Le armi cosiddette non letali - Assemblea dell'Officina di Fisica
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Segnaliamo anche che l’Unione Europea, nel 2005 ha emanato il Regolamento<br />
n. 1236/2005 del 27 Giugno 2005, che proibisce il commercio <strong>di</strong> alcuni materiali<br />
potenzialmente utili alla tortura (“to apply electric shocks and chemical substances to<br />
incapacitate persons”) verso Paesi dove possano essere usati per torture o<br />
trattamenti degradanti.<br />
Per quanto riguarda le compressioni che si avrebbero nella possibilità <strong>di</strong><br />
espressione e <strong>di</strong> manifestazione (violazioni del <strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> espressione, alla<br />
libera manifestazione del pensiero e del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riunione) legate all’impiego in attività<br />
<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico e <strong>di</strong> crowd control, <strong>di</strong> strumenti <strong>non</strong> <strong>letali</strong> e in particolari <strong>di</strong> quelli<br />
(come le onde millimetriche, ad esempio) destinati ad ottenere un effetto inabilitante<br />
e <strong>di</strong> desistenza attraverso generazione <strong>di</strong> dolore, ricor<strong>di</strong>amo che la Dichiarazione<br />
universale dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo, il Patto internazionale sui <strong>di</strong>ritti civili e politici, come<br />
anche la Convenzione europea sulla salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo, riconoscono i<br />
<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>:<br />
- libertà <strong>di</strong> pensiero, <strong>di</strong> coscienza e <strong>di</strong> religione, comprensivo anche del <strong>di</strong>ritto a<br />
manifestare liberamente il proprio credo e la propria religione in<strong>di</strong>vidualmente o in<br />
comune con altri (Dichiarazione, art. 18, Patto, art. 18, Carta europea, art. 9);<br />
Dichiarazione universale dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo, Articolo 18:<br />
“Ogni in<strong>di</strong>viduo ha <strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> pensiero, <strong>di</strong> coscienza e <strong>di</strong> religione; tale <strong>di</strong>ritto<br />
include la libertà <strong>di</strong> cambiare <strong>di</strong> religione o <strong>di</strong> credo, e la libertà <strong>di</strong> manifestare,<br />
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio<br />
credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.”<br />
Patto internazionale sui <strong>di</strong>ritti civili e politici, Articolo 18:<br />
“1. Ogni in<strong>di</strong>viduo ha <strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> pensiero, <strong>di</strong> coscienza e <strong>di</strong> religione. Tale <strong>di</strong>ritto<br />
include la libertà <strong>di</strong> manifestare, in<strong>di</strong>vidualmente o in comune con altri, sia in pubblico sia<br />
in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle<br />
pratiche e nell'insegnamento.<br />
2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà <strong>di</strong><br />
avere o adottare una religione o un credo <strong>di</strong> sua scelta.<br />
3. La libertà <strong>di</strong> manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta<br />
unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della<br />
sicurezza pubblica, dell'or<strong>di</strong>ne pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o<br />
degli altrui <strong>di</strong>ritti e libertà fondamentali.<br />
4. Gli stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del<br />
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