11.07.2015 Views

Il destinatario dell'informazione sanitaria - Trentino Salute

Il destinatario dell'informazione sanitaria - Trentino Salute

Il destinatario dell'informazione sanitaria - Trentino Salute

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

salute. Tuttavia la volontà di unapersona di non essere informata deveessere rispettata”. Al pari del “dirittodi sapere” la Convenzione riconosceil “diritto di non sapere” quale dirittofondamentale dell’individuo.La Convenzione di Oviedo è stataratificata dall’Italia con legge 28marzo 2001 n. 145 la quale all’art.2 stabilisce come “piena e interaesecuzione è data alla Convenzionee al Protocollo di cui all’art. 1 a decorreredalla data della loro entratain vigore (in conformità a quantodisposto, rispettivamente dall’art.33 della Convezione e dall’art. 5 delProtocollo)”.Si tratta quindi di una legge delloStato che emana un ordine di pienae intera esecuzione alle autoritàdello Stato.È pur vero che all’art. 3 è stabilitocome “il Governo è delegato adadottare entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della legge unoo più decreti legislativi occorrentiper l’adattamento dell’ordinamentogiuridico italiano ai principi e allenorme della Convenzione e del Protocollodi cui all’art. 1”. Si trattaperò di decreti legislativi recantiinnanzitutto “disposizioni ulteriori”e quindi non integrative o di modificadel testo della Convenzione, einoltre diretti ad adattare l’ordinamentogiuridico italiano ai principie alle norme della Convenzione edel Protocollo. Si tratta quindi dinorme immediatamente capaci di disciplinareuna fattispecie concreta;ciò che è eventualmente in dubbio èla loro integrazione con le ulteriorinorme dell’ordinamento giuridiconazionale.Ai nostri fini possiamo quindiaffermare l’esistenza di un fondamentonormativo al “diritto di nonsapere”, e nello specifico di unalegge dello Stato, che fa proprio perintero il testo della Convenzione diOviedo, e di conseguenza l’art. 10comma 2.L’integrazione dei principi postidalla Convenzione di Oviedo nel nostroordinamento giuridico è stataperaltro recentemente confermatadalla Corte di Cassazione (Cass.,Sezione Prima Civile, Sentenza del16 ottobre 2007 n. 21748), il cuitesto afferma quanto segue: “Ora,è noto che, sebbene il Parlamentone abbia autorizzato la ratifica conla legge 28 marzo 2001, n. 145, laConvenzione di Oviedo non è stataa tutt’oggi ratificata dallo Statoitaliano. Ma da ciò non consegueche la Convenzione sia priva di alcuneffetto nel nostro ordinamento.Difatti, all’accordo valido sul pianointernazionale, ma non ancoraeseguito all’interno dello Stato,può assegnarsi – tanto più dopola legge parlamentare di autorizzazionealla ratifica – una funzioneausiliaria sul piano interpretativo:esso dovrà cedere di fronte a normeinterne contrarie, ma può e deveessere utilizzato nell’interpretazionedi norme interne al fine di dare aqueste una lettura il più possibilea esso conforme. Del resto la CorteCostituzionale, nell’ammettere lerichieste di referendum su alcunenorme della legge 19 febbraio 2004n. 40, concernente la procreazionemedicalmente assistita, ha precisatoche l’eventuale vuoto conseguente alreferendum non si sarebbe posto in99Provincia Automa di Trento - Punto Omega n. 24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!