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Segreti di Stati - Ladysilvia.com

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[doc. 31].<br />

Contro il documento caratteristico, il Mattioli propone il ricorso n.<br />

5435/2002, tuttora pendente <strong>di</strong>nanzi a codesto Ecc.mo TAR.<br />

Accade pure che i superiori denuncino il ricorrente per «violata<br />

consegna o abbandono da parte <strong>di</strong> militare <strong>di</strong> servizio aggravato» per<br />

essersi questi recato, durante il servizio, a consumare un caffè al<br />

bar.<br />

Il 13 giugno 2001, il Mattioli è prosciolto dal GUP militare <strong>di</strong> La<br />

Spezia «perché il fatto non sussiste» [doc. 32]. Nella sentenza <strong>di</strong><br />

archiviazione, il GUP critica piuttosto l’operato del capitano che<br />

aveva denunciato il fatto ed il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare, frattanto<br />

instaurato, è annullato con determinazione del 26 novembre 2001.<br />

Il 23 luglio successivo, il ricorrente è trasferito «per servizio» al<br />

Comando Scuola Marescialli e Briga<strong>di</strong>eri dei Carabinieri <strong>di</strong> Firenze con<br />

il <strong>di</strong>chiarato scopo <strong>di</strong> «procedere al recupero professionale» dello<br />

stesso ed in considerazione del passato impiego presso la scuola<br />

ufficiali, «ricordato <strong>com</strong>e particolarmente fertile» [doc. 41].<br />

Il 3 agosto 2001, il quoti<strong>di</strong>ano Liberazione pubblica un intervento del<br />

Mattioli dal titolo «pena <strong>di</strong> morte camuffata, norme da abrogare -<br />

considerazioni sull'uso legittimo delle armi da parte delle forze<br />

dell'or<strong>di</strong>ne» [doc. 33].<br />

In tale scritto, il ricorrente - senza trattare argomenti a carattere<br />

riservato <strong>di</strong> interesse militare o <strong>di</strong> servizio - espone il proprio<br />

pensiero sul contenuto e sugli effetti dell'art. 53 del co<strong>di</strong>ce penale,<br />

auspicandone la riforma o l'abrogazione da parte del Parlamento.<br />

Ciononostante, l’11 ottobre 2001, vengono irrogati al Mattioli 12<br />

giorni <strong>di</strong> consegna <strong>di</strong> rigore per avere rilasciato alla stampa<br />

«<strong>di</strong>chiarazioni attinenti il servizio» ed avere in tale occasione<br />

espresso «giu<strong>di</strong>zi gravemente lesivi del prestigio delle forze <strong>di</strong><br />

polizia».<br />

Contro tale sanzione, il militare esperisce ricorso gerarchico che ha<br />

esito negativo. Successivamente, propone il ricorso n. 4307/2002<br />

tuttora pendente presso codesto Ecc.mo TAR.<br />

* * * * *<br />

Con nota n. 56/1 del 31 gennaio 2002, il nuovo <strong>com</strong>andante <strong>di</strong> Compagnia<br />

del ricorrente propone per questi la <strong>di</strong>spensa dal servizio «per scarso<br />

ren<strong>di</strong>mento, nonché gravi reiterate mancanze <strong>di</strong>sciplinari che siano<br />

state oggetto <strong>di</strong> consegna <strong>di</strong> rigore» [doc. 2].<br />

La nota sottolinea che, nonostante l'intimazione a mutare condotta<br />

notificata dopo il rigetto della prima proposta destitutiva, il<br />

Mattioli, «in sede <strong>di</strong> successiva valutazione caratteristica», è stato<br />

nuovamente valutato "insufficiente", «quantunque», dall'ultima<br />

suddetta intimazione, avesse avuto a <strong>di</strong>sposizione «ben quattro mesi e<br />

cinque giorni» per fornire elementi <strong>di</strong> ravve<strong>di</strong>mento.<br />

In realtà, la valutazione caratteristica n. 39 - relativa al periodo<br />

7.10.2000 - 22.7.2001 [doc. 31] - non è «successiva», ma coeva sia al<br />

rigetto del 13 marzo 2001 della prima proposta destitutiva [doc. 28],<br />

che all'intimazione a mutare condotta notificata il 17 marzo seguente.<br />

L'autorità proponente la <strong>di</strong>spensa dal servizio del graduato - in<br />

ossequio alla determinazione del Vice Comandante generale dell’Arma -<br />

avrebbe, invece, dovuto attendere «quantomeno» la valutazione<br />

caratteristica riferita al periodo successivo al 23 luglio 2001.<br />

Con zelo insolito per qualsiasi agente della pubblica amministrazione,<br />

invece, il <strong>com</strong>andante <strong>di</strong> Compagnia concede all'interessato solo<br />

«quattro mesi e cinque giorni per fornire elementi <strong>di</strong> ravve<strong>di</strong>mento, ed<br />

ottenere il conseguimento <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio positivo, o almeno <strong>di</strong> livello<br />

superiore». Egli non considera che, al momento dell'esortazione a<br />

mutare condotta, erano trascorsi già cinque mesi e <strong>di</strong>eci giorni del<br />

periodo oggetto <strong>di</strong> valutazione e che, pertanto, sarebbe stato davvero

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