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Il destinatario dell'informazione sanitaria - Trentino Salute

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che “saranno prese in considerazionele volontà precedentemente espressenei confronti dell’intervento medicoda parte del paziente che, al momentodell’intervento, non è in grado diesprimere la propria volontà”; e ancheil Codice di deontologia medicavà in questa stessa direzione conl’art 38 (Autonomia del cittadinoe direttive anticipate) laddove siprevede che “… il medico, se ilpaziente non è in grado di esprimerela propria volontà, deve tenere contonelle proprie scelte di quanto precedentementemanifestato dallo stessoin modo certo e documentato”.Se andiamo a esaminare, invece,la giurisprudenza della Cassazionecivile si deve notare come unarecente pronuncia (Cassazione, sezionecivile, n. 5444 del 14 marzo2006: “Poiché la responsabilità delsanitario per violazione dell’obbligodi consenso informato discende dallatenuta della condotta omissiva diadempimento dell’obbligo di informazionecirca le prevedibili conseguenzedel trattamento cui il paziente vienesottoposto, seguita dalla verificazione,in conseguenza dell’esecuzionedel medesimo trattamento (e quindiin forza di un nesso di causalità conesso), di un aggravamento dellecondizioni di salute del paziente, ilfatto che l’esecuzione dell’interventoeffettuato dal sanitario si rileviimmune da censure della lege artisnon impedisce di ritenere sussisterel’illecito per violazione degli artt. 32,secondo comma, e 13 Cost., nonchédell’art. 33 della legge 833/1978.L’obbligo di informare sui rischi esulle possibili conseguenze negativedella terapia prescritta al pazientegrava sul sanitario che effettual’intervento terapeutico, a nulla rilevandoil fatto che egli intervenga,su richiesta del paziente, per attuareuna terapia previamente prescrittada un diverso medico specialista”)contenga spunti di interesse per iltema affrontato in questo Dialogopur sollevando ampie difficoltà sulpiano pratico.Gli spunti di interesse riguardanotre precise circostanze fattuali:– l’auto-determinazione della persona(art. 13 Cost.) è funzionalerispetto alla salvaguardia dellasua integrità psico-fisica (art. 32Cost.);– l’obbligo di informazione è unobbligo contrattuale autonomorispetto alla esecuzione dellaprestazione <strong>sanitaria</strong> la cuiviolazione ha rilievo risarcitorioautonomo;– l’autonomia dell’obbligo informativoè posto in capo a ogni sanitario,senza alcuna distinzioneriguardo la fase terapeutica.Le difficoltà che si incontrano sulpiano pratico riguardano invece:– la coerenza dell’informazione chedeve essere garantita dai diversiprofessionisti che intervengononelle molte fasi del piano diagnostico-terapeuticoe del piano dicura (processo condiviso, supportatoda logiche organizzativechiare e condivise);– i contenuti quantitativi dell’informazioneper la parte relativain particolare ai rischi (accanimentoinformativo).189Provincia Automa di Trento - Punto Omega n. 24

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