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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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ITALIE<br />

vietato fare uso ingannevole apponendola su prodotti o merci non originarie dall’Italia» 186 . La<br />

legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone una serie di norme a tutela del «made in Italy»,<br />

tramite le quali si intende fornire un’efficace protezione ai prodotti nazionali contro le<br />

contraffazioni ed ogni comportamento che possa deterinare dubbi sull’origine del<br />

prodotto 187 .<br />

Art. 4 (Finaziamento agli investimenti), comma 49, legge 24 dicembre 2003 n. 350 188 : «L’importazione<br />

e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di<br />

prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi<br />

dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in<br />

Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea<br />

sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza<br />

estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il<br />

consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono<br />

commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in<br />

consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci<br />

può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del<br />

contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un<br />

prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o<br />

merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o<br />

l’asportazione della stampigliatura «made in Italy».<br />

L’art. 517 del Codice penale in materia di «vendita di prodotti industriali con segni mendaci»,<br />

richiamato dalla legge 250/2003, dispone quanto segue:.<br />

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti<br />

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il<br />

compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto<br />

non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o<br />

con la multa fino a 1032 Euro».<br />

3. Mise en œuvre de la législation<br />

a) Qui intervient?<br />

b) Qui demande une intervention?<br />

c) Etendue de la protection des signes nationaux ?<br />

d) Protection des signes nationaux ?<br />

A. Stemmi, bandiere ed altri emblemi<br />

In base all’art. 10 del Codice, il cui testo è sopra riprodotto, l’Ufficio italiano brevetti e<br />

marchi è tenuto a chiedere l’avviso alle autorità prima di effettuare la registrazione di segni<br />

con significazione politica o con valore simbolico ovvero contenenti stemmi araldici. L’Ufficio<br />

potrà coinvolgere l’autorità amministrativa competente anche laddove sussista il dubbio<br />

che il marchio possa essere contrario al buon costume o all’ordine pubblico 189 . Il parere del-<br />

186<br />

V. A. Sirotti Gaudenzi, cit., p. 146.<br />

187<br />

V. A. Sirotti Gaudenzi, Rafforzata la tutela del « made in Italy », Guida al Dir., Dossier Mens., n.<br />

1/2004, p. 134.<br />

188 188<br />

Legge finanziaria per l’anno 2004, 24 dicembre 2003, n. 350 , Disposizione per la formazione del<br />

bilancio annuale e pluriennale dello Stato »Gazzetta Ufficiale, n. 299, del 27 dicembre 2003.<br />

189<br />

Oliveri / Spolidoro et al., Commentario tematico alla legge marchi, Torino, 1998.<br />

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