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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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ITALIE<br />

L’emblema ufficiale della Repubblica Italiana è quello approvato dall’Assemblea Costituente<br />

nella seduta del 31 gennaio 1948: il bozzetto iniziale fu realizzato dall’artista Paolo Paschetto,<br />

vincitore dei due concorsi pubblici indetti nel 1946 e nel 1947. E’ formato da una stella bianca a<br />

cinque punte sovrapposta a una ruota dentata d’acciaio. L’insieme è racchiuso da un ramo di<br />

quercia e da uno di ulivo.<br />

Come recita l’art. 12 Cost., la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano 175 : verde, bianco<br />

e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Se è vero che disposizioni a tutela della<br />

bandiera italiana non mancano, è anche vero che si tratta essenzialmente di norme di carattere<br />

penale volte a reprimerne il vilipendio, norme dunque che non sembrano interessare ai fini che<br />

ci occupano 176 .<br />

B. Indicazioni geografiche e “made in Italy”<br />

Indiretto riferimento ai “segni nazionali” si desume dalla norma di cui all’art. 4 co. 49 della<br />

legge n. 350 del 2003, già citata. Come si dirà qu appresso, questa reprime “l’uso di segni,<br />

figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce<br />

sia di origine italiana”. I “segni nazionali” – tra i quali è sicuramente ragionevole annoverare<br />

la bandiera tricolore 177 – non sono acquistano rilevanza giuridica di per sé, ma nella<br />

sola misura in cui il loro utilizzo possa ingannare il consumatore circa la provenienza della<br />

merce su cui sono affissi o cui sono in qualche modo associati. La norma citata reprime<br />

altresì la fallace o falsa “stampigliatura made in Italy”. Si tratterebbe, secondo l’opinione<br />

dominante, di un’indicazione d’origine e non di un marchio.<br />

2. Législation applicable<br />

A. Stemmi, bandiere ed altri emblemi<br />

Viene, come detto, in rilievo l’articolo 10 del Codice, rubricato «Stemmi». Il testo è il<br />

seguente:<br />

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei<br />

casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli,<br />

emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di<br />

registrazione come marchio d’impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato<br />

la registrazione.<br />

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto<br />

valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima<br />

della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle ammini-<br />

175<br />

Per la storia dell’emblema ufficiale e del tricolore, v. il sito ufficiale della Presidenza della<br />

Repubblica italiana : http://www.quirinale.it.<br />

176<br />

L’art. 292 del Codice penale recita infatti così: “Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro<br />

emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. Agli effetti della legge penale, per<br />

“bandiera nazionale” s’intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori<br />

nazionali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali<br />

raffigurati su cosa diversa da una bandiera”.<br />

177<br />

N. Picchi, « Marchio d’origine : ipotesi di tutela del ‘made in Italy’ e quadro normativo internazionale.<br />

La prima pronuncia della Cassazione in merito al comma 49 dell’art. 4 legge 350/2003. Le<br />

nuove disposizioni introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 », articolo disponibile sul sito : http://<br />

www.filodiritto.com.<br />

118

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