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Il destinatario dell'informazione sanitaria - Trentino Salute

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Comunicazione e responsabilità184tempi di somministrazione, controindicazioni,effetti collateralie incompatibilità di qualunquenatura dei medicinali dispensati.Deve anche fornire consigli eindicazioni igieniche, sanitariee alimentari, a completamento esostegno dell’evoluzione e dellaappropriatezza della terapia,mirando al recupero e al mantenimentodello stato di salute.2. <strong>Il</strong> complesso degli interventiche accompagnano la dispensazionedel farmaco deve esseresvolto in condizione di riservatezzaper il paziente.3. <strong>Il</strong> farmacista concorre allacorrettezza della terapia attraversoun puntuale servizio difarmacovigilanza.4. <strong>Il</strong> farmacista promuove e partecipaa campagne di prevenzionee di educazione <strong>sanitaria</strong>.Codice deontologicodello psicologoArt. 24Lo psicologo, nella fase inizialedel rapporto professionale, fornisceall’individuo, al gruppo,all’istituzione o alla comunità,siano essi utenti o committenti,informazioni adeguate e comprensibilicirca le sue prestazioni,le finalità e le modalità dellestesse, nonché circa il grado e ilimiti giuridici della riservatezza.Pertanto, opera in modo chechi ne ha diritto possa esprimereun consenso informato. Se laprestazione professionale hacarattere di continuità nel tempo,dovrà esserne indicata, ovepossibile, la prevedibile durata.Art. 9Nella sua attività di ricerca lopsicologo è tenuto a informareadeguatamente i soggetti in essacoinvolti al fine di ottenerne ilprevio consenso informato...Egli deve altresì garantire atali soggetti la piena libertà diconcedere, di rifiutare ovvero diritirare il consenso stesso.Nell’ipotesi in cui la naturadella ricerca non consenta diinformare preventivamente ecorrettamente i soggetti sutaluni aspetti della ricerca stessa,lo psicologo ha l’obbligo difornire comunque, alla fine dellaprova ovvero della raccolta deidati le informazioni dovute e diottenere l’autorizzazione all’usodei dati raccolti. Per quantoconcerne i soggetti che, per etào per altri motivi, non sono ingrado di esprimere validamenteil loro consenso, questo deveessere raccolto da chi ne ha lapotestà genitoriale o la tutela e,altresì, dai soggetti stessi, ovesiano in grado di comprenderela natura della collaborazionerichiesta. […]Codice deontologicodel FisioterapistaArt. 23La persona assistita, o colui cheesercita la legale rappresentanzasullo stesso, deve essere debitamenteinformato su tutti gliaspetti riguardanti la terapiaconsigliata prima di iniziare lecure. In questo modo gli avràl’opportunità di accettare o rifiutarela proposta terapeutica.Provincia Automa di Trento - Punto Omega n. 24

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