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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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ITALIE<br />

4. Ayants droit des signes nationaux<br />

A. Stemmi, bandiere ed altri emblemi<br />

Già si è rilevato che «i segni appartenenti ad enti locali o allo Stato non possono costituire<br />

oggetto di registrazione», nemmeno, peraltro, con il consenso dell’amministrazione titolare di<br />

essi.<br />

B. Indicazione geografiche e «made in Italy»<br />

Come si è segnalato, non è necessario che chi utilizza l’espressione «made in Italy» ottenga<br />

una autorizzazione o licenza da alcuno, il che ha fatto propendere la dottrina in favore<br />

della qualificazione del «made in Italy» quale indicazione d’origine» 203 .<br />

A questo riguardo, ed a titolo di completezza, ci permettiamo di segnalare due proposte di<br />

legge, delle quale non ci è tuttavia dato sapere se e quando entreranno in vigore: 1) Progetto<br />

di Legge n. 3817 presentato alla Camera il 24 marzo 2003 recante «Istituzione del<br />

marchio ‘Made in Italy’» ; 2) Proposta n. 4001 presentata alla Camera dei Deputati il 22<br />

maggio 2003 recante «Istituzione del marchio ‘Made in Italy’ e norme di contrasto alla<br />

contraffazione dei beni industriali e artigianali». Entrambe propongono la creazione di un<br />

marchio «made in Italy». Si segnalano due differenze importanti al riguardo.<br />

– La prima consiste in ciò che mentre, per il Progetto n. 3817, tale costituendo<br />

«marchio Made in Italy» dovrebbe contraddistinguere la produzione avvenuta<br />

integralmente sul territorio italiano, la Proposta n. 4001 attribuisce a tale marchio<br />

lo scopo di contraddistinguere i beni industriali ed artigianali che «presentino<br />

caratteristiche di eccellenza sotto il profilo della qualità, dell’originalità, della<br />

progettazione, del design o del valore artistico, dell’innovazione tecnologica o<br />

produttiva, nonché dell’elevata competitività sui mercati esteri». Nella Relazione<br />

alla Proposta n. 4001 si legge che la «limitazione [ai prodotti interamente realizzati<br />

sul territorio italiano] ha sollevato perplessità nelle diverse organizzazioni<br />

imprenditoriali e che per taluni versi, è anacronistica, ove si consideri che in tempi di<br />

globalizzazione i mercati di approvvigionamento di ogni singola parte del bene<br />

possono essere sparsi su tutto il pianeta». Viceversa si richiede che siano realizzate<br />

in Italia «tutte le parti di prodotto e le fasi della lavorazione che ne conferiscono<br />

le caratteristiche di eccellenza».<br />

– Un’altra differenza significativa si ravvisa nel procedimento di «attribuzione» del<br />

marchio. Per il Progetto n. 3817, il titolare del marchio sarebbe il Ministero delle<br />

Attività Produttive, che lo attribuirebbe in uso alle imprese interessate che<br />

adempiano certe condizioni. Per la Proposta n. 4001, il compito è affidato ad<br />

un’apposita Commissione, la cui istituzione è ottenuta mediante modifica delle<br />

attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di proprietà industriale.<br />

Qui di seguito ci permettiamo di riportare le disposizioni che dei due progetti che ci paiono le<br />

più salienti.<br />

203 A. Sirotti Gaudenzi, cit., p. 146.<br />

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