Progetto parco, tutela e valorizzazione dell'ambiente nel ... - Planeco
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2) a tali custodi non sia lecito, come viceversa finora è accaduto o di impadronirsi o di<br />
prendersi cura degli animali di alcuno.<br />
Per quanto riguarda poi la transuanza vera e propria, Guglielmo stabiliva :<br />
1) se <strong>nel</strong> transumare (Si oves, vel alia animalia alicuius de una contrada in aliam ducta<br />
fuerint in transitu), il gregge avrà usufruito per una sola notte del pascolo di qualcuno,<br />
non sia lecito al padrone della terra o al baglivo pretendere alcun pagamento, ma si<br />
lasci liberamente transitare il gregge;<br />
2) se gli animali che siano lontani dalla propria terra, per un giorno o due<br />
attraverseranno le terre di altri, si paghino, per essi, i soli eventuali danni inferti alle<br />
coltivazioni o ai frutti e null'altro;<br />
3) se gli animali pascoleranno soltanto e non produrranno danni in quanto custoditi,<br />
qualora il proprietario del terreno vorrà concedere il proprio fondo per il pascolo<br />
mediante contratto preventivo, riceva la relativa fida sulla base del canone corrente<br />
<strong>nel</strong>la zona;<br />
4) se il proprietario del terreno non vorrà viceversa concedere pascoli secondo la fida<br />
corrente dela zona, il padrone del gregge dichiari sotto giuramento il numero dei giorni<br />
che stazionò in tali terreni e relativamente ad essi paghi il canone che sarà liberatorio;<br />
5) se saranno trovate greggi senza pastore che però non abbiano stazionato in pascoli<br />
padronali per più di dieci giorni e il padrone o il pastore del gregge dichiareranno sotto<br />
giuramento che essi non condussero volontariamente il gregge in quei pascoli, in tal<br />
caso il padrone dei pascoli stessi permetta che il gregge si allontani dalle sue terre<br />
senza pretendere soluzione alcuna. Se tuttavia lo stanziamento si sarà protratto oltre i<br />
dieci giorni, il padrone del gregge paghi fida sulla base dei canoni correnti per un intero<br />
anno, relativamente al periodo di stanziamento.<br />
La normativa di Guglielmo II è, come si vede, estremamente favorevole ai pastori<br />
transumanti, tanto che prevede un libero passaggio di greggi addirittura per i terreni<br />
privati senza che se ne debbano pagare i proprietari. Inoltre da questa normativa<br />
desumiamo il fatto che i tratturi dovevano essere scomparsi, altrimenti non si sarebbe<br />
previsto il passaggio e lo stanziamento in terreni non demaniali. Quale che fosse la<br />
configurazione giuridica della callis romana, sembra tuttavia che attraverso essa fosse<br />
permesso il libero transito delle greggi, situazione questa che <strong>nel</strong>la assise di Guglielmo<br />
II viceversa non è prevista, tanto che in essa si fa riferimento ai passaggi per terre<br />
padronali delle greggi. Si vuole dire con ciò che la normativa di Guglielmo II è mirata<br />
ad una incentivazione della transumanza che solo allora stava tentando le prime vie di<br />
una ripresa.<br />
Nel periodo normanno, come desumiamo dal Catalogus Baronum, la parte orientale<br />
del massiccio del Gran Sasso è dominata da Oderisio di Collepietro che possiede oltre<br />
al territorio a sud-est del Massiccio anche Pagliara decisamente ad est. I territori di<br />
Oderisio sono quindi a cavallo del filo di cresta del Gran Sasso (21).<br />
Oderisio di Collepietro, gestisce quindi un amplissimo territorio che vive anche un<br />
momento di grosso fermento. La pace è assicurata, come lo sono soprattutto la ripresa<br />
delle attività economiche, massime la transumanza, ed anche una ripresa dell'agricoltura.<br />
Non dovevano essere infrequenti pertanto gli scambi tra i due versanti del<br />
GranSasso.<br />
Il gruppo del Camicia che è un sottogruppo del massiccio e che chiude a levante la<br />
vastissima piana di Campo Imperatore, verde eldorado estivo per l'allevamento ovino,<br />
è punteggiato da valichi, alcuni dei quali antichissimi, che sono attraversati da residui di<br />
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