22.04.2013 Views

Progetto parco, tutela e valorizzazione dell'ambiente nel ... - Planeco

Progetto parco, tutela e valorizzazione dell'ambiente nel ... - Planeco

Progetto parco, tutela e valorizzazione dell'ambiente nel ... - Planeco

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gli strumenti operativi si sono indirizzati verso la costruzione di metodi di<br />

rilevazione, di classificazione e di pianificazione del territorio ai fini conservativi o, più in<br />

generale, ai fini del controllo di trasformazioni ecocompatibili, secondo un criterio di<br />

minimo impatto sull’ambiente.<br />

Lo sviluppo di queste nuove tecniche si è svolto parallelamente all'imporsi di una<br />

diversa cultura, politica e legislativa, che ha parzialmente rivoluzionato la tradizionale<br />

concezione dello spazio territoriale quale sede residuale della dinamica insediativa.<br />

L'emanazione della legge "Galasso" (legge 8.8.1985, n.431) 72 ha costituito di<br />

fatto una svolta in questo senso, obbligando per la prima volta gli organi di governo del<br />

territorio a stilare una sorta di "repertorio" dei beni ambientali sui quali impostare una<br />

azione di <strong>tutela</strong>.<br />

71 La L.R. abruzzese 20.6.1980, n.61 "Norme per la difesa <strong>dell'ambiente</strong> e direttive per l'istituzione di Parchi,<br />

Riserve naturali e Parchi territoriali", distingueva le seguenti unita' di <strong>tutela</strong> territoriale all'interno del <strong>parco</strong><br />

(Art. 3):<br />

a) Riserva naturale integrale: per la conservazione di ambienti naturali di particolare importanza e<br />

integrita' ambientale con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica;<br />

b) Riserva naturale guidata: per la conservazione di ambienti naturali nei quali e' pero' consentita una<br />

razionale attivita'<br />

di pascolo e selvicoltura.<br />

c)Riserva naturale speciale: per la conservazione di singoli elementi di rilevante interesse ambientale;<br />

d) Riserva naturale controllata: relativa ad ambienti naturali in parte antropizzati; inserita <strong>nel</strong> sistema<br />

delle aree di un <strong>parco</strong> puo' essere considerata come zona di "pre <strong>parco</strong>" istituita al fine di creare una gradualita'<br />

di vincoli dall'esterno all'interno dell'area protetta.<br />

La legge 394/91 "legge quadro sulle aree protette", all'Art. 12, punto 2, attribuisce al piano il compito<br />

di suddividere il territorio del <strong>parco</strong> in base al diverso grado di protezione, prevedendo:<br />

a) riserve integrali, <strong>nel</strong>le quali l'ambiente e' <strong>tutela</strong>to <strong>nel</strong>la sua integrità;<br />

b) riserve generali orientate, <strong>nel</strong>le quali e' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le<br />

costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono tuttavia essere consentite le<br />

utilizzazioni produttive tradizionali. la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonchè interventi<br />

di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle<br />

strutture esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5.8.1978, n.475.<br />

c) aree di protezione, <strong>nel</strong>le quali, in armonia con le finalita' istitutive ed in conformità dei criteri fissati<br />

dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura<br />

biologica, le attività agrosilvopastorale, nonchè di pesca e raccolta dei prodotti naturali, ed è incoraggiata la<br />

produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) del<br />

primo comma dell'art. 31 della citata legge 457/78, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni<br />

d'uso.<br />

d) aree di promozione economica e sociale, facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente<br />

modificate dai processi di antropizzazione, <strong>nel</strong>le quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive<br />

del <strong>parco</strong> e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento<br />

del <strong>parco</strong> da parte dei visitatori.<br />

72 Il Decreto 21.9.1984 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali individuava le categorie di beni e luoghi<br />

per le quali si poneva il divieto di procedere a modificazioni dell'assetto del territorio fino al 31.12.85. Categorie<br />

articolate come segue:<br />

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche<br />

per i terreni elevati sul mare;<br />

b) i territorio contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di<br />

battigia, anche per i territori elevati sui laghi;<br />

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del T.U. sulle acque dell'11.12.1933,<br />

n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;<br />

d) le montagne per la parte eccedente i 1800 m s.l.m.;<br />

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;<br />

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali , nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;<br />

g) i boschi e le foreste;<br />

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.<br />

58

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!