11.08.2012 Views

AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ITALIE<br />

“Tutti i prodotti riportanti un’indicazione falsa o fallace per la quale uno dei Paesi ai quali si<br />

applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di tali Paesi, sia direttamente o indirettamente<br />

indicato come paese o luogo d’origine, saranno sequestrati all’atto dell’importazione<br />

in ciascuno di detti Paesi”.<br />

L’Italia ha dato applicazione all’Accordo di Madrid attraverso il D.P.R. n. 656/68, provvedimento<br />

composto di due soli articoli, il primo dei quali dispone:<br />

«Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di<br />

provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica,<br />

a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia<br />

all’autorità giudiziari e agli interessati».<br />

L’art. 2 prevede la restituzione delle merci qualora gli interessati “abbiano provveduto alla<br />

regolarizzazione prevista dall’art. 2 dell’Accordo di Madrid”, e siano trascorsi sessanta<br />

giorni dalla data della comunicazione all’autorità giudiziaria senza che questa abbia disposto<br />

il sequestro delle stesse.<br />

Successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, numerose circolari emesse dal<br />

Ministero delle Finanze - Direzione delle Dogane ne hanno orientato l’interpretazione, consolidando<br />

una prassi applicativa rispetto alla quale il carattere più o meno generico dell’indicazione<br />

non assume alcuna rilevanza; conseguentemente, l’indicazione “made in …” ha potuto essere<br />

ricompresa nelle ipotesi coperte dalla misura del fermo in dogana ai sensi del provvedimento<br />

di attuazione dell’Accordo di Madrid 183 .<br />

Il D.P.R. 656/68 è stato normalmente utilizzato per bloccare l’ingresso in Italia di prodotti<br />

rispetto ai quali vi era il sospetto che l’apposizione del marchio “made in Italy” fosse<br />

illegittima 184 .<br />

Ma quando l’indicazione dell’origine italiana apposta sul prodotto può dirsi falsa o fallace? Se la<br />

definizione di origine vera o falsa non pone problemi in caso di prodotti interamente realizzati<br />

in un solo Paese, il problema è più complesso in caso di beni realizzati parzialmente in Paesi<br />

diversi. Nel 1995 una circolare del Ministero delle Finanze 185 stabilì che, a tale riguardo, si<br />

dovessero osservare le disposizioni del Codice Doganale Comunitario relativamente alle merci<br />

di origine non preferenziale parzialmente ottenute in paesi diversi. In altri termini, è possibile<br />

apporre l’indicazione “made in Italy” sui prodotti realizzati in Italia con materiali<br />

importati da un Paese straniero qualora, applicando le regole previste dal Codice Doganale<br />

Comunitario relativamente all’origine non preferenziale dei prodotti parzialmente<br />

ottenuti, detta produzione sia considerata – ai fini doganali – di origine italiana.<br />

b) Norme contenute nella legge 350/2003. Come rileva la Relazione illustrativa al Codice, «la<br />

previsione di carattere generale contenuta [nella] Sezione seconda del Capo II del Codice [che<br />

contiene gli art. 29-30 sopra citati] acquista particolare rilevanza se si considera che deve<br />

essere integrata con il comma 49 dell’art. 4 della legge finanziaria per il 2004 che menziona<br />

espressamente il cosiddetto «made in Italy» come indicazione geografica della quale è<br />

183<br />

N. Picchi, « Marchio d’origine : ipotesi di tutela del ‘made in Italy’ e quadro normativo internazionale<br />

», cit., p. 13.<br />

184<br />

N. Picchi, « Marchio d’origine : ipotesi di tutela del ‘made in Italy’ e quadro normativo internazionale<br />

», cit., p. 13.<br />

185<br />

Direzione Generale Dipartimento Dogane, Circolare 275/D del 23 ottobre 1995.<br />

121

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!