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Il destinatario dell'informazione sanitaria - Trentino Salute

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Codice di deontologia medicaArt. 33 (Informazione al cittadino)<strong>Il</strong> medico deve fornire al pazientela più idonea informazione sulladiagnosi, sulla prognosi, sulleprospettive e le eventuali alternativediagnostico-terapeutichee sulle prevedibili conseguenzedelle scelte operate.<strong>Il</strong> medico dovrà comunicare conil soggetto tenendo conto dellesue capacità di comprensione, alfine di promuoverne la massimapartecipazione alle scelte decisionalie l’adesione alle propostediagnostico-terapeutiche.Ogni ulteriore richiesta di informazioneda parte del pazientedeve essere soddisfatta.<strong>Il</strong> medico deve, altresì, soddisfarele richieste di informazione delcittadino in tema di prevenzione.Le informazioni riguardanti prognosigravi o infauste o tali dapoter procurare preoccupazione esofferenza alla persona, devonoessere fornite con prudenza,usando terminologie non traumatizzantie senza escludereelementi di speranza.La documentata volontà dellapersona assistita di non essereinformata o di delegare ad altrosoggetto l’informazione deveessere rispettata.Art. 35 (Acquisizione del consenso)<strong>Il</strong> medico non deve intraprendereattività diagnostica e/o terapeuticasenza l’acquisizione delconsenso esplicito e informatodel paziente.<strong>Il</strong> consenso, espresso in formascritta nei casi previsti dallalegge e nei casi in cui per laparticolarità delle prestazionidiagnostiche e/o terapeuticheo per le possibili conseguenzedelle stesse sulla integrità fisicasi renda opportuna una manifestazionedocumentata della volontàdella persona, è integrativoe non sostitutivo del processoinformativo di cui all’art. 33.<strong>Il</strong> procedimento diagnosticoe/o il trattamento terapeuticoche possano comportare graverischio per l’incolumità dellapersona, devono essere intrapresisolo in caso di estremanecessità e previa informazionesulle possibili conseguenze, cuideve far seguito una opportunadocumentazione del consenso.In ogni caso, in presenza di documentatorifiuto di persona capace,il medico deve desistere daiconseguenti atti diagnostici e/ocurativi, non essendo consentitoalcun trattamento medico controla volontà della persona.<strong>Il</strong> medico deve intervenire, inscienza e coscienza, nei confrontidel paziente incapace, nel rispettodella dignità della persona edella qualità della vita, evitandoogni accanimento terapeutico,tenendo conto delle precedentivolontà del paziente.Codice deontologicodel farmacistaArt. 51. Costituisce obbligo professionaledel farmacista fornire alpaziente le informazioni e i chiarimentiopportuni circa: conservazione,contenuto, attività terapeutica,posologia, modalità e183Provincia Automa di Trento - Punto Omega n. 24

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