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che il ricorrente dall’ultima intimazione a mutare condotta avesse<br />
avuto a <strong>di</strong>sposizione «ben quattro mesi e cinque giorni per fornire<br />
elementi <strong>di</strong> ravve<strong>di</strong>mento» [doc. 2] e ha, pertanto, avviato il nuovo<br />
proce<strong>di</strong>mento.<br />
La determinazione <strong>di</strong> dare nuovo impulso al proce<strong>di</strong>mento è allora<br />
illegittima per eccesso <strong>di</strong> potere perché si pone in contrasto con i<br />
precedenti atti e le precedenti statuizioni in materia della medesima<br />
amministrazione senza, peraltro, dare contezza nella motivazione delle<br />
ragioni <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>scostamento.<br />
L’illegittimità della proposta destitutiva si trae anche sotto il<br />
profilo della ragionevolezza e della logicità della scelta<br />
amministrativa <strong>com</strong>piuta.<br />
Si è detto in narrativa, infatti, che il Comandante <strong>di</strong> Compagnia del<br />
ricorrente ha basato la seconda proposta <strong>di</strong> destituzione sul documento<br />
caratteristico n. 39 [doc. 31] senza considerare che, al momento<br />
dell'esortazione a mutare condotta, erano trascorsi già cinque mesi e<br />
<strong>di</strong>eci giorni del periodo oggetto <strong>di</strong> valutazione e che, pertanto,<br />
sarebbe risultato davvero improbabile poter fornire «elementi <strong>di</strong><br />
ravve<strong>di</strong>mento» tali da meritare - già nel periodo <strong>di</strong> valutazione in<br />
corso - l'auspicato «conseguimento <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio positivo, o almeno<br />
<strong>di</strong> livello superiore».<br />
L’atto <strong>di</strong> impulso del proce<strong>di</strong>mento è irragionevole pure sotto un altro<br />
profilo. Il 23 luglio 2001, il ricorrente era stato trasferito dalla<br />
Stazione <strong>di</strong> San Giovanni Valdarno al Comando Scuola Marescialli e<br />
Briga<strong>di</strong>eri dei Carabinieri <strong>di</strong> Firenze con il <strong>di</strong>chiarato scopo <strong>di</strong><br />
«procedere al recupero professionale» dello stesso [doc. 41].<br />
Dopo l’ammonimento a mutare condotta del 16 marzo 2001, infatti, era<br />
stato lo stesso ricorrente a sollecitare il ritrasferimento<br />
nell’Organizzazione Addestrativa dell’Arma, in considerazione del<br />
fatto che il passato impiego presso la Scuola ufficiali si era<br />
rivelato «particolarmente fertile».<br />
A seguito dell’adesione del Comando generale alla proposta del<br />
Mattioli, ci si sarebbe aspettato che la sua messa in prova si<br />
riferisse al servizio prestato nel nuovo incarico ed al cospetto dei<br />
nuovi superiori gerarchici, <strong>com</strong>pilatori delle note caratteristiche.<br />
Invece, il nuovo Comandante <strong>di</strong> Compagnia del graduato ha azionato il<br />
proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensa sulla scorta della valutazione caratteristica<br />
n. 39 riferita ancora al vecchio incarico, prestato alla Stazione<br />
carabinieri <strong>di</strong> S. Giovanni Valdarno [doc. 31].<br />
Non ha cioè atteso <strong>di</strong> valutare il servizio offerto dal ricorrente nel<br />
nuovo incarico e con ciò ha tra<strong>di</strong>to lo scopo del recente trasferimento<br />
del Mattioli.<br />
Inoltre, ha giu<strong>di</strong>cato fatti accaduti in un altro Comando senza nulla<br />
<strong>di</strong>re in merito all’attuale ren<strong>di</strong>mento in servizio del ricorrente.<br />
Questa circostanza rivela ulteriormente <strong>com</strong>e i superiori gerarchici<br />
del ricorrente abbiano inteso liquidare la pratica relativa alla sua<br />
<strong>di</strong>spensa dal servizio sbrigativamente e senza offrirgli una reale<br />
occasione <strong>di</strong> ravve<strong>di</strong>mento.<br />
I rilevati vizi logici della proposta destitutiva si sono poi<br />
riverberati nelle successive fasi del proce<strong>di</strong>mento determinando<br />
l’ulteriore illegittimità del provve<strong>di</strong>mento finale.<br />
Il proce<strong>di</strong>mento impugnato è viziato da eccesso <strong>di</strong> potere altresì per<br />
travisamento <strong>di</strong> fatto.<br />
La proposta <strong>di</strong> cessazione dal servizio, infatti, avrebbe dovuto tener<br />
conto dei soli eventi successivi all’ultima intimazione a mutare<br />
condotta. Così aveva <strong>di</strong>sposto il Vice Comandante Generale nel<br />
rigettare la prima proposta destitutiva e nel rinviare l’eventuale<br />
rinnovazione del proce<strong>di</strong>mento al verificarsi dei presupposti nel<br />
corso, quantomeno, della successiva valutazione caratteristica [doc.