Progetto parco, tutela e valorizzazione dell'ambiente nel ... - Planeco
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5.3. Determinazione delle modalità di <strong>tutela</strong><br />
Lo studio della configurazione del sistema della <strong>tutela</strong> ambientale, inteso come<br />
struttura delle unità territoriali di riserva naturale, è stato affrontato in aderenza alle<br />
prescrizioni della L. 6.12.1991, n° 394 - Legge quadro sulle aree protette. La citata<br />
legge quadro , che ha anche istituito il Parco Nazionale del Gran Sasso - Monti della<br />
Laga, all'Art. 12 (Piano per il <strong>parco</strong>), punto 1a, prevede in maniera esplicita che, tra i<br />
contenuti sostanziali del piano stesso, debba esserci l'" organizzazione generale del<br />
territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso,<br />
godimento e <strong>tutela</strong> ".<br />
Lo stesso articolo 12 al punto 2, specifica inoltre la tipologia delle varie unità di<br />
<strong>tutela</strong> che si devono determinarsi all'interno dell' area del <strong>parco</strong> nazionale, individuando<br />
le seguenti tipologie:<br />
a) - riserve integrali <strong>nel</strong> quale l'ambiente è conservato <strong>nel</strong>la sua integrità;<br />
b) - riserve generali orientate <strong>nel</strong>le quali è vietato costruire nuove opere edilizie,<br />
ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, ma<br />
possono essere tuttavia consentite le utilizzazione produttive tradizionali, la realizzazione<br />
delle infrastrutture strettamente necessarie, nonchè interventi di gestione delle risorse<br />
naturali a cura dell'Ente Parco (...);<br />
c) - aree di protezione, <strong>nel</strong>le quali in armonia con le finalità istitutive ed in conformità<br />
ai criteri generali fissati dall' Ente Parco possono continuare, secondo gli usi<br />
tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro- silvo-<br />
pastorali , nonchè di pesca e di raccolta di prodotti naturali, incoraggiando la<br />
produzione artigianale di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro<br />
delle costruzioni esistenti (...);<br />
d) - aree di promozione economica e sociale, facenti parte del medesimo ecosistema<br />
, ma parzialmente alterate da fatti antropici, <strong>nel</strong>le quali sono consentite attività<br />
compatibili con le finalità istitutive del <strong>parco</strong> e finalizzate al miglioramento della vita<br />
socio-culturale delle collettività locali ed al miglior godimento del <strong>parco</strong> da parte dei<br />
visitatori. "<br />
La legge quadro 394/91, esigendo la ripartizione del territorio in quattro aree<br />
aventi graduale intensità vincolistica, chiede implicitamente di condurre, una<br />
operazione, che sia la più oggettiva possibile, di classificazione territoriale in base alle<br />
presenze che si intendono <strong>tutela</strong>re, alla loro qualità ed alla loro concentrazione.<br />
Quindi in definitiva la legge chiede di ripartire il territorio in zone, che sotto il<br />
profilo della trasformabilità, dei livelli di protezione dell'integrità naturale, dell'intensità di<br />
incentivazione dello sviluppo insediativo, abbiano al loro interno pari suscettività e<br />
possibilità.<br />
Siamo consapevoli dei limiti insiti in una zonazione schematicamente e rigidamente<br />
applicata, come unico strumento di <strong>tutela</strong> del territorio; del resto più voci si sono levate<br />
in questo senso <strong>nel</strong> recente dibattito culturale (si veda par. 1.3.).<br />
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