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della <strong>di</strong>fesa e con il Comandante generale dell'Arma, ma gli viene<br />
concesso solo un colloquio con il <strong>com</strong>andante della Regione carabinieri<br />
Toscana.<br />
Il rapporto informativo n. 29 relativo al periodo 13.9.1997 -<br />
11.2.1998 esprime un giu<strong>di</strong>zio sul graduato equivalente ad<br />
"insufficiente", ma è successivamente corretto dall'amministrazione a<br />
seguito <strong>di</strong> ricorso gerarchico vittoriosamente esperito dall'appuntato<br />
[doc. 22].<br />
Si consideri che il documento caratteristico in esame, nel qualificare<br />
«deludente e del tutto insod<strong>di</strong>sfacente» il ren<strong>di</strong>mento offerto, rileva<br />
perfino che il Mattioli è «insicuro ed impacciato anche nel maneggio<br />
delle armi e nell'attività addestrativa con le stesse». Tale<br />
affermazione, ponendosi in assoluta contrad<strong>di</strong>zione con le «attitu<strong>di</strong>ni<br />
particolari per il tiro» già riscontrate in passato [ve<strong>di</strong> doc. 5], fa<br />
dubitare della serenità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio del <strong>com</strong>pilatore.<br />
Il 10 novembre 1997, il ricorrente subisce la sanzione del<br />
"rimprovero" per aver omesso <strong>di</strong> «informare il proprio <strong>com</strong>ando <strong>di</strong><br />
evento in cui era stato coinvolto, per il quale sporgeva denuncia<br />
presso altro organo <strong>di</strong> polizia».<br />
In realtà, il Mattioli, <strong>di</strong> passaggio all’Università degli Stu<strong>di</strong> “La<br />
Sapienza <strong>di</strong> Roma”, aveva notato che alcuni laurean<strong>di</strong> lasciavano somme<br />
<strong>di</strong> danaro agli uscieri prima <strong>di</strong> entrare nella sala delle lauree per<br />
<strong>di</strong>scutere la tesi e ne aveva informato la Centrale Operativa dei<br />
Carabinieri chiedendone l’intervento. Ricevuto un <strong>di</strong>niego, aveva<br />
allora denunciato il fatto al Commissariato <strong>di</strong> polizia più vicino, ben<br />
consapevole che il predetto organo <strong>di</strong> polizia avrebbe informato i<br />
propri superiori e ritenendo, per questo, <strong>di</strong> attendere un<br />
<strong>com</strong>piacimento da questi ultimi.<br />
Contro la sanzione invece scaturitane, il Mattioli propone ricorso<br />
straor<strong>di</strong>nario che ha però esito negativo.<br />
Nel medesimo periodo, un quoti<strong>di</strong>ano nazionale pubblica una lettera del<br />
Mattioli in cui questi esprime proprie considerazioni sui gravosi<br />
turni <strong>di</strong> servizio quoti<strong>di</strong>anamente affrontati dai carabinieri.<br />
A seguito <strong>di</strong> ciò, gli sono irrogati 5 giorni <strong>di</strong> consegna <strong>di</strong> rigore con<br />
l'accusa <strong>di</strong> aver espresso «giu<strong>di</strong>zi gravemente lesivi al prestigio e<br />
alla reputazione <strong>di</strong> altri militari, considerati <strong>com</strong>e categoria».<br />
Nello stesso periodo viene sanzionato dal Comando Carabinieri Regione<br />
Toscana con la consegna <strong>di</strong> rigore per aver fatto apparire<br />
(nell’ottobre 1996) sul giornale “La Stampa” alcune critiche al<br />
personaggio televisivo del “maresciallo Rocca”.<br />
Per il medesimo fatto, il ricorrente è altresì denunciato dai<br />
superiori sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale <strong>di</strong><br />
Torino che a quella presso la Pretura della medesima città. Le due<br />
Procure, nel concordare che trattavasi <strong>di</strong> libera manifestazione del<br />
pensiero, chiedono l’archiviazione dei entrambi i proce<strong>di</strong>menti. Di<br />
conseguenza, la sanzione <strong>di</strong>sciplinare frattanto irrogata è annullata a<br />
seguito <strong>di</strong> ricorso gerarchico vittoriosamente esperito dal Ricorrente.<br />
Il militare viene trasferito alla Stazione <strong>di</strong> San Giovanni Valdarno<br />
(AR) con l'incarico <strong>di</strong> autista e <strong>di</strong> addetto al Nucleo Comando della<br />
Compagnia.<br />
Nel gennaio 1998, l'appuntato Mattioli invia, per via gerarchica, una<br />
nota al Comandante generale ove denuncia la violazione della legge 31<br />
<strong>di</strong>cembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e <strong>di</strong> altri soggetti<br />
rispetto al trattamento dei dati personali) da parte dell’Arma [doc.<br />
24].<br />
Più precisamente, rappresenta alla scala gerarchica l'illegittimità<br />
della prassi dell'Arma dei carabinieri <strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere le c.d. pratiche<br />
permanenti (rectius: schedature) delle persone fisiche e giuri<strong>di</strong>che<br />
anche con riferimento ai «dati sensibili» <strong>di</strong> cui all'art. 22 della