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Progetto parco, tutela e valorizzazione dell'ambiente nel ... - Planeco

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5.3. Determinazione delle modalità di <strong>tutela</strong><br />

Lo studio della configurazione del sistema della <strong>tutela</strong> ambientale, inteso come<br />

struttura delle unità territoriali di riserva naturale, è stato affrontato in aderenza alle<br />

prescrizioni della L. 6.12.1991, n° 394 - Legge quadro sulle aree protette. La citata<br />

legge quadro , che ha anche istituito il Parco Nazionale del Gran Sasso - Monti della<br />

Laga, all'Art. 12 (Piano per il <strong>parco</strong>), punto 1a, prevede in maniera esplicita che, tra i<br />

contenuti sostanziali del piano stesso, debba esserci l'" organizzazione generale del<br />

territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso,<br />

godimento e <strong>tutela</strong> ".<br />

Lo stesso articolo 12 al punto 2, specifica inoltre la tipologia delle varie unità di<br />

<strong>tutela</strong> che si devono determinarsi all'interno dell' area del <strong>parco</strong> nazionale, individuando<br />

le seguenti tipologie:<br />

a) - riserve integrali <strong>nel</strong> quale l'ambiente è conservato <strong>nel</strong>la sua integrità;<br />

b) - riserve generali orientate <strong>nel</strong>le quali è vietato costruire nuove opere edilizie,<br />

ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, ma<br />

possono essere tuttavia consentite le utilizzazione produttive tradizionali, la realizzazione<br />

delle infrastrutture strettamente necessarie, nonchè interventi di gestione delle risorse<br />

naturali a cura dell'Ente Parco (...);<br />

c) - aree di protezione, <strong>nel</strong>le quali in armonia con le finalità istitutive ed in conformità<br />

ai criteri generali fissati dall' Ente Parco possono continuare, secondo gli usi<br />

tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro- silvo-<br />

pastorali , nonchè di pesca e di raccolta di prodotti naturali, incoraggiando la<br />

produzione artigianale di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro<br />

delle costruzioni esistenti (...);<br />

d) - aree di promozione economica e sociale, facenti parte del medesimo ecosistema<br />

, ma parzialmente alterate da fatti antropici, <strong>nel</strong>le quali sono consentite attività<br />

compatibili con le finalità istitutive del <strong>parco</strong> e finalizzate al miglioramento della vita<br />

socio-culturale delle collettività locali ed al miglior godimento del <strong>parco</strong> da parte dei<br />

visitatori. "<br />

La legge quadro 394/91, esigendo la ripartizione del territorio in quattro aree<br />

aventi graduale intensità vincolistica, chiede implicitamente di condurre, una<br />

operazione, che sia la più oggettiva possibile, di classificazione territoriale in base alle<br />

presenze che si intendono <strong>tutela</strong>re, alla loro qualità ed alla loro concentrazione.<br />

Quindi in definitiva la legge chiede di ripartire il territorio in zone, che sotto il<br />

profilo della trasformabilità, dei livelli di protezione dell'integrità naturale, dell'intensità di<br />

incentivazione dello sviluppo insediativo, abbiano al loro interno pari suscettività e<br />

possibilità.<br />

Siamo consapevoli dei limiti insiti in una zonazione schematicamente e rigidamente<br />

applicata, come unico strumento di <strong>tutela</strong> del territorio; del resto più voci si sono levate<br />

in questo senso <strong>nel</strong> recente dibattito culturale (si veda par. 1.3.).<br />

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