AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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ITALIE<br />
4. Ayants droit des signes nationaux<br />
A. Stemmi, bandiere ed altri emblemi<br />
Già si è rilevato che «i segni appartenenti ad enti locali o allo Stato non possono costituire<br />
oggetto di registrazione», nemmeno, peraltro, con il consenso dell’amministrazione titolare di<br />
essi.<br />
B. Indicazione geografiche e «made in Italy»<br />
Come si è segnalato, non è necessario che chi utilizza l’espressione «made in Italy» ottenga<br />
una autorizzazione o licenza da alcuno, il che ha fatto propendere la dottrina in favore<br />
della qualificazione del «made in Italy» quale indicazione d’origine» 203 .<br />
A questo riguardo, ed a titolo di completezza, ci permettiamo di segnalare due proposte di<br />
legge, delle quale non ci è tuttavia dato sapere se e quando entreranno in vigore: 1) Progetto<br />
di Legge n. 3817 presentato alla Camera il 24 marzo 2003 recante «Istituzione del<br />
marchio ‘Made in Italy’» ; 2) Proposta n. 4001 presentata alla Camera dei Deputati il 22<br />
maggio 2003 recante «Istituzione del marchio ‘Made in Italy’ e norme di contrasto alla<br />
contraffazione dei beni industriali e artigianali». Entrambe propongono la creazione di un<br />
marchio «made in Italy». Si segnalano due differenze importanti al riguardo.<br />
– La prima consiste in ciò che mentre, per il Progetto n. 3817, tale costituendo<br />
«marchio Made in Italy» dovrebbe contraddistinguere la produzione avvenuta<br />
integralmente sul territorio italiano, la Proposta n. 4001 attribuisce a tale marchio<br />
lo scopo di contraddistinguere i beni industriali ed artigianali che «presentino<br />
caratteristiche di eccellenza sotto il profilo della qualità, dell’originalità, della<br />
progettazione, del design o del valore artistico, dell’innovazione tecnologica o<br />
produttiva, nonché dell’elevata competitività sui mercati esteri». Nella Relazione<br />
alla Proposta n. 4001 si legge che la «limitazione [ai prodotti interamente realizzati<br />
sul territorio italiano] ha sollevato perplessità nelle diverse organizzazioni<br />
imprenditoriali e che per taluni versi, è anacronistica, ove si consideri che in tempi di<br />
globalizzazione i mercati di approvvigionamento di ogni singola parte del bene<br />
possono essere sparsi su tutto il pianeta». Viceversa si richiede che siano realizzate<br />
in Italia «tutte le parti di prodotto e le fasi della lavorazione che ne conferiscono<br />
le caratteristiche di eccellenza».<br />
– Un’altra differenza significativa si ravvisa nel procedimento di «attribuzione» del<br />
marchio. Per il Progetto n. 3817, il titolare del marchio sarebbe il Ministero delle<br />
Attività Produttive, che lo attribuirebbe in uso alle imprese interessate che<br />
adempiano certe condizioni. Per la Proposta n. 4001, il compito è affidato ad<br />
un’apposita Commissione, la cui istituzione è ottenuta mediante modifica delle<br />
attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di proprietà industriale.<br />
Qui di seguito ci permettiamo di riportare le disposizioni che dei due progetti che ci paiono le<br />
più salienti.<br />
203 A. Sirotti Gaudenzi, cit., p. 146.<br />
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