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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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ITALIE<br />

prescinde dalla tutela della concorrenza sleale ed altresì da quella specifica derivante<br />

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali in materia 180 .<br />

Fonti internazionali. Tanto la Convenzione dell’Unione di Parigi che l’Accordo di Madrid<br />

del 1891 (v. infra, par. seguente) e l’Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual<br />

Property Rights, stipulato nel 1994 a Marrakesh, ed attuato i Italia con il D.Lgs. 19 marzo<br />

1996 n. 198, contengono previsioni relative alle denominazione di origine, che peraltro si<br />

limitano a fornire tutela avverso l’inganno del pubblico attuato tramite indicazioni false o<br />

fallaci. Il decreto legislativo n. 198, nell’adeguare la legislazione nazionale in tema di<br />

proprietà intellettuale alle prescrizioni degli Accordi TRIPs, stabiliva una disciplina delle<br />

indicazioni geografiche. Sulla base degli Accordi TRIPs, dal 1° gennaio 2000, tali marchi<br />

potevano essere rifiutati quando attenevano a vini ed alcolici, ma anche prescindendo dai<br />

TRIPs, l’uso non veritiero di una denominazione geografica poteva essere ostacolato a<br />

mezzo della dottrina della concorrenza sleale.<br />

Tradizionalmente, l’uso di denominazioni d’origine non corrispondenti al vero rileva nella<br />

maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea quale forma di appropriazione di qualità e pregi e<br />

quindi, appunto, come atto di concorrenza sleale. In taluni paesi, nei quali si rileva l’assenza<br />

di legislazione nazionale a tutela di prodotti tipici, come Paesi Bassi, Belgio, Svezia e Gran<br />

Bretagna, tale tutela confluisce nell’ambito di detta protezione, altre nazioni, quali Germania,<br />

Francia, Portogallo e Svizzera riconoscono invece una regolamentazione più precisa e<br />

specifica, nel caso di uso improprio di indicazioni geografiche. Si è rilevato che «la<br />

protezione generica contro l’uso ingannevole di tali indicazioni detiene un’intrinseca debolezza,<br />

in quanto esse godono di una tutela che non conferisce un diritto positivo ma unicamente<br />

‘difensivo’, ovvero la facoltà di agire contro un uso sleale e l’ambito di protezione è<br />

necessariamente correlato al pericolo di inganno» 181 .<br />

Il Regolamento 2081/92/CE in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle<br />

denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, deve essere tenuto presente nel<br />

giudizio di validità e dell’ammissibilità di un marchio geografico in quando una denominazione<br />

iscritta nel registro non può essere registrata quale marchio. L’art. 23<br />

dell’Accordo TRIPS ribadisce il principio secondo il quale le denominazioni d’origine<br />

debbono prevalere sui marchi, richiedendo che i marchi in conflitto siano rifutati o<br />

dichiarati invalidi.<br />

b) «Made in Italy»<br />

Accordo di Madrid e il provvedimento di applicazione. L’Accordo di Madrid del 1891 nasce<br />

nell’alveo dei diritti di proprietà industriale (Convenzione di Parigi), ed ha la finalità di<br />

reprimere l’apposizione di false o fallaci indicazioni di provenienza sui prodotti (art. 1),<br />

nonché il loro utilizzo su insegne, documenti o materiale pubblicitario (art. 3 bis) 182 . In<br />

particolare, l’articolo 1 dell’Accordo recita:<br />

180<br />

V. Scuffi / Franzosi / Fittante, cit., p. 186.<br />

181<br />

V. Scuffi / Franzosi / Fittante, cit., p. 186.<br />

182<br />

N. Picchi, « Marchio d’origine : ipotesi di tutela del ‘made in Italy’ e quadro normativo internazionale<br />

», cit., p. 13.<br />

120

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