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[doc. 31].<br />
Contro il documento caratteristico, il Mattioli propone il ricorso n.<br />
5435/2002, tuttora pendente <strong>di</strong>nanzi a codesto Ecc.mo TAR.<br />
Accade pure che i superiori denuncino il ricorrente per «violata<br />
consegna o abbandono da parte <strong>di</strong> militare <strong>di</strong> servizio aggravato» per<br />
essersi questi recato, durante il servizio, a consumare un caffè al<br />
bar.<br />
Il 13 giugno 2001, il Mattioli è prosciolto dal GUP militare <strong>di</strong> La<br />
Spezia «perché il fatto non sussiste» [doc. 32]. Nella sentenza <strong>di</strong><br />
archiviazione, il GUP critica piuttosto l’operato del capitano che<br />
aveva denunciato il fatto ed il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare, frattanto<br />
instaurato, è annullato con determinazione del 26 novembre 2001.<br />
Il 23 luglio successivo, il ricorrente è trasferito «per servizio» al<br />
Comando Scuola Marescialli e Briga<strong>di</strong>eri dei Carabinieri <strong>di</strong> Firenze con<br />
il <strong>di</strong>chiarato scopo <strong>di</strong> «procedere al recupero professionale» dello<br />
stesso ed in considerazione del passato impiego presso la scuola<br />
ufficiali, «ricordato <strong>com</strong>e particolarmente fertile» [doc. 41].<br />
Il 3 agosto 2001, il quoti<strong>di</strong>ano Liberazione pubblica un intervento del<br />
Mattioli dal titolo «pena <strong>di</strong> morte camuffata, norme da abrogare -<br />
considerazioni sull'uso legittimo delle armi da parte delle forze<br />
dell'or<strong>di</strong>ne» [doc. 33].<br />
In tale scritto, il ricorrente - senza trattare argomenti a carattere<br />
riservato <strong>di</strong> interesse militare o <strong>di</strong> servizio - espone il proprio<br />
pensiero sul contenuto e sugli effetti dell'art. 53 del co<strong>di</strong>ce penale,<br />
auspicandone la riforma o l'abrogazione da parte del Parlamento.<br />
Ciononostante, l’11 ottobre 2001, vengono irrogati al Mattioli 12<br />
giorni <strong>di</strong> consegna <strong>di</strong> rigore per avere rilasciato alla stampa<br />
«<strong>di</strong>chiarazioni attinenti il servizio» ed avere in tale occasione<br />
espresso «giu<strong>di</strong>zi gravemente lesivi del prestigio delle forze <strong>di</strong><br />
polizia».<br />
Contro tale sanzione, il militare esperisce ricorso gerarchico che ha<br />
esito negativo. Successivamente, propone il ricorso n. 4307/2002<br />
tuttora pendente presso codesto Ecc.mo TAR.<br />
* * * * *<br />
Con nota n. 56/1 del 31 gennaio 2002, il nuovo <strong>com</strong>andante <strong>di</strong> Compagnia<br />
del ricorrente propone per questi la <strong>di</strong>spensa dal servizio «per scarso<br />
ren<strong>di</strong>mento, nonché gravi reiterate mancanze <strong>di</strong>sciplinari che siano<br />
state oggetto <strong>di</strong> consegna <strong>di</strong> rigore» [doc. 2].<br />
La nota sottolinea che, nonostante l'intimazione a mutare condotta<br />
notificata dopo il rigetto della prima proposta destitutiva, il<br />
Mattioli, «in sede <strong>di</strong> successiva valutazione caratteristica», è stato<br />
nuovamente valutato "insufficiente", «quantunque», dall'ultima<br />
suddetta intimazione, avesse avuto a <strong>di</strong>sposizione «ben quattro mesi e<br />
cinque giorni» per fornire elementi <strong>di</strong> ravve<strong>di</strong>mento.<br />
In realtà, la valutazione caratteristica n. 39 - relativa al periodo<br />
7.10.2000 - 22.7.2001 [doc. 31] - non è «successiva», ma coeva sia al<br />
rigetto del 13 marzo 2001 della prima proposta destitutiva [doc. 28],<br />
che all'intimazione a mutare condotta notificata il 17 marzo seguente.<br />
L'autorità proponente la <strong>di</strong>spensa dal servizio del graduato - in<br />
ossequio alla determinazione del Vice Comandante generale dell’Arma -<br />
avrebbe, invece, dovuto attendere «quantomeno» la valutazione<br />
caratteristica riferita al periodo successivo al 23 luglio 2001.<br />
Con zelo insolito per qualsiasi agente della pubblica amministrazione,<br />
invece, il <strong>com</strong>andante <strong>di</strong> Compagnia concede all'interessato solo<br />
«quattro mesi e cinque giorni per fornire elementi <strong>di</strong> ravve<strong>di</strong>mento, ed<br />
ottenere il conseguimento <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio positivo, o almeno <strong>di</strong> livello<br />
superiore». Egli non considera che, al momento dell'esortazione a<br />
mutare condotta, erano trascorsi già cinque mesi e <strong>di</strong>eci giorni del<br />
periodo oggetto <strong>di</strong> valutazione e che, pertanto, sarebbe stato davvero