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Le armi cosiddette non letali - Assemblea dell'Officina di Fisica

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chiaramente l’intenzione <strong>di</strong> arrendersi, o che abbiano perso conoscenza o si trovino<br />

comunque in stato <strong>di</strong> incapacità a causa <strong>di</strong> ferite o malattie e <strong>di</strong> conseguenza siano<br />

impossibilitate a <strong>di</strong>fendersi, a con<strong>di</strong>zione che si astengano da qualsiasi atto <strong>di</strong> ostilità<br />

e <strong>non</strong> tentino <strong>di</strong> evadere. Ed è chiaro che tale <strong>di</strong>vieto è valido anche quando si<br />

utilizzino <strong>armi</strong> <strong>non</strong> <strong>letali</strong>.<br />

Il rispetto del principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzione fra popolazione civile e combattenti e fra<br />

beni <strong>di</strong> carattere civile e obiettivi militari (art. 48 I Protocollo 563 ), del principio del<br />

<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> attacchi contro la popolazione civile e le persone civili (art. 51, par. 2 564 ),<br />

della protezione <strong>di</strong> cui la popolazione civile beneficia, ai sensi <strong>di</strong> numerose norme del<br />

DIU (ad esempio, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> rappresaglia nei confronti dei civili previsto nell’art. 33<br />

della IV Convenzione <strong>di</strong> Ginevra e nell’art. 51, par. 6, del I Protocollo) e quello del<br />

<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> attacchi in<strong>di</strong>scriminati, (art. 51. par. 4 e par. 5), che hanno per lo più natura<br />

consuetu<strong>di</strong>naria, appare fondamentale per un lecito utilizzo <strong>di</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong> arma,<br />

letale o <strong>non</strong> letale.<br />

In particolare l’art. 51, paragrafi 4 e 5, che vietano <strong>di</strong> condurre attacchi<br />

in<strong>di</strong>scriminati 565 , ed hanno natura consuetu<strong>di</strong>naria 566 , recitano:<br />

“4. Sono vietati gli attacchi in<strong>di</strong>scriminati.<br />

Con l’espressione “attacchi in<strong>di</strong>scriminati” si intendono:<br />

a) quelli che <strong>non</strong> sono <strong>di</strong>retti contro un obiettivo militare determinato;<br />

b) quelli che impiegano mezzi e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> combattimento che <strong>non</strong> possono<br />

essere <strong>di</strong>retti contro un obiettivo militare determinato; o<br />

c) quelli che impiegano mezzi e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> combattimento i cui effetti <strong>non</strong><br />

possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo, e che<br />

563 L’art. 48 del I Protocollo recita: “Allo scopo <strong>di</strong> assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni <strong>di</strong><br />

carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare in ogni momento, <strong>di</strong>stinzione fra la popolazione civile e i combattenti,<br />

<strong>non</strong>ché fra i beni <strong>di</strong> carattere civile e gli obiettivi militari e, <strong>di</strong> conseguenza, <strong>di</strong>rigere le operazioni soltanto contro obiettivi<br />

militari”. (cd. principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzione). L’art. 44 , par. 3, inoltre, pone a carico dei combattenti, l’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguersi dalla<br />

popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o ad un’operazione militare preparatoria <strong>di</strong> un attacco, per facilitare<br />

la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità. Tuttavia, nelle situazioni in cui a causa della natura delle<br />

ostilità un combattente <strong>non</strong> possa <strong>di</strong>stinguersi dalla popolazione civile, egli conserva lo status <strong>di</strong> combattente (e <strong>di</strong> prigioniero<br />

<strong>di</strong> guerra, qualora cada in possesso della Parte avversaria) a con<strong>di</strong>zione che: porti apertamente le <strong>armi</strong>, durante ogni fatto<br />

d’<strong>armi</strong>, per tutto il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che<br />

precede l’inizio <strong>di</strong> un attacco al quale deve partecipare.<br />

564 L’art. 51, par. 2 del I protocollo recita: 2. Sia la popolazione civile che le persone civili <strong>non</strong> dovranno essere oggetto <strong>di</strong><br />

attacchi. Sono vietati gli atti o minacce <strong>di</strong> violenza, il cui scopo principale sia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere il terrore fra la popolazione<br />

civile.”<br />

565 Ricor<strong>di</strong>amo che, come notato in precedenza, benché l’art. 51 prenda in considerazione solo mezzi e meto<strong>di</strong> usati negli<br />

attacchi, è da ritenere che esso esprima un principio generale, valido anche per le operazioni militari che <strong>non</strong> possano essere<br />

definite un attacco.<br />

566 Cfr. INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, A Guide, cit., p. 17 ss..<br />

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