30.05.2013 Views

Segreti di Stati - Ladysilvia.com

Segreti di Stati - Ladysilvia.com

Segreti di Stati - Ladysilvia.com

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

dall’Appuntato Mattioli ed i rapporti a tal fine tenuti con la stampa<br />

nazionale.<br />

Solo per fare qualche esempio, nel corso della sua carriera il<br />

Mattioli ha denunciato varie illegittimità <strong>com</strong>messe negli uffici in<br />

cui ha prestato servizio; ha sollevato il velo sulla illegittima<br />

prassi dell’Arma dei carabinieri <strong>di</strong> schedare (anche con riferimento ai<br />

dati c.d. sensibili) 90 milioni tra persone fisiche e giuri<strong>di</strong>che; ha<br />

indotto l’allora Ministro dell’Interno Scajola alla pubblica<br />

ammissione <strong>di</strong> aver dato il preventivo or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sparare durante il G8<br />

a Genova; ha denunciato gli abusi generalizzati dei reparti<br />

territoriali dove alcuni colleghi (poi arrestati), allo scopo <strong>di</strong><br />

ottenere il <strong>com</strong>piacimento dei propri <strong>com</strong>andanti, operavano arresti<br />

illegali, talvolta nascondendo droga in oggetti <strong>di</strong> proprietà dei<br />

fermati.<br />

Per tutta risposta, l’amministrazione ha inflitto al ricorrente (che<br />

ne era andato esente per i primi 17 anni <strong>di</strong> carriera) ben 13 sanzioni<br />

<strong>di</strong>sciplinari, delle quali 9 <strong>di</strong> consegna <strong>di</strong> rigore, per <strong>com</strong>plessivi 12<br />

giorni <strong>di</strong> consegna e 74 giorni <strong>di</strong> consegna <strong>di</strong> rigore.<br />

Si sottolinea che ben 7 delle 9 consegne <strong>di</strong> rigore sono state<br />

riportate per avere il Mattioli fatto pubblicare propri interventi<br />

sulla stampa nazionale. Ciò, in virtù <strong>di</strong> una errata interpretazione<br />

dell’art. 9 della legge n. 382/1978 che ben consente ai militari <strong>di</strong><br />

pubblicare liberamente loro scritti, <strong>di</strong> tenere pubbliche conferenze e,<br />

<strong>com</strong>unque, <strong>di</strong> manifestare pubblicamente il proprio pensiero senza<br />

necessità <strong>di</strong> autorizzazione, «salvo che si tratti <strong>di</strong> argomenti a<br />

carattere riservato <strong>di</strong> interesse militare o <strong>di</strong> servizio».<br />

Sempre a seguito delle denunce fatte, il Mattioli è stato<br />

reiteratamente deferito all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria (anche solo per aver<br />

consumato un caffè in servizio), ma i relativi proce<strong>di</strong>menti sono stati<br />

tutti archiviati.<br />

Infine, egli è stato più volte trasferito con motivazioni poco chiare<br />

e generiche quali quelle della pretesa in<strong>com</strong>patibilità ambientale.<br />

Dal quadro <strong>di</strong> insieme ora delineato si trae un reiterato esercizio<br />

delle potestà amministrative per fini <strong>di</strong>versi da quelli in<strong>di</strong>cati dal<br />

legislatore.<br />

Risulta, cioè, che la <strong>di</strong>spensa dal servizio per scarso ren<strong>di</strong>mento è<br />

stata piuttosto azionata allo scopo <strong>di</strong> punire il ricorrente e <strong>di</strong><br />

estrometterlo definitivamente dai ranghi dell’Arma.<br />

Ciò ha determinato uno sviamento della funzione tipica del<br />

proce<strong>di</strong>mento e, pertanto, la sua illegittimità per eccesso <strong>di</strong> potere.<br />

V. Violazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione - Eccesso<br />

<strong>di</strong> potere con contrarietà con precedenti atti dell’amministrazione.<br />

L’Appuntato scelto Mattioli è stato sottoposto al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

destituzione o<strong>di</strong>ernamente impugnato senza potersi fare assistere da un<br />

proprio <strong>di</strong>fensore e tale circostanza ha inciso negativamente sul suo<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa proce<strong>di</strong>mentale.<br />

Effettivamente, nella legge 31 luglio 1954, n. 599 (applicabile anche<br />

ai volontari <strong>di</strong> truppa in servizio permanente giusta l’art. 30, <strong>com</strong>ma<br />

2, D.Lgs. n. 196/1995), si riscontra una ingiustificata <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong><br />

trattamento tra il militare che cessa dal servizio per «scarso<br />

ren<strong>di</strong>mento» ex art. art. 26, <strong>com</strong>ma I, lett. c) e quello che cessa per<br />

«per<strong>di</strong>ta del grado» ex art. art. 26, <strong>com</strong>ma I, lett. g).<br />

La per<strong>di</strong>ta del grado per rimozione, infatti, è stabilita a seguito <strong>di</strong><br />

un proce<strong>di</strong>mento molto più garantito rispetto al primo pur<br />

determinando, <strong>di</strong> fatto, lo stesso effetto cioè la cessazione dal<br />

servizio permanente.<br />

In particolare, per quanto è qui in <strong>di</strong>scussione, l’art. 73 della legge<br />

n. 599/1954 prevede che l’interessato «può farsi assistere da un<br />

ufficiale <strong>di</strong>fensore, da lui scelto o designato dal presidente della

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!