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Il destinatario dell'informazione sanitaria - Trentino Salute

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<strong>Il</strong> “diritto”di “non sapere”Elena Ioriatti<strong>Il</strong> fondamento normativo al dirittodi non sapere, inteso come interessegiuridicamente rilevante del pazientea ignorare la propria condizione personalein assoluto.Introduzione al problemaContestualmente al diritto del pazientedi conoscere la diagnosi ela prognosi relative a proprio statodi salute, il problema dell’esistenzanel nostro ordinamento giuridicodel diritto del paziente di “nonsapere”, va collocato nell’ambitodei mutati rapporti tra medicopaziente.Nella cultura medica tradizionaleil mandato di assistenza medicacomportava un affidamento incondizionatoalla volontà e discrezionalitàdel medico curante. In un’otticadi assunzione paternalisticadelle scelte ritenute migliori per ilmalato, il medico poteva prenderedecisioni per conto e nell’interessedello stesso, prescindendo dallavolontà di quest’ultimo.In Italia, in particolare, tanto latradizione giuridica quanto quellamedico legale si rifacevano a un’anticaposizione della teologia cattolicasecondo la quale l’interventomedico era giustificato dallo statodi necessità nel quale si trovava ilpaziente, il cui corpo poteva essereviolato dalla medicina al fine diristabilire le condizioni precedentila malattia. 1È noto come oggi la libertàdel medico costituisca ancora unaspetto qualificante della relazionedi fiducia che si instaura conil paziente (codice deontologico),ma ci si trovi in un’ottica diversa,maggiormente incentrata sullaresponsabilizzazione e sulla tuteladei diritti individuali del paziente,al quale quindi il medico è tenutoa fornire determinate informazionial fine di consentire a quest’ultimodi sapere, di scegliere e quindi diassumersi anche la responsabilitàdella scelta della terapia, compresoil diritto di rifiutare le cure.Espressione di tale orientamentoè il “consenso informato”. 2Se osservato dal punto di vistadel paziente/malato, il consensoinformato si fonda sul principio diautodeterminazione, affermato consempre maggior forza dalla giurisprudenzae che trova le propriebasi normative negli art. 2 dellaCostituzione, 3 nell’art. 13 che garantiscel’inviolabilità della libertàpersonale e nell’art. 32 secondocomma Cost. secondo cui nessunopuò essere obbligato a subire a untrattamento sanitario al di fuori deicasi previsti dalla legge.<strong>Il</strong> consenso informato, se osservatodal punto di vista del medico,costituisce un obbligo informativoche grava sul medico stesso, la cuiviolazione dà luogo, secondo lagiurisprudenza di legittimità (Cass.2006 n. 5444), a un autonomo illecitocivile, con conseguente obbligoper il sanitario a risarcire i danni.97Provincia Automa di Trento - Punto Omega n. 24

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