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28].<br />
Il Comandante <strong>di</strong> Compagnia del ricorrente, invece, nel giustificare la<br />
richiesta <strong>di</strong> destituzione, ha nuovamente fatto riferimento alle<br />
vicende occorse al ricorrente a partire dall’anno 1996.<br />
Tale considerazione gli era preclusa dalla determinazione del Vice<br />
Comandante Generale che, in data 13 marzo 2001, aveva ritenuto «le<br />
valutazioni riportate antecedentemente all’anno 1996» prevalenti sulle<br />
valutazioni riportate dopo il 1996. La medesima autorità aveva altresì<br />
invitato ad avviare un’ulteriore proposta destitutiva solo al<br />
ripetersi dei presupposti nel periodo successivo all’intimazione.<br />
La determinazione assunta dall’amministrazione, quin<strong>di</strong>, si pone in<br />
contrasto con le precedenti statuizioni del superiore gerarchico ed è<br />
pertanto viziata da eccesso <strong>di</strong> potere.<br />
Essa viola, altresì, il principio del ne bis in idem sostanziale in<br />
quanto i fatti successivi al 1996, ma antecedenti all’ultima<br />
intimazione a mutare condotta, erano stati già valutati ai fini del<br />
rigetto della prima proposta <strong>di</strong> destituzione. Di conseguenza, è<br />
illegittimo il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensa dal servizio per scarso<br />
ren<strong>di</strong>mento o<strong>di</strong>ernamente basato sugli stessi fatti oggetto del<br />
precedente proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cessazione, conclusosi con l’archiviazione.<br />
Arbitrariamente, invece, i medesimi atti del proce<strong>di</strong>mento, nel<br />
ricostruire la carriera del Mattioli, omettono ogni riferimento ai<br />
primi 17 anni <strong>di</strong> servizio prestati dal ricorrente.<br />
Tale omissione, riconducibile già all’atto <strong>di</strong> impulso del<br />
proce<strong>di</strong>mento, risulta non solo ingiustificata, ma altresì gravemente<br />
fuorviante per le autorità successivamente pronunciatesi sulla<br />
proposta destitutiva.<br />
Difatti, sia il verbale della COVA che il provve<strong>di</strong>mento finale non<br />
fanno alcun riferimento ai primi 17 anni <strong>di</strong> carriera - che pure sono<br />
la parte preponderante dei 23 anni <strong>di</strong> servizio <strong>com</strong>plessivamente svolti<br />
dal Mattioli - e che, <strong>com</strong>e è noto, sono stati contrassegnati dalle più<br />
brillanti valutazioni caratteristiche.<br />
In questo modo, l’autorità proponente ha fornito agli altri organi<br />
intervenuti nel proce<strong>di</strong>mento una ricostruzione soltanto parziale del<br />
thema decidendum, tale da trarre <strong>com</strong>unque in errore chi ha una<br />
conoscenza solo cartolare delle vicende occorse al ricorrente.<br />
Al riguardo, C. Stato, Sez. IV, 17-07-1996, n. 873, ha affermato che è<br />
illegittimo per illogicità e contrad<strong>di</strong>ttorietà il provve<strong>di</strong>mento con il<br />
quale l’amministrazione della <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong>spone la cessazione <strong>di</strong> un<br />
militare per scarso ren<strong>di</strong>mento e cattiva condotta, assumendo a<br />
fondamento della decisione adottata il giu<strong>di</strong>zio negativo espresso nei<br />
confronti dello stesso in un determinato arco temporale e trascurando<br />
<strong>com</strong>pletamente il giu<strong>di</strong>zio, <strong>di</strong> segno opposto, reso nei confronti dello<br />
stesso militare nei perio<strong>di</strong> antecedenti o successivi.<br />
Nel caso <strong>di</strong> specie, quin<strong>di</strong>, si ritiene che l’amministrazione avrebbe<br />
dovuto far riferimento solo ai fatti successivi all’ultima intimazione<br />
a mutare condotta. Ma, pur in ipotesi ammettendo il contrario, è del<br />
tutto arbitrario che l’amministrazione abbia trascurato <strong>di</strong> considerare<br />
un arco temporale pari a due terzi del servizio <strong>com</strong>plessivamente<br />
prestato dal ricorrente.<br />
Si rileva, altresì, <strong>com</strong>e nella proposta <strong>di</strong> destituzione e nella<br />
documentazione ad essa allegata sia stato omesso ogni riferimento al<br />
giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> “buono” riportato dal ricorrente in esito alla<br />
frequentazione del 2° corso <strong>di</strong> aggiornamento per appuntati [doc. 22].<br />
Parimenti, il punto i) del verbale della COVA, a pag. 5, pur<br />
menzionando l’avvenuta partecipazione del militare al corso <strong>di</strong><br />
aggiornamento, ha omesso <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care il giu<strong>di</strong>zio ivi riportato.<br />
L’omissione si rivela particolarmente fuorviante per le autorità<br />
successivamente intervenute nel proce<strong>di</strong>mento in considerazione del