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Progetto parco, tutela e valorizzazione dell'ambiente nel ... - Planeco

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L’attuazione del piano avverrà attraverso la predisposizione di idonei strumenti<br />

esecutivi (progetti speciali, piani esecutivi itercomunali e comunali) in sincronia con la<br />

pianificazione locale, e attraverso il raccordo con il programma pluriennale economicosociale<br />

del <strong>parco</strong> di cui all’Art.14 della l.394/91.<br />

Affinchè il processo sistemico di pianificazione esplichi tutte le sue valenze, la gestione<br />

del piano dovrà essere opportunamente “monitorata” dalle strutture tecniche del <strong>parco</strong>.<br />

In tal modo potranno essere apportati, <strong>nel</strong>la logica di una pianificazione continua, tutti<br />

gli opportuni e successivi aggiornamenti al piano in corso di attuazione.<br />

L’avvio della fase attuativa del piano, ed in particolare l’elaborazione dei progetti<br />

speciali e di piani esecutivi, può richiedere qualche ulteriore cautela dal punto di vista<br />

degli effetti fisici e socio-economici delle singole azioni previste. A tale proposito è<br />

opportuno qualche chiarimento circa il nostro atteggiamento metodologico nei confronti<br />

delle posizioni che oggi vanno assumendo gli specialisti e gli operatori interessati in<br />

materia di valutazione di impatto ambientale 76 .<br />

Risulta chiaro da quanto si è esposto <strong>nel</strong>le pagine precedenti che il procedimento di<br />

valutazione di compatibilità costituisce parte integrante del processo di pianificazione<br />

che si è adottato come strumento di determinazione delle modalità di <strong>tutela</strong> e di uso del<br />

territorio, e di selezione tra le eventuali diverse alternative possibili.<br />

La valutazione di compatibilità, appunto perchè integrata <strong>nel</strong> processo di pianificazione<br />

adottato, è “a monte” della enunciazione dei contenuti di piano: il sottoporre gli<br />

interventi previsti ad una valutazione di “impatto ambientale” del tipo di quella indicata<br />

dalla direttiva comunitaria europea, risulterebbe quindi superfluo.<br />

Ciò non di meno alcuni interventi specifici di modificazione del territorio, in particolare<br />

quelli connessi con la costruzione di strutture edilizie, di infrastrutture, di modificazione<br />

dell’assetto fisico dei luoghi come conseguenza dell’attuazione di previsioni del piano di<br />

carattere più generale, potrebbero sfuggire, alla scala locale, e <strong>nel</strong>la loro conformazione<br />

progettuale, alla logica delle valutazioni di compatibilità, che operano necessariamente<br />

con meccanismi di tipo aggregato.<br />

La valutazione di impatto ambientale può allora costituire un opportuno momento di<br />

verifica, alla scala locale e mediante valutazioni più specifiche di quelle insite <strong>nel</strong><br />

controllo di compatibilità, delle modificazioni fisiche, biologiche, paesaggistiche,<br />

socioeconomiche, che verrebbero indotte dagli interventi puntuali previsti dal piano.<br />

Le eventuali valutazioni negative, le indicazioni di aggiustamenti negli interventi o di<br />

possibili alternative, innescano allora un meccanismo di retroazione <strong>nel</strong> processo di<br />

piano (si veda il diagramma di FIG. ).<br />

76 Per ulteriori chiarimenti circa la posizione su questo argomento si veda: Rolli G.L., Romano B., <strong>Progetto</strong><br />

Gran Sasso, Cap. 8, pag. 85, 1988 Op. cit.<br />

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