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Le armi cosiddette non letali - Assemblea dell'Officina di Fisica

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neutralizzazione possa configurare un vantaggio militare nei termini previsti da <strong>di</strong>ritto<br />

internazionale e <strong>non</strong> certo beni <strong>di</strong> carattere civile. 569<br />

Ricor<strong>di</strong>amo a tale proposito che in quanto attacchi in<strong>di</strong>scriminati sono<br />

considerati anche, ai sensi dell’art. 51.5 b), gli “attacchi dai quali ci si può attendere<br />

che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni <strong>di</strong><br />

carattere civile, o una combinazione <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te umane e danni che risulterebbero<br />

eccessive rispetto al vantaggio militare concreto e <strong>di</strong>retto previsto” (principio <strong>di</strong><br />

proporzionalità). 570<br />

L’impiego <strong>di</strong> “<strong>armi</strong> <strong>non</strong> <strong>letali</strong>”, garantirebbe una riduzione significativa <strong>di</strong> tali<br />

danni e per<strong>di</strong>te (danno collaterale), vista la loro <strong>non</strong> <strong>letali</strong>tà (nella natura e<br />

nell’impiego) e consentirebbero <strong>di</strong> agire anche in situazioni in cui talora, potrebbe<br />

decidersi <strong>di</strong> <strong>non</strong> intervenire proprio per il rischio <strong>di</strong> porre in essere attacchi<br />

in<strong>di</strong>scriminati in quanto <strong>non</strong> proporzionali ai concreti e <strong>di</strong>retti vantaggi militari previsti.<br />

Altre situazioni in cui le <strong>armi</strong> <strong>non</strong> <strong>letali</strong> potrebbero comportare un’ottima<br />

soluzione operativa, allargando il ventaglio delle possibili opzioni <strong>di</strong> azione delle<br />

militari, potrebbe essere l’impiego <strong>di</strong> talune tecnologie in aree particolarmente<br />

delicate, come gli obiettivi militari collocati presso opere ed istallazioni che<br />

racchiudono forze pericolose, come <strong>di</strong>ghe e centrali nucleari, che l’art. 56 le fa<br />

oggetto <strong>di</strong> speciale protezione, nel senso che ancorché obiettivi militari, <strong>non</strong> possono<br />

essere attaccate 571 Tuttavia in tali situazioni, pur potendo agire lecitamente ai sensi<br />

del DIU, si arrecherebbero seri danni alla popolazione civile. Agendo invece, con<br />

<strong>armi</strong> <strong>non</strong> <strong>letali</strong> (ad esempio grafite sulle reti elettriche <strong>di</strong> conduzione elettricità da<br />

centrali nucleari, oppure impulsi elettromagnetici o altro) si potrebbe conseguire lo<br />

stesso risultato preservando le strutture ed evitando il liberarsi <strong>di</strong> forze pericolose,<br />

rispondendo anche pienamente all’obbligo <strong>di</strong> garantire che siano prese “tutte le<br />

precauzioni praticamente possibili per evitare che le forze pericolose siano liberate”<br />

(art. 56, 3).<br />

569 Ricor<strong>di</strong>amo che per quanto riguarda i beni, ai sensi dell’art. 52, 2, gli obiettivi militari sono limitati ai “beni che per loro<br />

natura, ubicazione, destinazione o utilizzo, forniscono un effettivo contributo all’azione militare e la cui <strong>di</strong>struzione totale o<br />

parziale, cattura o neutralizzazione offrono nelle circostanze del momento, un vantaggio militare preciso”.<br />

570 I Paesi membri della NATO ed altri Stati hanno <strong>di</strong>chiarato che il “vantaggio militare previsto <strong>di</strong> un attacco” è il vantaggio<br />

militare previsto dell’attacco considerato nel suo insieme e <strong>non</strong> nelle sue fasi isolate o particolari; inoltre, il termine<br />

“vantaggio militare” comprende una varietà <strong>di</strong> valutazioni , anche relative alla sicurezza dell’attaccante. L’espressione<br />

“vantaggio militare concreto e <strong>di</strong>retto” significa l’aspettativa in buona fede che l’attacco apporti un contributo rilevante<br />

all’obiettivo dell’attacco complessivo.<br />

571 La protezione <strong>di</strong> tali opere ed istallazioni, tuttavia, cessa in determinate con<strong>di</strong>zioni riportabili essenzialmente al<br />

determinante contributo militare che tali opere o istallazioni apportano all’avversari.<br />

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