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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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ITALIE<br />

produttive determina, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in<br />

vigore della presente legge, le caratteristiche di riproduzione e di apposizione del marchio,<br />

comprendenti elementi che ne rendano difficile la riproduzione o la contraffazione, nonché i<br />

criteri generali per l'attribuzione e l'utilizzo del marchio. Con ulteriori provvedimenti, anche di<br />

natura dirigenziale, possono essere determinate, su indicazione delle organizzazioni<br />

imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per ciascun prodotto o per<br />

ciascuna categoria di prodotto, le caratteristiche di eccellenza richieste per l'attribuzione del<br />

marchio ai sensi del comma 1. (omissis).<br />

Art. 2. (Procedimento per l'attribuzione del marchio).1. Le procedure per l'attribuzione del<br />

marchio sono affidate alla Commissione per l'attribuzione del marchio "Made in Italy" di<br />

seguito denominata "Commissione", istituita presso il Ministero delle attività produttive ai sensi<br />

dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come sostituito dall'articolo 3<br />

della presente legge. 2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese<br />

interessate, anche consorziate, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1,<br />

alla Commissione, unitamente ad un protocollo di adesione contenente: a) attestazione che le<br />

parti di prodotto e le fasi della lavorazione che conferiscono al prodotto le caratteristiche di<br />

eccellenza sono state realizzate sul territorio nazionale; b) dichiarazione di ottemperanza alle<br />

norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, in campo fiscale e contributivo, e alle<br />

normative vigenti in materia di tutela dei consumatori; c) attestazioni rilasciate da organismi<br />

certificatori di qualità, nonché da enti o altre istituzioni, anche internazionali, che esercitano le<br />

attività di verifica, controllo e confronto nei settori merceologici di cui fanno parte le imprese<br />

richiedenti, comprovanti le caratteristiche di eccellenza di cui al comma 1 dell'articolo 1. 3. Gli<br />

elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono certificati dalle camere di commercio,<br />

industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti o, in caso di imprese consorziate,<br />

dalle unioni regionali o dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e<br />

agricoltura. 4. Le imprese richiedenti favoriscono l'attività istruttoria e ispettiva della<br />

Commissione, che può essere svolta tramite le camere di commercio, industria, artigianato e<br />

agricoltura, ivi comprese le ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto per il quale il<br />

marchio è stato richiesto, salvo il segreto industriale. La Commissione può avvalersi della<br />

consulenza delle organizzazioni datoriali, dei lavoratori e dei consumatori, per acquisire notizie<br />

utili all'istruttoria di attribuzione. 5. La Commissione può essere informata da qualsiasi fonte o<br />

acquisire qualunque notizia allo scopo di verificare la sussistenza o meno delle condizioni per<br />

l’attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie relative a violazioni, la<br />

Commissione può avviare un’istruttoria. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare<br />

un termine per la rimozione delle violazioni, decorso inutilmente il quale, ovvero in presenza di<br />

ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza dal diritto all'uso del marchio. 6. La<br />

Commissione dà notizia delle attribuzioni e delle revoche dell'uso del marchio mediante<br />

pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. 7. Ove emergano fatti<br />

lesivi della concorrenza la Commissione ne informa l'Autorità garante della concorrenza e del<br />

mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ove emergano fatti<br />

penalmente rilevanti, ivi compresi i casi di uso abusivo del marchio e di contraffazione dei<br />

prodotti tutelati, la Commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria. 8. Ai<br />

sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e nell'ambito della loro potestà<br />

statuaria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituiscono appositi uffici<br />

destinati all'attività di certificazione e di controllo in conformità a quanto previsto dalla presente<br />

legge.<br />

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