You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dall’Appuntato Mattioli ed i rapporti a tal fine tenuti con la stampa<br />
nazionale.<br />
Solo per fare qualche esempio, nel corso della sua carriera il<br />
Mattioli ha denunciato varie illegittimità <strong>com</strong>messe negli uffici in<br />
cui ha prestato servizio; ha sollevato il velo sulla illegittima<br />
prassi dell’Arma dei carabinieri <strong>di</strong> schedare (anche con riferimento ai<br />
dati c.d. sensibili) 90 milioni tra persone fisiche e giuri<strong>di</strong>che; ha<br />
indotto l’allora Ministro dell’Interno Scajola alla pubblica<br />
ammissione <strong>di</strong> aver dato il preventivo or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sparare durante il G8<br />
a Genova; ha denunciato gli abusi generalizzati dei reparti<br />
territoriali dove alcuni colleghi (poi arrestati), allo scopo <strong>di</strong><br />
ottenere il <strong>com</strong>piacimento dei propri <strong>com</strong>andanti, operavano arresti<br />
illegali, talvolta nascondendo droga in oggetti <strong>di</strong> proprietà dei<br />
fermati.<br />
Per tutta risposta, l’amministrazione ha inflitto al ricorrente (che<br />
ne era andato esente per i primi 17 anni <strong>di</strong> carriera) ben 13 sanzioni<br />
<strong>di</strong>sciplinari, delle quali 9 <strong>di</strong> consegna <strong>di</strong> rigore, per <strong>com</strong>plessivi 12<br />
giorni <strong>di</strong> consegna e 74 giorni <strong>di</strong> consegna <strong>di</strong> rigore.<br />
Si sottolinea che ben 7 delle 9 consegne <strong>di</strong> rigore sono state<br />
riportate per avere il Mattioli fatto pubblicare propri interventi<br />
sulla stampa nazionale. Ciò, in virtù <strong>di</strong> una errata interpretazione<br />
dell’art. 9 della legge n. 382/1978 che ben consente ai militari <strong>di</strong><br />
pubblicare liberamente loro scritti, <strong>di</strong> tenere pubbliche conferenze e,<br />
<strong>com</strong>unque, <strong>di</strong> manifestare pubblicamente il proprio pensiero senza<br />
necessità <strong>di</strong> autorizzazione, «salvo che si tratti <strong>di</strong> argomenti a<br />
carattere riservato <strong>di</strong> interesse militare o <strong>di</strong> servizio».<br />
Sempre a seguito delle denunce fatte, il Mattioli è stato<br />
reiteratamente deferito all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria (anche solo per aver<br />
consumato un caffè in servizio), ma i relativi proce<strong>di</strong>menti sono stati<br />
tutti archiviati.<br />
Infine, egli è stato più volte trasferito con motivazioni poco chiare<br />
e generiche quali quelle della pretesa in<strong>com</strong>patibilità ambientale.<br />
Dal quadro <strong>di</strong> insieme ora delineato si trae un reiterato esercizio<br />
delle potestà amministrative per fini <strong>di</strong>versi da quelli in<strong>di</strong>cati dal<br />
legislatore.<br />
Risulta, cioè, che la <strong>di</strong>spensa dal servizio per scarso ren<strong>di</strong>mento è<br />
stata piuttosto azionata allo scopo <strong>di</strong> punire il ricorrente e <strong>di</strong><br />
estrometterlo definitivamente dai ranghi dell’Arma.<br />
Ciò ha determinato uno sviamento della funzione tipica del<br />
proce<strong>di</strong>mento e, pertanto, la sua illegittimità per eccesso <strong>di</strong> potere.<br />
V. Violazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione - Eccesso<br />
<strong>di</strong> potere con contrarietà con precedenti atti dell’amministrazione.<br />
L’Appuntato scelto Mattioli è stato sottoposto al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
destituzione o<strong>di</strong>ernamente impugnato senza potersi fare assistere da un<br />
proprio <strong>di</strong>fensore e tale circostanza ha inciso negativamente sul suo<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa proce<strong>di</strong>mentale.<br />
Effettivamente, nella legge 31 luglio 1954, n. 599 (applicabile anche<br />
ai volontari <strong>di</strong> truppa in servizio permanente giusta l’art. 30, <strong>com</strong>ma<br />
2, D.Lgs. n. 196/1995), si riscontra una ingiustificata <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong><br />
trattamento tra il militare che cessa dal servizio per «scarso<br />
ren<strong>di</strong>mento» ex art. art. 26, <strong>com</strong>ma I, lett. c) e quello che cessa per<br />
«per<strong>di</strong>ta del grado» ex art. art. 26, <strong>com</strong>ma I, lett. g).<br />
La per<strong>di</strong>ta del grado per rimozione, infatti, è stabilita a seguito <strong>di</strong><br />
un proce<strong>di</strong>mento molto più garantito rispetto al primo pur<br />
determinando, <strong>di</strong> fatto, lo stesso effetto cioè la cessazione dal<br />
servizio permanente.<br />
In particolare, per quanto è qui in <strong>di</strong>scussione, l’art. 73 della legge<br />
n. 599/1954 prevede che l’interessato «può farsi assistere da un<br />
ufficiale <strong>di</strong>fensore, da lui scelto o designato dal presidente della