Verso una maggiore integrazione dell'agricoltura nella ...
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Tematica della ricerca<br />
Le prime indicazioni relative alle aree non urbane si trovano <strong>nella</strong> “Legge Ponte”<br />
del 1967 35 , che introduce la possibilità di edificare anche in zona agricola a<br />
seguito della richiesta al sindaco del rilascio della licenza edilizia, e nel Decreto<br />
interministeriale n.1444/1968, che fissa gli indici di edificabilità e definisce le zone<br />
territoriali omogenee “E”, individuate come “parti del territorio destinate ad<br />
usi agricoli”.<br />
A seguito della promulgazione di questo Decreto, gli strumenti urbanistici com<strong>una</strong>li<br />
sono stati estesi all’intero territorio (urbano ed extraurbano) e la zonizzazione<br />
è diventata lo strumento di programmazione organica e di controllo globale<br />
dell’organizzazione dello spazio (Masini, 1995). Vengono però lasciate alla discrezionalità<br />
dei Comuni le indicazioni sulle modalità di intervento in area agricola<br />
(Carbonara, 2007).<br />
Alla fine degli anni Sessanta comincia a farsi strada un «atteggiamento progettuale<br />
di articolazione zonizzativa, sia pur grossolana, del territorio agricolo e di<br />
considerazione degli aspetti agronomico-produttivi» (Rizzo, 2005: 195). Ne sono<br />
esempi il PRG di Reggio Emilia e la variante del PRG di Bologna, progettati da<br />
Giuseppe Campos Venuti rispettivamente nel 1967 e nel 1969, e il PRG di Ravenna,<br />
elaborato da Marcello Vittorini nel 1973.<br />
Lo studio delle interrelazioni tra agricoltura e pianificazione territoriale, in Italia,<br />
è diventato argomento di ricerca e dibattito soprattutto a partire dagli anni Settanta,<br />
quando si è provveduto al riordino delle funzioni amministrative con la redistribuzione<br />
fra livello statale e livello regionale delle materie indicate dalla Costituzione,<br />
fra cui erano comprese “Urbanistica” e “Agricoltura e Foreste” 36 . La<br />
Commissione incaricata di formulare proposte operative sul completamento<br />
dell’ordinamento regionale (denominata “Commissione Giannini” 37 , dal nome del<br />
suo presidente), per meglio motivare il trasferimento alle Regioni delle funzioni in<br />
materia di agricoltura, ha introdotto la distinzione tra “agricoltura produzione” e<br />
“agricoltura protezione”, separando ciò che riguarda il mercato e gli aspetti produttivi<br />
e strutturali da tutte le altre funzioni 38 , attribuendo allo Stato il compito di<br />
fissare i principi di carattere generale, oltre agli interventi sul mercato di dimensione<br />
ultra regionale (Commissione Giannini, 1976).<br />
35 L.n. 765/1967 “Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”.<br />
36 In queste materie il trasferimento è avvenuto con DPR n. 8/1972 (“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle<br />
funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e<br />
dei relativi personali ed uffici”) e con DPR n. 11/1972 (“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative<br />
statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed<br />
uffici”).<br />
37 La “Commissione Giannini” venne istituita dal Governo nel 1975 con il compito di riesaminare la distribuzione delle<br />
funzioni della pubblica amministrazione, statale e regionale, sulla base di un organico disegno, che implicava un nuovo<br />
principio di organizzazione del complesso dei pubblici poteri. Le proposte della Commissione, consegnate nel 1976, non<br />
furono però compiutamente accolte dal Governo <strong>nella</strong> normativa emanata l’anno successivo, come amaramente annotava lo<br />
stesso Giannini in un suo scritto (Giannini, 1979: 14).<br />
38 Le altre funzioni a cui si riferisce la Commissione Giannini sono: difesa del suolo, protezione della natura, salvaguardia<br />
della biodiversità, cura del paesaggio, recupero del patrimonio rurale.<br />
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