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Il destinatario dell'informazione sanitaria - Trentino Salute

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<strong>Il</strong> ruolo delle persone vicine almalato, parenti e amici, è fondamentalenel tentativo di superare ilrifiuto dell’informazione. Anche inquesto caso vi sono delle precise limitazionidettate dai codici di deontologia,esse riguardano il segretoprofessionale e la comunicazionea terzi: l’articolo 34 prescrive chetale comunicazione “presuppone ilconsenso esplicitamente espresso dalpaziente, fatto salvo quanto previstoall’art. 10 e all’art. 12, allorché sia ingrave pericolo la salute o la vita delsoggetto stesso o di altri”.Tuttavia è esperienza di tutti igiorni la richiesta, spesso perentoria,dei parenti di non informare illoro familiare di diagnosi a prognosiinfausta, con la pretesa di essereconsiderati gli unici detentori deldiritto di essere informati e diproporsi come eventuale tramitee filtro delle notizie da far arrivareal diretto interessato. In realtà èquesta la vera questione da porrein discussione, infatti gli operatorisanitari aderiscono quasi consollievo alla richiesta dei parenti,in questo modo si evita il difficilemomento della comunicazione alpaziente di diagnosi a prognosiinfausta, senza porsi alcune fondamentaliquestioni. Ad esempio, peril medico è molto difficile, e spessoimpossibile, rendersi conto di qualisiano i reali rapporti e interessiall’interno delle famiglie; inoltrenon ci si chiede quale potrà esserel’influenza dei famigliari e delle loroconvinzioni personali sulle sceltesuccessive del medico; quasi maisi chiede all’interessato di deciderese l’informazione va data ai parentie a chi fra questi in particolare. Èquindi necessario che l’operatoresanitario non si limiti ad accettarela richiesta dei parenti, ma esplorisempre la reale posizione del malatoriguardo alla delega, individuandoinsieme a lui un referente preciso epossibilmente unico.Una situazione diametralmenteopposta, ma ricca di spunti eticodeontologicie medico-legali è quellache si verifica quanto il malatochiede che la sua situazione clinicanon venga comunicata a terzi.Questa condizione è prevista e bencodificata dalla legge (art. 326-622c.p.) e dalla deontologia (art. 10e 34 Codice deontologia medica e4.6 del Codice dell’infermiere) chericonoscono la titolarità del dirittoall’informazione al solo interessato.Ma il conflitto si manifesta quandola malattia può rappresentare unrischio reale per la salute di terzi(l’esempio più attuale è l’infezioneda HIV). In questo particolare casola normativa (legge 135/90 sull’infezioneda HIV) e la deontologiapossono entrare in conflitto conil diritto alla tutela della salute dialtre persone.<strong>Il</strong> quesito che pongo è: quantopuò il curante sostituirsi al malatonella comunicazione a persone terzeche si possono considerare a rischioper il tipo di relazioni che intrattengonocon il portatore di patologiecontagiose? Nonostante la casisticadi soggetti che hanno consapevolmentecontagiato altre persone siastata più volte affrontata nei tribunali,anche in Italia, e siano state95Provincia Automa di Trento - Punto Omega n. 24

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