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Il destinatario dell'informazione sanitaria - Trentino Salute

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Comunicazione e responsabilità188paziente (o del suo rappresentantelegale), senza che possa avererilevanza un consenso meramentepresunto: risponde quindi del reato dilesioni volontarie (o, in caso di conseguentemorte del paziente, di quellodi omicidio preter-intenzionale) ilchirurgo che, senza che ricorrano ipresupposti dello stato di necessitàdi cui all’art. 54 c.p., cambi il tipo dioperazione e sottoponga il pazientea un intervento più cruento di quelloconsentito e inizialmente intrapreso.”];nel secondo caso (Cassazione,Sezione IV penale, 9 marzo 2001-12luglio 2001, n. 585) si è pervenutia un addebito di responsabilità peromicidio colposo per una scorrettagestione del post-operatorio manon per l’inosservanza della volontàdecisionale della persona [“Nellesituazioni di urgenza terapeutica checoncretizzano lo stato di necessità ol’adempimento di un dovere (ovveroaltre cause di giustificazione anchenon codificate) qualora siano in gioconon solo la vita fisica del pazientema anche la sua integrità fisica maipotrà affermarsi che il medico abbiaintenzionalmente provocato la lesionedella salute del paziente; perché,nelle ipotesi in esame, la condotta èintenzionalmente diretta a tutelarela salute del paziente e non a provocareuna menomazione della suaintegrità fisica o psichica.”]; nelterzo caso, infine, (Cassazione, SezioneI penale, 29 maggio-11 luglio2002, n. 3122) si è giunti alla pienaassoluzione del medico [“<strong>Il</strong> medicoche abbia adempiuto il suo obbligomorale e professionale di mettere ingrado il paziente di compiere la suascelta e abbia anche verificato lalibertà della scelta medesima e desista,in caso di esplicito e libero dissensodel paziente, dall’intervenire,non può essere chiamato a risponderedi nulla, giacchè, di fronte a un comportamentodel paziente nel qualesi manifesta l’esercizio di un vero eproprio diritto, la sua astensione daqualsiasi iniziativa di segno contrariodiviene doverosa, potendo altrimenticonfigurarsi a suo carico persino gliestremi del reato di cui all’art. 610c.p.. <strong>Il</strong> medico è peraltro legittimatoanche in assenza di esplicito assensoa sottoporre il paziente affidato allesue cure al trattamento che ritenganecessario alla salvaguardia dellasalute”].In tale non convincente direzionesi pongono altre pronunce dellaCorte di Cassazione che hanno esaminatoil tema della volontà manifestataanticipatamente dalla persona(Corte di Cassazione, IV sez. penale,18 maggio 2006: “<strong>Il</strong> sanitario nondeve tenere in conto il documento dacui risulti il rifiuto del paziente a pratichetrasfusionali anche se in caso dinecessità e urgenza, e cioè per dueragioni: sia perché ricorre una situazionedi necessità che imporrebbel’esecuzione dell’atto trasfusionale;sia perché comunque il dissenso precedentementeespresso dal pazientenon può vincolare il medico, essendouna manifestazione di volontàsprovvista dell’indispensabile requisitodell’attualità”) con conclusioniassolutamente non coerenti con ladeontologia professionale e conla Convenzione di Oviedo. QuestaConvenzione prevede, infatti (art. 9:Volontà espresse precedentemente)Provincia Automa di Trento - Punto Omega n. 24

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