Verso una maggiore integrazione dell'agricoltura nella ...
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Tematica della ricerca<br />
zonizzazione delle aree agricole a scala com<strong>una</strong>le basata su: capacità di<br />
uso del suolo considerando alcuni parametri pedo-agronomici (Rasio, Vianello,<br />
1990); classificazione delle aziende sulla base di indicatori di tipo produttivo e<br />
socio-economico attraverso <strong>una</strong> rilevazione diretta (Franceschetti, 1990); classificazione<br />
dei suoli e dei tessuti sulla base di indicatori che valutano le interrelazioni<br />
relazionali fra i caratteri territoriali (Properzi, 1999); classificazione di ambiti omogenei<br />
interni al territorio com<strong>una</strong>le sulla base della fotointerpretazione (Tassinari,<br />
2008).<br />
Come si può anche notare dall’elenco fatto le proposte operative, che si basano<br />
e prendono spunto dal dibattito in corso hanno interessato, dopo il 1990, anche i<br />
livelli di pianificazione provinciale e regionale. Questo è avvenuto a seguito del<br />
riordino delle autonomie locali (L n. 142/1990 “Ordinamento delle autonomie locali”)<br />
che ha introdotto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art.<br />
15, comma 2), quale livello intermedio fra i piani regolatori com<strong>una</strong>li e il piano<br />
urbanistico regionale.<br />
Anche in ambito normativo vengono fatti passi in avanti nell’<strong>integrazione</strong><br />
dell’agricoltura e <strong>nella</strong> considerazione degli spazi agricoli. Infatti considerando<br />
alcune leggi regionali relative al “governo del territorio”, rispetto a quelle promulgate<br />
negli anni Settanta a cui si è fatto prima riferimento, emergono nuovi elementi.<br />
Intanto viene posto un limite alla discrezionalità pianificatoria com<strong>una</strong>le attraverso<br />
l’introduzione di alcuni criteri e parametri, contenuti nel PTCP e nel PUT,<br />
per la definizione delle aree di particolare interesse agricolo (LR Toscana n.<br />
1/2005) o delle «aree di effettiva produzione agricola classificate quali ambiti di<br />
conservazione o di riqualificazione» (LR Liguria n. 36/1997, art. 35). Vengono<br />
anche limitati gli interventi edilizi in aree agricole ammessi previo accertamento<br />
«dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola» con atto di impegno<br />
al suo mantenimento (LR Lombardia n. 12/2005, art. 60), oppure vincolati<br />
alla presentazione di un piano aziendale che ne giustifichi l’utilità e al possesso di<br />
<strong>una</strong> “superficie minima di intervento” (LR Veneto n. 11/2004; LR Umbria n.<br />
11/2005; LR Toscana n. 1/2005). Quest’ultimo requisito fa riferimento al “compendio<br />
unico” 41 , introdotto con l’articolo 7 del D.Lgs n. 99/2004 (“Disposizioni in<br />
materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa<br />
in agricoltura […]”), che in realtà abroga l’articolo 846 del codice civile 42 , che<br />
prevedeva il rispetto della “minima unità colturale” 43 . Inspiegabilmente ignorato,<br />
41 La definizione di “compendio unico” è contenuta nell’art. 7 relativo alla “Conservazione dell’integrità fondiaria”: “ove<br />
non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento<br />
del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno<br />
agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999 e successive modificazioni”.<br />
42 Il Codice civile è stato approvato con Regio Decreto 16 marzo del 1942, n. 262.<br />
43 “S’intende per minima unità culturale l’estensione di terreno appoderato sufficiente per il lavoro di <strong>una</strong> famiglia agricola<br />
e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare <strong>una</strong> conveniente coltivazione secondo le regole della buona<br />
tecnica agraria” (art. 846. Divieto di frazionamento delle minime unità colturali)<br />
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