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Le armi cosiddette non letali - Assemblea dell'Officina di Fisica

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delle mine antiuomo, (definite in maniera analoga al Protocollo II mo<strong>di</strong>ficato) che gli<br />

Stati si impegnano a <strong>non</strong> utilizzare “never under any circustances”.<br />

L’assolutezza della proibizione è riba<strong>di</strong>ta dal <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> riserve alle <strong>di</strong>sposizioni<br />

della Convenzione.<br />

Per quanto riguarda le mine <strong>non</strong> <strong>letali</strong> antipersona che rilascino sostanze<br />

chimiche inabilitanti o palle in gomma o scariche elettriche, esse possono essere<br />

considerate come mine che inabilitano una persona e quin<strong>di</strong> rientranti fra le mine<br />

antipersona per le quali è posto <strong>di</strong>vieto assoluto <strong>di</strong> impiego. 609<br />

c. Laser accecanti<br />

Il IV Protocollo del 13 Ottobre 1995 (in vigore dal 30 luglio 1998) della<br />

Convenzione per la proibizione <strong>di</strong> certe <strong>armi</strong> convenzionali del 1980, vieta l’impiego<br />

<strong>di</strong> <strong>armi</strong> a laser specificamente concepite in maniera tale che la loro unica funzione in<br />

combattimento, o una delle loro funzioni in combattimento, sia <strong>di</strong> provocare la cecità<br />

permanete in in<strong>di</strong>vidui che guardano ad occhio nudo o con lenti correttive. 610<br />

Ai sensi dell’art. 4 per cecità permanente ai fini dell’applicazione del Protocollo,<br />

“si intende una per<strong>di</strong>ta della vista irreversibile e <strong>non</strong> correggibile, che sia gravemente<br />

invalidante senza alcuna prospettiva <strong>di</strong> recupero, e si specifica ulteriormente che<br />

un’invali<strong>di</strong>tà grave corrisponde ad un’acuità visiva inferiore a 20/200 misurata su<br />

entrambi gli occhi con il test <strong>di</strong> Snellen”. 611<br />

Nel Protocollo sono implicitamente autorizzati i laser destinati ad essere<br />

impiegati contro materiali per <strong>di</strong>sturbare o accecare i congegni ottici <strong>di</strong> visione, <strong>di</strong><br />

sorveglianza o simili (telecamere, sensori infrarossi, laser). Il protocollo, infatti, <strong>non</strong><br />

proibisce l’uso del laser che provochi l’accecamento come effetto fortuito o collaterale<br />

<strong>di</strong> un impiego militare legittimo, come ad esempio i sistemi laser impiegati contro<br />

<strong>di</strong>spositivi ottici (art. 3).<br />

Non è pertanto proibito colpire con un raggio laser il pilota <strong>di</strong> un aereo mentre<br />

seleziona l’obiettivo servendosi <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> punteria ottico, anche se egli venga<br />

(fortuitamente) irrime<strong>di</strong>abilmente privato della vista. Tuttavia, <strong>non</strong> è facile in<strong>di</strong>viduare<br />

Ottawa) recante “norme per la messa al bando delle mine antipersona”, l’Italia ha provveduto a vietare l’uso a qualsiasi titolo<br />

<strong>di</strong> ogni tipo <strong>di</strong> mina antipersona, fatto salvo l’utilizzo <strong>di</strong> un quantitativo minimo ai fini <strong>di</strong> addestramento per operazioni <strong>di</strong><br />

sminamento. E’ da notare che la legge italiana è più restrittiva della Convenzione in quanto vieta anche le mine antipersona<br />

che rilascino solo sostanze incapacitanti.<br />

609 Gli Stati Uniti <strong>non</strong> sono Parti alla Convenzione. http://www.icbl.org/index.php/icbl/Universal/MBT/States-Not-Party<br />

610 Secondo il ICRC tale inter<strong>di</strong>zione corrisponde ad una regola vigente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale consuetu<strong>di</strong>nario; cfr.<br />

INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, A Guide to the <strong>Le</strong>gal review of New Weapons, Means and<br />

Methods of Warfare., cit., pp. 14-15.<br />

611 Art. 4 del IV Protocollo del 1995 della Convenzione per la proibizione <strong>di</strong> certe <strong>armi</strong> convenzionali.<br />

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