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Invero, in sede <strong>di</strong> <strong>com</strong>unicazione <strong>di</strong> avvio del proce<strong>di</strong>mento,<br />
l’amministrazione aveva avvertito il ricorrente della sua facoltà <strong>di</strong><br />
presentare memorie scritte e documenti e <strong>di</strong> essere sentito<br />
personalmente dalla COVA. Il Mattioli, pertanto, aveva presentato due<br />
memorie scritte [docc. 38 e 39] e aveva chiesto l’au<strong>di</strong>zione da parte<br />
della Commissione.<br />
Detto organo, però, ha infine vanificato entrambi gli strumenti <strong>di</strong><br />
partecipazione esperiti dall’interessato, limitandosi a <strong>di</strong>chiarare nel<br />
verbale che «ogni membro della Commissione, espressamente<br />
interpellato, ha ritenuto <strong>di</strong> non esprimere osservazioni sulle<br />
considerazioni avanzate dal graduato ... poiché non innovative<br />
rispetto a quanto già presente in atti o noto alla Commissione».<br />
Ora, è evidente che, ai sensi della normativa richiamata ed in<br />
particolare dell’art. 10 della legge n. 241/1990, l’amministrazione<br />
non ha la facoltà, ma l’«obbligo <strong>di</strong> valutare» le memorie presentate e<br />
le osservazioni espresse dal soggetto interessato al proce<strong>di</strong>mento. E’,<br />
pertanto, illegittimo (ed arbitrario) che i <strong>com</strong>ponenti della COVA<br />
abbiano «ritenuto <strong>di</strong> non esprimere osservazioni sulle considerazioni<br />
avanzate dal graduato».<br />
L’asserita “non innovatività” delle <strong>di</strong>fese del ricorrente «rispetto a<br />
quanto già presente in atti o noto alla Commissione», poi, non<br />
costituisce un legittimo motivo <strong>di</strong> astensione dalla valutazione<br />
richiesta. Anche in considerazione della indeterminatezza del<br />
parametro <strong>di</strong> ciò che è «già ... noto alla Commissione» o no.<br />
Le «risultanze dell’istruttoria» richiamate dell’art. 3 della legge n.<br />
241/1990 senz’altro ri<strong>com</strong>prendono le <strong>di</strong>fese esposte dal ricorrente in<br />
sede <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione personale, ma nel caso <strong>di</strong> specie queste sono rimaste<br />
estranee alla valutazione <strong>com</strong>piuta dall’organo consultivo. O, almeno,<br />
dell’eventuale loro valutazione non si è dato conto nella motivazione<br />
degli atti emanati.<br />
Manca, infatti, ogni in<strong>di</strong>cazione delle ragioni per le quali sia stato<br />
<strong>di</strong>satteso quanto rappresentato dall’Appuntato Mattioli a sua <strong>di</strong>scolpa,<br />
pur avendo l'Amministrazione l'obbligo <strong>di</strong> valutarle e <strong>di</strong> motivare le<br />
ragioni del <strong>di</strong>ssenso.<br />
Allo stesso modo, il provve<strong>di</strong>mento finale non motiva sulle ragioni per<br />
cui sono state <strong>di</strong>sattese le deduzioni <strong>di</strong>fensive dell’interessato,<br />
limitandosi a <strong>di</strong>chiarare <strong>di</strong> averne «preso atto» [doc. 1].<br />
L’esame delle due memorie scritte presentate dal ricorrente [docc. 38<br />
e 39] rivela la sicura pertinenza delle valutazioni e delle<br />
considerazioni ivi espresse con l’oggetto del proce<strong>di</strong>mento. Ciò<br />
nonostante, in relazione ad esse, l’amministrazione ha inadempiuto il<br />
relativo obbligo <strong>di</strong> valutazione o, <strong>com</strong>unque, <strong>di</strong> motivazione,<br />
limitandosi, <strong>com</strong>e detto, ad una presa d’atto.<br />
Per il Consiglio <strong>di</strong> Stato, sez. VI, 15-07-1998, n. 1074, è<br />
illegittimo, per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione, il provve<strong>di</strong>mento che non<br />
rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede<br />
proce<strong>di</strong>mentale ai sensi dell'art. 10, lett. b), l. 7 agosto 1990 n.<br />
241 (nelle stesso senso: C. Stato, sez. IV, 22-02-2001, n. 995).<br />
Singolarmente, il parere espresso dalla COVA fa esplicito riferimento<br />
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 5.4.1995 che ha<br />
<strong>di</strong>chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge n.<br />
599/1954, nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto<br />
per la <strong>di</strong>spensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare,<br />
ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità <strong>di</strong> essere<br />
sentito personalmente.<br />
Tali facoltà, nel caso <strong>di</strong> specie, sono infine risultate inutiliter<br />
datae dal momento che, pur essendo stato consentito al ricorrente <strong>di</strong><br />
intervenire nel proce<strong>di</strong>mento, l’amministrazione ha poi <strong>com</strong>pletamente<br />
ignorato le <strong>di</strong>fese da questi svolte.<br />
Codesto Ecc.mo Tribunale, Sez. III, con la sentenza n. 824 del