong> fatto.<br />

La proposta <strong>di</strong> cessazione dal servizio, infatti, avrebbe dovuto tener<br />

conto dei soli eventi successivi all’ultima intimazione a mutare<br />

condotta. Così aveva <strong>di</strong>sposto il Vice Comandante Generale nel<br />

rigettare la prima proposta destitutiva e nel rinviare l’eventuale<br />

rinnovazione del proce<strong>di</strong>mento al verificarsi dei presupposti nel<br />

corso, quantomeno, della successiva valutazione caratteristica [doc.

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