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Segreti di Stati - Ladysilvia.com

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III. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso <strong>di</strong><br />

potere per travisamento dei fatti, per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> istruttoria <strong>di</strong><br />

motivazione e per <strong>di</strong>scostamento da precedenti determinazioni della<br />

medesima amministrazione - Violazione del principio generale del ne<br />

bis in idem.<br />

Come già sottolineato, la prima proposta <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensa dal servizio del<br />

ricorrente era stata respinta con determinazione del Vice Comandante<br />

generale dell’Arma, «in considerazione delle valutazioni riportate -<br />

dal Mattioli - in epoca antecedente all’anno 1996» [doc. 28].<br />

In tale occasione, l’Autorità gerarchica aveva espresso un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

prevalenza dei meriti conseguiti dal ricorrente nei primi 17 anni <strong>di</strong><br />

carriera rispetto ai demeriti accertati nei 6 anni successivi.<br />

Con lo stesso provve<strong>di</strong>mento, i <strong>di</strong>retti superiori erano stati invitati<br />

a seguire attentamente il <strong>com</strong>portamento del graduato «quantomeno sino<br />

alla prossima valutazione caratteristica», per verificare la sua<br />

<strong>com</strong>pleta riqualificazione ovvero, «sussistendone i presupposti», per<br />

avviare un’ulteriore proposta destitutiva.<br />

Il Comandante <strong>di</strong> <strong>com</strong>pagnia del ricorrente, però, non attenendosi alle<br />

istruzioni del Vice Comandante generale, ha avviato la nuova proposta<br />

<strong>di</strong> destituzione senza attendere né la successiva valutazione<br />

caratteristica del graduato, né il ripetersi dei presupposti previsti<br />

dalla legge per la <strong>di</strong>spensa dal servizio permanente.<br />

In effetti, al momento del rigetto della prima proposta destitutiva,<br />

si era già al 13 marzo 2001 ed il periodo <strong>di</strong> valutazione in<br />

svolgimento era già giunto al sesto mese. Era evidente, allora, che il<br />

Vice Comandante generale, nel rinviare «quantomeno ... alla prossima<br />

valutazione caratteristica», avesse inteso riferirsi al periodo <strong>di</strong><br />

valutazione successivo e non a quello già in avanzato svolgimento.<br />

Invece, dopo soli quattro mesi, alla chiusura non del successivo, ma<br />

del medesimo periodo <strong>di</strong> valutazione, il Comandante <strong>di</strong> Compagnia del<br />

ricorrente ha ritenuto sussistere nuovamente i presupposti per<br />

chiedere la destituzione del ricorrente ed ha avviato il relativo<br />

proce<strong>di</strong>mento.<br />

Tale determinazione si pone chiaramente in contrasto con quanto<br />

<strong>di</strong>sposto dal Vice Comandante generale dell’Arma con la determinazione<br />

del 13 marzo 2001 [doc. 28].<br />

Essa contrasta, altresì, con la già richiamata <strong>di</strong>rettiva del Ministero<br />

della <strong>di</strong>fesa, Direzione generale per il personale militare, prot. n.<br />

DGPM/II/30001/C42 del 22.5.2000 [doc. 42], che <strong>di</strong>sciplina il<br />

proce<strong>di</strong>mento in esame.<br />

Il punto 13 <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>rettiva <strong>di</strong>spone che, successivamente<br />

all’ammonimento scritto in or<strong>di</strong>ne alle conseguenze derivanti dal<br />

mancato ravve<strong>di</strong>mento, il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> destituzione possa essere<br />

attivato solo qualora il medesimo militare «riporti successivamente la<br />

qualifica <strong>di</strong> “insufficiente”, riferita ad un periodo <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong><br />

almeno un anno».<br />

Ciò significa che la messa in prova del militare invitato a mutare<br />

condotta non può essere inferiore ad un anno.<br />

Parimenti, la circolare del Comando Generale dell’Arma n. 18999-20/D-<br />

29 del 10 novembre 1990, impone che la proposta debba riferirsi ad «un<br />

periodo ragionevolmente lungo (uno o due anni)» [doc. 43].<br />

Questa è la ragione per cui il Vice Comandante Generale, nel rigettare<br />

la prima proposta destitutiva, aveva rinviato ogni ulteriore<br />

determinazione «quantomeno sino alla prossima valutazione<br />

caratteristica». Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’art. 4,<br />

D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431, i documenti caratteristici debbono<br />

essere <strong>com</strong>pilati al <strong>com</strong>pimento del periodo massimo <strong>di</strong> 12 mesi <strong>di</strong><br />

servizio non documentato.<br />

Il <strong>com</strong>andante <strong>di</strong> Compagnia del Mattioli, invece, ha ritenuto bastevole

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