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Il destinatario dell'informazione sanitaria - Trentino Salute

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Comunicazione e “silenzio terapeutico”102comunicando la diagnosi contro lavolontà del paziente, viola il suodiritto di non sapere.Fattispecie ulterioriRichiesta di non informare il malatoformulata da un parente del malatoo da un terzo.La prassi di assecondare richieste dicongiunti relative al desiderio di noncomunicare la diagnosi al malatonon ha alcuna rilevanza giuridica edi conseguenza nessun effetto scriminantenei confronti del medico;tale richiesta non trova riscontroin alcuna disposizione di legge econtrasta inoltre con il diritto adautodeterminarsi, diritto personalissimoe non delegabile (salvo inipotesi di minori o persone affetteda malattia mentale).Se il trattamento risulta esserenecessario e urgente, in assenzadi consenso del paziente, come giàaffermato poco sopra, il fondamentogiuridico dell’azione medica è lostato di necessità e non la volontàdei congiunti di procedere senzainformazione.Richiesta di non sapere accompagnatadall’individuazione di una diversapersona delegata a sapere, così comeprevisto dal Codice di DeontologiaMedica art. 33 e dal Comitato Nazionaleper la Bioetica.<strong>Il</strong> Codice di Deontologia Medicaprevede all’art. 33 “la documentatavolontà della persona assistita dinon essere informata o di delegaread altro soggetto l’informazione deveessere rispettata”.Seppur il codice deontologiconon è del tutto chiaro, certo è chel’affermazione “delegare l’informazione”non comprende altresìla delega della manifestazione delconsenso.La norma deve essere quindi lettanel senso che l’informazione può esseredelegata ad altro soggetto, mail consenso al trattamento rimanecomunque in capo al paziente chedecide di non sapere.Interesse del paziente a manteneresegreta una malattia potenzialmenterischiosa per soggetti terzi.Quid juris nell’ipotesi di un pazienteche abbia interesse a manteneresegreta una diagnosi in presenzadi rischio di danni ad altri soggetti(partner che ignora l’infezioneHIV della persona con la quale harapporti sessuali)? <strong>Il</strong> medico può oaddirittura deve infrangere il segretoprofessionale, informando il terzoche si trova in una situazione dipotenziale pericolo?La legge 135/1990 all’art. 5 (accertamentodell’infezione) tutela rigorosamenteil diritto di riservatezzadel malato di HIV o AIDS, obbligandoi sanitari al segreto professionalee indicando il malato come unicosoggetto legittimato a ricevere gliaccertamenti diagnostici.Secondo la dottrina 8 si è difronte a un classico caso di bilanciamentodi interessi diversi, nelquale il diritto alla riservatezzadel malato cede di fronte al dirittoalla salute del soggetto sano.Lo stesso codice di deontologiamedica all’art. 12 consente al medicoil trattamento dei dati personalidel paziente in assenza di consensodi quest’ultimo quando vi sia la ne-Provincia Automa di Trento - Punto Omega n. 24

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