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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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ITALIE<br />

l’autorità competente è vincolante oltre che obbligatorio ; quindi, se negativo, comporta il<br />

rigetto della domanda di registrazione.<br />

Un marchio utilizzato da un’azienda sin dal 1829 e contenente, tra l’altro, un emblema che<br />

riproduce in parte quello della regione Sardegna è da considerarsi ammissibile 190 . La<br />

giurisprudenza al riguardo è alquanto limitata.<br />

Parimenti a quanto accadeva nel vigore della «legge marchi», tra i segni richiamati non<br />

rientrano quelli appartenenti allo Stato, la cui registrazione è comunemente ritenuta<br />

vietata. A proposito dell’art. 30 della «legge marchi», si legge infatti, in un noto commentario<br />

alla legislazione sulla proprietà industriale ed intellettuale, che «Nelle figurazioni o segni<br />

richiamate dalla norma non rientrano quelli dello Stato e degli enti locali o morali, la cui<br />

brevettazione è da ritenere incondizionatamente vietata» 191 . Per quanto concerne la<br />

disponibilità dell’emblema o segno da parte dell’ente o organo dello Stato si sottolinea che<br />

l’ente avente diritto a un determinato stemma non ha alcuna disponibilità su di esso ed un<br />

eventuale consenso all’uso prestato ad un terzo non ha alcun valore giuridico 192 .<br />

B. Indicazioni geografiche e «made in Italy»<br />

Il comma 49 dell’art. 4 estende l’ambito di applicazione dell’art. 517 del codice penale alle<br />

attività di importazione, esportazione, e commercializzazione di “prodotti recanti false o<br />

fallaci indicazioni di provenienza”; 1) la falsa indicazione si sostanzia nella “stampigliatura<br />

“made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa<br />

europea sull’origine” ; 2) l’indicazione fallace ricorre in caso di “uso di segni, figure,<br />

o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di<br />

origine italiana”, e ciò “anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti<br />

o delle merci” 193 .<br />

Si intendono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese, ovvero,<br />

qualora alla produzione delle merci contribuiscano due o più paesi, si definisce come paese<br />

d'origine quello in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (artt.<br />

22-26 Reg. CEE n. 2913 del 12.10.1992) 194 . Alla luce delle suddette norme è stato detto che<br />

«non è possibile indicare che un prodotto è di origine italiana e/o apporvi l’indicazione<br />

‘Made in Italy’ ove l’attività di lavorazione o trasformazione non sia svolta in Italia o<br />

l'attività svolta in Italia sia del tutto marginale o irrilevante» 195 .<br />

Ci si è interrogati sul significato attribuibile alla locuzione “uso di segni, figure, o quant’altro<br />

possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine<br />

190 Comm. Ric., 5 luglio 1976, Riv. dir. ind., 1977 II 295.<br />

191 Marchetti / Ubertazzi, Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale ed intellettuale,<br />

Milano, Cedam, 1987.<br />

192 Comm. Ric., 5 luglio 1976, cit. ; V. Scuffi / Franzosi / Fittante, cit., p. 119 s.<br />

193 N. Picchi, « Marchio d’origine : ipotesi di tutela del ‘made in Italy’ e quadro normativo interna-<br />

zionale », cit., p. 15.<br />

194 M. Giorcelli, « Indicazioni d’origine e tutela del ‘made in Italy’ », disponibile sul sito : http://www.<br />

globale.it.<br />

195 M. Giorcelli, « Indicazioni d’origine e tutela del ‘made in Italy’ », disponibile sul sito : http://www.<br />

globale.it.<br />

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